Cassazione Penale, Ordinanza n. 04071/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, in parziale riforma di due sentenze di condanna di primo grado poi riunite in appello, aveva confermato la responsabilità per i reati di atti persecutori e disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, rideterminando la pena in continuazione ex art. 81, comma 2, c.p. e concedendo la sospensione condizionale subordinata agli adempimenti dell'art. 165, comma 5, c.p. I motivi dedotti erano cinque: il primo denunciava violazione di legge sul giudizio di responsabilità in relazione a una norma richiamata come art. 66 del codice della proprietà industriale; il secondo e il terzo contestavano la qualificazione giuridica dei reati di cui agli artt. 612-bis e 660 c.p.; il quarto lamentava l'erronea applicazione dell'art. 165, comma 5, c.p. in tema di condizioni poste alla sospensione condizionale; il quinto deduceva vizio di motivazione. La difesa aveva depositato memoria, ritenuta però non idonea a confutare le conclusioni della Corte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In via preliminare ha rilevato la tardività dell'impugnazione: la sentenza di appello era stata pronunciata il 21 marzo 2025 con termine di 60 giorni per il deposito della motivazione, depositata tempestivamente; da tale deposito decorreva il termine di 45 giorni per proporre ricorso, scaduto il 4 luglio 2025, mentre l'atto era stato presentato solo il 5 luglio 2025. Inoltre, i motivi sono stati ritenuti, per varie ragioni, non specifici o non pertinenti rispetto alla motivazione della sentenza impugnata: il primo motivo non era correlato alle ragioni decisorie; il secondo e il terzo introducevano deduzioni non deducibili in sede di legittimità e comunque ripetitive di censure già disattese in appello; il quarto era manifestamente infondato perché la condotta era proseguita fino a data successiva alle modifiche dell'art. 165, comma 5, c.p.; il quinto era inammissibile per difetto di specificità, limitandosi a riprodurre le doglianze di appello senza confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 612-bis c.p.
richiamato come norma incriminatrice per il reato di atti persecutori oggetto di conferma in appello.
art. 660 c.p.
richiamato come norma incriminatrice per il reato di molestie o disturbo alle persone oggetto di conferma in appello.
art. 81, comma 2, c.p.
utilizzato per la rideterminazione della pena in continuazione.
art. 165, comma 5, c.p.
richiamato per subordinare la sospensione condizionale della pena a specifici adempimenti; la Corte ne ha ritenuto corretta l'applicazione perché la cessazione della condotta era successiva alle modifiche normative.
art. 544, comma 3, c.p.p.
richiamato per il termine assegnato al deposito della motivazione della sentenza di appello.
art. 585, comma 2, lettera c, c.p.p.
richiamato per individuare il dies a quo del termine per impugnare quando la motivazione è depositata nei termini.
art. 585, comma 1, lettera c, c.p.p.
richiamato per la durata del termine di 45 giorni per proporre ricorso per cassazione.
art. 66 del codice della proprietà industriale
norma evocata dal ricorrente nel primo motivo, ma ritenuta non pertinente rispetto alle ragioni della decisione di appello.
art. 165, quinto comma, cod. pen.
richiamato in continuità con l'art. 165, comma 5, c.p., quale parametro per la sospensione condizionale subordinata ad adempimenti.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non presenti una correlazione effettiva con le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, anche quando non sia intrinsecamente indeterminato.
- Nel giudizio di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze già formulate in appello e specificamente disattese, se non accompagnate da un confronto critico con la motivazione del giudice di merito.
- Un motivo di ricorso per vizio di motivazione è inammissibile per difetto di specificità quando si limita a riprodurre le censure di appello senza confutare le argomentazioni utilizzate dalla sentenza impugnata per respingerle.
- Ai fini del controllo sulla sospensione condizionale subordinata ex art. 165, comma 5, c.p., la data di cessazione della condotta rilevante va individuata in relazione al concreto sviluppo fattuale del reato contestato, anche se a contestazione aperta, e può determinare l'applicazione della disciplina normativa sopravvenuta.
- La tardività del ricorso per cassazione deve essere valutata computando i termini di impugnazione dal deposito tempestivo della motivazione quando la sentenza di appello sia stata pronunciata con termine ex art. 544, comma 3, c.p.p. per il deposito.
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