Sentenza del 26/01/2015 n. 1282 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno 1999, contestando l'omessa dichiarazione di ricavi, la contabilizzazione di costi relativi a operazioni fittizie e la deduzione di costi non documentati o non inerenti. La contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'accertamento sostenendo di aver definito integralmente le violazioni mediante il condono previsto dalla L. n. 289/2002. L'Agenzia ha impugnato la decisione deducendo, tra l'altro, che i versamenti effettuati non corrispondevano agli importi risultanti dal processo verbale di constatazione e che la CTR aveva erroneamente posto sull'Ufficio l'onere di provare l'invalidità del condono.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto le eccezioni preliminari della contribuente sulla tardività e sull'irregolarità della notificazione del ricorso. Ha poi accolto i quattro motivi dell'Agenzia, ritenendo insufficiente e generica la motivazione della CTR sulla corrispondenza tra i versamenti effettuati e i risultati del processo verbale di constatazione. La Corte ha chiarito che il condono si perfeziona solo con il pagamento dell'importo determinato secondo i risultati del PVC e che spetta al contribuente provare la sussistenza dei presupposti del condono tombale. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR delle Marche, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 15
La definizione del condono si perfeziona mediante il pagamento di un importo determinato sulla base dei "risultati" del processo verbale di constatazione.
La definizione della lite potenziale richiede che i versamenti siano calcolati e corrispondano ai risultati del PVC secondo le percentuali previste dalla norma; non vi è margine di discrezionalità né è sufficiente un pagamento non correttamente parametrato agli importi contestati.
Legge n. 289 del 2002, art. 9
Il condono tombale produce effetto estintivo dell'obbligazione tributaria solo se la procedura è validamente perfezionata e il contribuente dimostra la sussistenza dei relativi presupposti.
Art. 2697 del codice civile
L'onere della prova dei fatti costitutivi del condono, quale causa estintiva dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente che intende avvalersene.
Art. 156, comma 2, del codice di procedura civile
La costituzione in giudizio della parte destinataria sana con efficacia retroattiva l'eventuale nullità della notificazione.
Art. 170 del codice di procedura civile
Quando la parte ha eletto domicilio nel giudizio di merito, la notificazione del ricorso può essere effettuata presso il domiciliatario.
Art. 327 del codice di procedura civile
Il ricorso per cassazione è tempestivo se notificato entro il termine lungo previsto dalla legge, computato tenendo conto anche del periodo di sospensione feriale.
Art. 330 del codice di procedura civile
La notificazione dell'impugnazione deve essere effettuata secondo le modalità previste in relazione al domicilio eletto e al termine applicabile; nel caso concreto non era necessaria la notifica personalmente alla società.
Massime di principio
- Chi invoca un condono deve dimostrare documentalmente che la procedura è stata validamente perfezionata, inclusa la corrispondenza tra gli importi versati e quelli determinati sulla base dei rilievi contenuti nel PVC.
- In presenza di contestazioni specifiche dell'Amministrazione finanziaria sulle somme versate, una motivazione giudiziale generica non è sufficiente: occorre un confronto analitico tra rilievi, basi imponibili, percentuali applicabili e pagamenti effettuati.
- Il condono non può essere riconosciuto sulla base di versamenti meramente parziali o non correttamente calcolati rispetto ai risultati del PVC, salvo che il contribuente dimostri esattamente la loro idoneità a definire le violazioni.
- L'onere di provare la fattispecie estintiva derivante dal condono grava sul contribuente, non sull'Amministrazione, che deve comunque indicare in modo specifico le ragioni della contestazione.
- La consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario perfeziona la notificazione per il notificante ai fini del rispetto dei termini processuali.
- La costituzione in giudizio del destinatario può sanare retroattivamente eventuali vizi della notificazione, impedendo che tali irregolarità determinino automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione.
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