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Sentenza

Sentenza del 15/11/2021 n. 34216 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento relativo all'anno 2007 che attribuiva al ricorrente, quale socio al 50% della Fxxxx s.r.l., maggior reddito da capitale per utili extracontabili (per 'trasparenza') emersi da p.v.c. della Guardia di Finanza: censurata la valenza probatoria del bilancio di rettifica depositato dai soci subentranti (ritenuto poi falsificato in sede penale) e la legittimità dell'accertamento induttivo e della presunzione di attribuzione pro quota degli utili al socio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i motivi in gran parte inammissibili per carenze di autosufficienza e cumulazione di censure e, nel merito, infondati. Ha confermato che l'Ufficio, in assenza di dichiarazione e di documentazione, poteva operare un accertamento con metodo induttivo (puro) partendo dal bilancio presentato dai soci pro tempore come mero elemento di 'partenza' per gli elementi positivi e calcolando forfettariamente gli elementi negativi; che in presenza di società a ristretta base azionaria opera la presunzione di attribuzione pro quota degli utili extracontabili salvo prova contraria; e che la presunta falsità del bilancio rettificato dai subentranti non era decisiva perché l'accertamento era stato fondato su elementi induttivi e su presunzioni 'supersemplici' ammesse nell'ipotesi di omessa dichiarazione. Ricorrso respinto; nulla sulle spese in favore dell'Agenzia intimata.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 38

    art. 38, comma 3 citato nel testo

    Riferimento alle presunzioni e alla loro gravità/precisione: la Corte ha richiamato che in caso di omessa dichiarazione l'Ufficio può avvalersi anche di presunzioni 'supersemplici' ai fini dell'accertamento induttivo.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 41

    Norma che autorizza l'accertamento induttivo in mancanza di dichiarazione: la Corte ha confermato che l'Ufficio può determinare il reddito anche con metodo induttivo puro.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 39

    art. 39 richiamato nel corpo della decisione

    Riguarda l'estensione dell'accertamento societario ai soci: la Corte ha ritenuto applicabile la presunzione di attribuzione pro quota agli utili extracontabili in presenza di ristretta base azionaria e valido accertamento della società.

  • Codice Civile, art. 2697

    Onere della prova: richiamato nelle censure del ricorrente; la Corte ha evidenziato che, dopo l'inversione della presunzione, grava sul contribuente fornire elementi contrari (es. prova di accantonamento o reinvestimento).

  • Codice Civile, art. 2727

    Presunzioni e loro prova: richiamato nelle censure sulla necessità di presunzioni gravi, precise e concordanti; la Corte ha chiarito che nella fattispecie l'Ufficio ha potuto utilizzare presunzioni 'supersemplici' per l'accertamento induttivo in caso di omessa dichiarazione.

  • Codice Civile, art. 2729

    Riguarda il valore probatorio delle presunzioni: la Corte ha distinto tra presunzioni idonee (nel metodo analitico-induttivo) e le presunzioni 'supersemplici' ammesse nell'accertamento in caso di omessa dichiarazione.

  • Codice Civile, art. 2468

    Richiamato nella censura relativa alla ripartizione degli utili tra i soci in ragione della titolarità delle quote: la Corte ha confermato che per utili extracontabili la distribuzione è presunta 'in re ipsa' nello stesso periodo d'imposta in cui sono stati conseguiti.

  • Codice Civile, art. 2909

    Richiamato tra le norme citate dal ricorrente; il testo processuale lo evoca nei profili di prova ma la Corte non ha ritenuto che ciò invalidasse l'accertamento induttivo.

  • Codice Civile, art. 2722

    Citato nel ricorso (riguardo ai mezzi di prova); la Corte non ha ritenuto che la mancanza di ulteriori elementi presuntivi invalidasse la presunzione pro quota se sussiste ristretta base azionaria e accertamento societario.

  • Codice di Procedura Civile, art. 360 c.p.c.

    Base delle censure per violazione di legge e motivazione: la Corte ha dichiarato inammissibili o infondati diversi motivi prospettati ai sensi di questa norma.

  • Codice di Procedura Civile, art. 366 c.p.c.

    Principio di autosufficienza del ricorso: la Corte ha rigettato per carenza di autosufficienza laddove il ricorso non ha riportato o allegato atti essenziali (avviso di accertamento, p.v.c.).

  • Codice di Procedura Civile, art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalle censure relative alla valutazione delle prove: la Corte ha valutato correttamente la prova offerta nel contraddittorio di merito.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Riferimento formale: la Corte rileva l'eventuale obbligo di versamento di ulteriore contributo unificato in rapporto al numero di ricorsi collegati.

Massime di principio

  • Se l'Amministrazione non reperisce documentazione e il contribuente non presenta la dichiarazione, può determinare il reddito anche con metodo induttivo 'puro', utilizzando come mero punto di partenza elementi positivi desunti dal bilancio e stimando forfettariamente gli elementi negativi (anche con riferimento agli studi di settore).
  • In società di capitali a ristretta base azionaria, l'accertamento di utili extracontabili legittima la presunzione 'pro quota' di attribuzione agli soci; grava sul socio la prova contraria che tali utili siano stati accantonati o reinvestiti.
  • La contestata falsità di un bilancio (anche accertata in sede penale) non invalida automaticamente un accertamento tributario basato su metodo induttivo puro se quel bilancio è stato utilizzato solo come elemento di partenza per individuare elementi positivi e l'Amministrazione ha fondato la ricostruzione su ulteriori presunzioni e sulla mancanza di documentazione.
  • In caso di utili extracontabili si presume che la distribuzione sia avvenuta nel medesimo periodo d'imposta in cui gli utili sono stati realizzati, salvo prova contraria, anche se il socio ha trasferito la quota successivamente; pertanto il periodo di imposta, non la data di deposito di un bilancio rettificato, è decisivo salvo prova di flussi diversi.
  • In sede di Cassazione le doglianze devono rispettare il principio di autosufficienza: il ricorso deve contenere o allegare gli atti fondamentali (avviso, p.v.c., sentenze di merito) per permettere la verifica delle censure; altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile.
  • Le presunzioni utilizzabili dall'Ufficio variano: con metodo analitico-induttivo occorrono presunzioni gravi, precise e concordanti; con metodo induttivo puro (soprattutto in caso di omessa dichiarazione) sono ammessi anche elementi indiziari meno rigorosi ('supersemplici'), con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.

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