Cassazione Civile, Ordinanza n. 06286/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (possessore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di rivendicazione proposta davanti al Tribunale di Avezzano per ottenere l'accertamento della proprietà di un terreno situato nel Comune di Pescina, il rilascio del bene e il risarcimento del danno. Il tribunale aveva accolto rivendica e rilascio, ma la Corte d'appello di L'Aquila, su impugnazione della convenuta, aveva riformato integralmente la decisione rigettando le domande attrici e ponendo le spese di entrambi i gradi a carico dell'attrice. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sulla liquidazione delle spese, sostenendo che la controparte avesse chiesto importi diversi e che la Corte d'appello avesse liquidato le spese oltre il massimo risultante dalla notula; 2) erronea qualificazione della causa come di valore indeterminabile, assumendo che entrambe le parti avessero indicato un valore compreso in uno specifico scaglione e che il limitato estensione del terreno rendesse il valore determinabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, poiché non riportava le conclusioni dell'appellante né la somma richiesta in notula e, comunque, la Corte d'appello poteva procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese dopo la riforma della sentenza di primo grado. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché le dichiarazioni di valore rese ai fini fiscali non vincolano il giudice, il ricorso non specificava elementi idonei a dimostrare un valore diverso da quello indeterminabile e, in assenza di dati concreti su reddito dominicale, rendita catastale o altri elementi attendibili, era corretta la qualificazione della causa come di valore indeterminabile. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, per mancata notificazione del controricorso. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
art. 366, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere l'indicazione specifica e autonoma degli atti, documenti e contratti su cui si fonda, in modo da consentire il controllo di ammissibilità del motivo.
principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
La censura è inammissibile se non è autosufficiente e, comunque, il giudice d'appello che riformi la sentenza di primo grado può procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che deduca un error in procedendo il potere della Corte di esaminare direttamente gli atti presuppone comunque che il motivo sia autosufficiente e indichi con precisione il fatto processuale, gli atti e i documenti rilevanti.
- Quando la sentenza di appello riforma, in tutto o in parte, quella di primo grado, il giudice deve provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese di lite, attribuendo l'onere in base all'esito complessivo della controversia.
- Le dichiarazioni di valore rese dalle parti ai fini fiscali non hanno efficacia vincolante per la determinazione del valore della causa.
- Nelle controversie relative a beni immobili, se mancano dati concreti e attendibili come reddito dominicale o rendita catastale, il giudice può qualificare la causa come di valore indeterminabile.
- Il ricorso per cassazione non può limitarsi a rinvii generici al fascicolo di parte o a documenti non trascritti o riassunti, perché deve essere idoneo, da solo, a consentire la decisione della Corte.
Come è indicizzato
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