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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16247/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da un soggetto che si affermava creditore di un altro soggetto in forza di una precedente sentenza di condanna, per ottenere in via principale la declaratoria di simulazione relativa, ovvero in subordine la revocatoria ex art. 2901 c.c., di due scritture private autenticate e di un atto pubblico di compravendita con cui il debitore aveva ceduto partecipazioni in alcune società a una società acquirente riconducibile ai familiari. Il giudice di primo grado rigettava simulazione e nullità, ma accoglieva la revocatoria; la corte d’appello confermava. In cassazione il soccombente deduceva: 1) violazione degli artt. 2901, 167, 183 e 345 c.p.c., lamentando che la corte territoriale non avesse dato ingresso a un’eccezione fondata su un preliminare del 2008 che, a suo dire, dimostrava l’anteriorità e la diversa origine degli atti dispositivi; 2) violazione degli artt. 2901, 2697, 115, 116, 167, 183 e 345 c.p.c. e art. 111 Cost., per omesso esame di fatti decisivi relativi alla revocatoria; 3) violazione degli artt. 2697, 2704, 183 e 210 c.p.c., sostenendo l’erroneità della valutazione sulla data certa del preliminare; 4) violazione dell’art. 2901 c.c., contestando la ritenuta sussistenza della scientia damni e sostenendo che fosse necessario un diverso elemento soggettivo, ossia la dolosa preordinazione al pregiudizio; 5) violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 112 c.p.c., 2907 c.c. e 91 c.p.c., lamentando la mancata liquidazione delle spese della fase cautelare.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero formulati in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché il ricorrente non aveva riportato nel ricorso il contenuto del preliminare del 2008, documento ritenuto centrale ai fini delle censure. Ha inoltre osservato che la sentenza d’appello era sorretta da più rationes decidendi autonome: anche a voler discutere una di esse, restava ferma l’altra, non efficacemente censurata. Quanto al motivo sulla data certa del preliminare, la Corte ha aggiunto che esso investiva una valutazione di fatto non scrutinabile in sede di legittimità. Il motivo sulle spese è stato dichiarato inammissibile perché la soccombenza va valutata unitariamente sulla decisione finale e non si fraziona per singole fasi processuali; la vittoria cautelare non attribuisce un diritto autonomo alla liquidazione separata delle spese di quella fase. È stato altresì rilevato che la presenza di litisconsorti necessari pretermessi non imponeva integrazione del contraddittorio, poiché la manifesta inammissibilità del ricorso consentiva di definire immediatamente il giudizio. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Richiamato come norma dell’azione revocatoria ordinaria; la Corte ribadisce che la censura di legittimità deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi che sorreggono la decisione di merito.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile se non contiene la specifica indicazione e trascrizione degli atti e documenti sui quali si fonda la censura, quando essi siano decisivi per il controllo di legittimità.

  • art. 2901, comma 3, c.c.

    Richiamato dal ricorrente quale possibile causa di esenzione dalla revocabilità, ma la Corte non ne approfondisce il merito perché il ricorso è inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nei motivi per sostenere l’erronea ripartizione dell’onere probatorio; la Corte non entra nel merito per il difetto di autosufficienza.

  • art. 2704 c.c.

    Richiamato in relazione alla data certa del preliminare; la Corte considera la censura come valutazione di fatto non sindacabile in cassazione se non adeguatamente e specificamente prospettata.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove; la Corte non affronta il profilo per l’inammissibilità dei motivi.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente sulla valutazione delle risultanze probatorie; la Corte non esamina il merito per difetto di autosufficienza.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di eccezioni e difese della parte convenuta.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla fase di trattazione e alle preclusioni assertive e istruttorie.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato in tema di nuove eccezioni e produzione di documenti in appello.

  • art. 111 Cost.

    Invocato per sostenere il difetto di motivazione e la violazione del giusto processo; la Corte non entra nel merito per inammissibilità.

  • art. 210 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all’ordine di esibizione o acquisizione di documenti.

  • art. 24 Cost.

    Invocato con riferimento alla pretesa lesione del diritto di difesa in tema di spese.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per lamentare l’omessa pronuncia sulla fase cautelare ai fini delle spese.

  • art. 2907 c.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese e sulla tutela giurisdizionale del diritto.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in materia di condanna alle spese, applicate secondo il principio di soccombenza unitariamente riferito all’esito finale della lite.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

  • art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2002

    Richiamato come parametro del contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso deve essere autosufficiente: quando la censura dipende dal contenuto di un documento, il ricorrente deve riprodurne o indicarne specificamente il contenuto rilevante, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Se la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggerla, il ricorrente deve censurarle tutte; la mancata impugnazione anche di una sola ratio rende inutile l’esame delle altre doglianze.
  • La valutazione sulla data certa di un documento e, più in generale, gli apprezzamenti di fatto compiuti dal giudice di merito non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti consentiti e con motivazione specifica.
  • Nell’azione revocatoria ordinaria, la censura relativa all’elemento soggettivo deve confrontarsi con il requisito effettivamente applicato dal giudice di merito; non basta invocare un diverso elemento soggettivo senza incidere sulla ratio della decisione.
  • La regolazione delle spese segue il criterio unitario della soccombenza riferito all’esito complessivo della lite: l’esito favorevole di una fase incidentale o cautelare non comporta, di regola, una autonoma e separata liquidazione delle spese di quella fase se la parte risulta poi definitivamente soccombente.
  • Nel giudizio di cassazione, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari non impedisce la definizione immediata del processo quando il ricorso sia manifestamente inammissibile, in ossequio al principio di ragionevole durata.
  • rami in trasformative e revocatoria ordinaria relative a cessioni societarie

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveRisoluzione del contratto
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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