Cassazione Penale, Sentenza n. 49434/2022 del 29/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Vandoni impugna la condanna per il reato previsto dagli artt. 477 e 482 cod. pen. per aver esibito un modulo provvisorio attestante il passaggio di proprietà di un motociclo ritenuto falso. Denuncia inoltre nullità delle sentenze di primo e secondo grado e violazione delle garanzie difensive: sostiene di non aver avuto effettiva conoscenza del processo perché le notifiche furono eseguite presso il domicilio dichiarato dove risultò irreperibile, che i difensori nominati non ebbero un effettivo contatto con lui (rinunzie e sostituzioni) e che parte del procedimento si svolse mentre era detenuto per altra causa; lamenta infine vizio di motivazione quanto alla qualificazione del documento come "originale" e non come mera fotocopia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul profilo processuale, ha ritenuto che per il giudizio di primo grado l'imputato si fosse reso irreperibile e avesse volontariamente ostacolato il flusso informativo con il difensore, non comunicando variazioni di domicilio; la celebrazione del processo in sua assenza era quindi legittima ai sensi dell'art. 420-bis c.p.p. Quanto all'appello, la notifica al difensore domiciliatario ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. e la corrispondenza emersa con il difensore dimostravano l'instaurazione di un rapporto professionale effettivo, sicché l'informazione sulla vocatio in iudicium era raggiunta. Sul merito del reato, la Corte ha confermato che il modulo provvisorio era stato prodotto come originale al controllo di polizia e, in base alla giurisprudenza (Sez. U. Marcis e successivi), ai fini del falso in fotocopia rileva l'idoneità esteriore del documento a farsi passare per originale e l'orientamento finalistico dell'autore nell'indurre in errore la fede pubblica. Per queste ragioni la condanna è stata confermata e il ricorrente condannato alle spese di giudizio e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 477 cod. pen.
Norma penale richiamata quale titolo di reato per la falsificazione del modulo attestante il passaggio di proprietà; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie sulla base della presentazione del documento come originale
art. 482 cod. pen.
Norma penale richiamata insieme all'art. 477 per la contestata falsità; la Corte ha confermato la condanna applicando i principi sulla rilevanza del documento che si presta a passare per originale
art. 476 cod. pen.
Richiamato nel ricorso sul tema del falso in fotocopia; la Corte ha ritenuto impropria la distinzione tra "fotocopia" e "originale" quando il documento esteriormente si presenta come autentico e sia usato con finalità ingannevole
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in tema di nullità; la Corte non ha accolto la censura, ritenendo regolari le notifiche e la celebrazione del processo
art. 179 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle nullità; la Corte ha dichiarato infondate le censure procedurali relative alla presenza dell'imputato
art. 420-bis cod. proc. pen.
art. 420-bis cod. proc. pen.
Norma che legittima la celebrazione del processo in assenza dell'imputato quando questi si sottrae volontariamente alla convocazione; la Corte l'ha ritenuta applicabile avendo accertato una volontaria sottrazione all'informazione processuale
art. 484 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in tema di garanzie processuali; la Corte ha ritenuto irrilevanti le censure invocate ai fini dell'inammissibilità del ricorso
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Norma sulla notificazione agli officiato/domiciliatario: la Corte ha ritenuto efficace la notifica al difensore domiciliatario ai fini della funzione informativa della citazione in giudizio
art. 162, comma 1, cod. proc. pen.
art. 162, comma 1, cod. proc. pen.
Obbligo dell'imputato di comunicare variazioni di domicilio; la Corte ha ritenuto che il mancato aggiornamento del domicilio abbia impedito le notifiche e configurato una forma di volontaria sottrazione
art. 97, comma 1, cod. proc. pen.
art. 97, comma 1, cod. proc. pen.
Norma sulla nomina del difensore d'ufficio: richiamata per spiegare le sostituzioni difensive intervenute nel corso del procedimento
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali e ad oblazioni in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente alle spese e al versamento di Euro 3.000,00
Massime di principio
- La notifica al difensore domiciliatario ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. è idonea a raggiungere lo scopo informativo se sussiste un rapporto professionale effettivo tra difensore e imputato; la presenza di scambi o contatti documentabili rafforza l'efficacia della notificazione.
- L'imputato ha l'onere di comunicare variazioni di domicilio e di mantenere contatti con il difensore; la persistente irreperibilità o il mancato aggiornamento del domicilio possono essere interpretati come volontaria sottrazione che legittima il prosieguo del processo in sua assenza (art. 420-bis c.p.p.).
- Lo stato di detenzione per altra causa può giustificare l'impedimento a partecipare solo se tale stato è stato reso noto al giudice; in mancanza di comunicazione non si presume automaticamente l'impedimento.
- Sul piano sostanziale del falso documentale, la rilevanza penale non dipende esclusivamente dall'esistenza materiale dell'originale: conta l'idoneità esteriore del documento a farsi passare per originale e l'orientamento finalistico dell'agente nell'uso del documento per ingannare la pubblica fede (principio Marcis).
- In casi analoghi, per impugnare efficacemente una decisione è utile documentare l'effettiva impossibilità di conoscenza del procedimento (es. impossibilità materiale comprovata, assenza di rapporto con il difensore domiciliatario, mancanza di notifica ai sensi di legge) e produrre ogni elemento che dimostri l'assenza di volontaria sottrazione.
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