Sentenza n. 194/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico di direzione di struttura complessa della disciplina di medicina interna per la SC Medicina Generale dell’Ospedale di -OMISSIS-, pubblicato in G.U. 4 Serie Speciale Concorsi -OMISSIS-, e della deliberazione del Direttore Generale dell’-OMISSIS- -OMISSIS- 22/08/2024 n. -OMISSIS- di emanazione del medesimo avviso pubblico, nella parte in cui stabiliscono che l’anzianità di servizio, costituente requisito specifico di ammissione, deve essere maturata esclusivamente presso le strutture sanitarie indicate nell’art. 10 del DPR 484 del 10/12/1997 e non presso altre strutture sanitarie private accreditate. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 3 febbraio 2025: - del verbale, in data 9/01/2025, della Commissione di valutazione dei candidati per l’attribuzione di nr. 1 incarico quinquennale di direttore medico di struttura complessa della disciplina di medicina interna per la SC Medicina Generale Ospedale di -OMISSIS-, nonché della deliberazione del Direttore generale dell’-OMISSIS- di -OMISSIS- -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 20/01/2025, avente ad oggetto “Conferimento incarico di direttore medico di struttura complessa della disciplina di medicina interna per la SC Medicina Generale Ospedale di -OMISSIS-”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa di medicina interna, nonché verbale della commissione e deliberazione di conferimento dell’incarico
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, in possesso di circa due anni di servizio presso strutture pubbliche e circa ventisei anni presso una struttura privata convenzionata, ha impugnato il bando nella parte in cui, richiamando l’art. 10 del d.P.R. 484/1997, sembrava limitare il requisito dell’anzianità di servizio a quella maturata presso strutture pubbliche. Ha dedotto: violazione degli artt. 10 e 12 del d.P.R. 484/1997, sostenendo che i servizi prestati presso strutture private convenzionate dovessero essere equiparati, per il 25% della loro durata, ai servizi pubblici; violazione dell’art. 22, comma 5, del CCNL Area Sanità del 23 gennaio 2024, che include i periodi di servizio presso ospedali privati accreditati; violazione del principio di non discriminazione di cui all’art. 53 della l. 234/2012, in relazione al diverso trattamento dei servizi sanitari prestati all’estero. Con motivi aggiunti ha impugnato il verbale della commissione del 9 gennaio 2025 e la deliberazione di conferimento dell’incarico, deducendo illegittimità derivata e, inoltre, violazione dei criteri di autovincolo, imparzialità, par condicio e trasparenza; illogicità dei criteri di valutazione dei curricula; illegittimità dello svolgimento del colloquio a porte chiuse; difetto di motivazione nell’attribuzione dei punteggi e mancata verbalizzazione dei giudizi individuali dei commissari. L’amministrazione ha eccepito il difetto di interesse e ha chiesto il rigetto, sostenendo che l’anzianità presso strutture private non fosse equiparata a quella pubblica e che gli altri motivi fossero infondati.
La decisione
Il TAR ha affermato la giurisdizione amministrativa, ritenendo che, dopo la modifica dell’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. 502/1992 operata dalla l. 118/2022, la procedura per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa abbia natura tendenzialmente concorsuale: la commissione opera sulla base di criteri predeterminati, forma una graduatoria vincolante e la scelta del direttore generale è indirizzata al candidato con il punteggio più elevato. Il ricorso introduttivo è stato accolto. Il Collegio ha interpretato l’art. 12, comma 1, del d.P.R. 484/1997, in combinato disposto con l’art. 4, commi 12 e 13, del d.lgs. 502/1992, l’art. 43, comma 2, della l. 833/1978 e l’art. 26 del d.P.R. 761/1979, nel senso che i servizi e i titoli acquisiti presso strutture private convenzionate sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso strutture pubbliche, nei limiti del 25% della durata del servizio. Il ricorrente, computando due anni di servizio pubblico e il 25% dei ventisei anni prestati presso una struttura privata convenzionata, raggiungeva circa otto anni e mezzo di anzianità, risultando quindi in possesso del requisito del bando. È stata pertanto annullata la clausola del bando, come interpretata dalla commissione, nella parte in cui escludeva i servizi maturati presso strutture private convenzionate, nonché il verbale della commissione nella parte in cui aveva qualificato il ricorrente come privo del requisito e lo aveva ammesso con riserva. Sono stati invece respinti i restanti motivi aggiunti. La commissione poteva predeterminare, prima della valutazione dei candidati, la suddivisione dei quaranta punti curriculari tra casistica professionale e parte