Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 34884/2026 del 29/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La Corte d’appello di Bari, quale giudice dell’esecuzione, aveva rigettato la richiesta del condannato di applicare la disciplina della continuazione ex art. 81 c.p. tra i fatti oggetto di due diverse sentenze di condanna. Con il ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, il ricorrente sosteneva che il giudice non avesse adeguatamente considerato l’omogeneità delle condotte e il contenuto intervallo temporale tra i reati. Le doglianze sono esposte in modo confuso: il ricorso menziona inizialmente condotte riconducibili all’art. 73 d.P.R. 309/1990 e successivamente reati in materia di armi.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure sono manifestamente infondate e, in parte, sollecitano una diversa lettura dei fatti non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice dell’esecuzione: la distanza temporale tra i fatti e la loro riferibilità a un diverso e specifico contesto escludevano che dagli atti emergesse l’unicità originaria del disegno criminoso, non desumibile dalla sola omogeneità delle condotte. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non risultando elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità. Decisione del 24 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    la necessità che l’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato, e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali, al di là della omogeneità delle condotte, non emerge alcun elemento dal quale poter desumere l’unicità originaria deliberativa

    La continuazione richiede che l’unicità del disegno criminoso sia originaria e risalga alla commissione del primo reato; la sola omogeneità delle condotte non è sufficiente a dimostrarla.

  • art. 616 c.p.p.

    alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

    Dichiarata l’inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, quando non emergono elementi che escludano la colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso, peraltro esposte in termini confusi (in prima battuta si indicano condotte qualificate ex art. 73 d.p.r. 309/1990 e, successivamente “reati commessi in violazione della legge armi”)

    La disposizione è menzionata soltanto per descrivere l’incoerente formulazione delle censure; la Corte non ne svolge un’interpretazione sostanziale.

Massime di principio

  • Per riconoscere la continuazione tra reati oggetto di diverse sentenze di condanna, l’identità del disegno criminoso deve risultare originaria e deve essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato.
  • L’omogeneità delle condotte e la loro prossimità temporale, considerate isolatamente, non dimostrano l’unicità originaria del disegno criminoso; assumono rilievo anche la distanza temporale e la riferibilità dei fatti a contesti specifici differenti.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste di censure di legittimità, solleciti una lettura dei fatti alternativa a quella adeguatamente motivata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilità
RamiParte generaleEsecuzione penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.