strettamente curriculare, poiché la disciplina applicabile rimetteva alla commissione la fissazione preventiva dei criteri tenendo conto delle specificità dell’incarico. Non è stata provata la conoscenza dei curricula prima della fissazione dei criteri; la predisposizione delle domande orali dopo la valutazione dei curricula non ha violato imparzialità e trasparenza, essendo state predisposte buste con domande uguali per tutti e sorteggiate prima dei colloqui. La censura sull’illogicità dei punteggi curriculari è stata ritenuta inammissibile per mancata prova di resistenza e comunque infondata, rientrando la graduazione dei titoli nella discrezionalità tecnica della commissione, non manifestamente irragionevole nel valorizzare maggiormente profili manageriali. È stata respinta anche la censura sul colloquio a porte chiuse, non essendo sufficiente l’assenza di una specifica annotazione nel verbale a dimostrare l’irregolarità, né essendo stata fornita prova positiva dell’impedimento all’accesso. Infine, è stata ritenuta legittima l’attribuzione di punteggi numerici complessivi, senza necessità di giudizi discorsivi individuali. La graduatoria e il conferimento dell’incarico sono rimasti fermi. Le spese sono state compensate per la parziale reciproca soccombenza e la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 15, comma 7-bis, d.lgs. 502/1992
la commissione attribuisce a ciascun candidato un punteggio complessivo secondo criteri fissati preventivamente e redige la graduatoria dei candidati; i criteri di attribuzione del punteggio sono pubblicati nel sito internet dell’azienda prima della nomina
La disposizione conferisce alla procedura una connotazione concorsuale, attribuisce alla commissione la valutazione comparativa secondo criteri preventivi e vincola la scelta del direttore generale alla graduatoria; consente inoltre l’attribuzione di un punteggio complessivo.
art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
La natura tendenzialmente concorsuale della procedura per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa comporta l’attrazione della controversia nella giurisdizione amministrativa.
art. 10 d.P.R. 484/1997
L'anzianità di servizio utile per l'accesso al secondo livello dirigenziale deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali, salvo quanto previsto dai successivi articoli
Il rinvio ai successivi articoli impone di leggere la regola insieme all’art. 12, che prevede l’equiparazione di determinati servizi prestati presso strutture private.
art. 12, comma 1, d.P.R. 484/1997
ai servizi e ai titoli acquisiti presso le aziende sanitarie sono equiparati i corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all'articolo 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761
La disposizione comprende i servizi e titoli maturati presso strutture private convenzionate individuate mediante il rinvio all’art. 4, commi 12 e 13, del d.lgs. 502/1992.
art. 4, commi 12 e 13, d.lgs. 502/1992
Il rinvio individua gli istituti ed enti privati che esercitano assistenza ospedaliera e che rilevano ai fini dell’equiparazione prevista dall’art. 12 del d.P.R. 484/1997.
art. 43, comma 2, l. 833/1978
le istituzioni a carattere privato che abbiano un ordinamento dei servizi ospedalieri corrispondente a quello degli ospedali gestiti direttamente dalle unità sanitarie locali possono ottenere che i loro ospedali siano considerati presidi dell’unità sanitaria locale; i rapporti sono regolati da apposite convenzioni
La disposizione consente di identificare le strutture private convenzionate cui si riferisce l’equiparazione dei servizi.
art. 26 d.P.R. 761/1979
il servizio prestato nelle case di cura convenzionate dal personale con rapporto continuativo è equiparato, ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, per il 25 per cento della sua durata, al servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza
L’equiparazione dei servizi prestati presso strutture private convenzionate opera nella misura del 25% della durata del servizio.
art. 8, comma 6, d.P.R. 484/1997
Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curriculum, la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto delle specificità proprie del posto da ricoprire
La commissione è legittimata a determinare preventivamente i criteri di valutazione, in rapporto alle specificità dell’incarico.
art. 22, comma 5, CCNL Area Sanità 23 gennaio 2024
Nel computo degli anni ai fini del conferimento degli incarichi (…) rientrano i periodi di effettiva anzianità di servizio maturata (…) nella medesima disciplina relativa all’incarico da conferire, presso: (…) ospedali privati accreditati
Il ricorrente ha invocato la disposizione per sostenere il computo dei servizi presso ospedali privati accreditati; la decisione accoglie il ricorso sulla base della disciplina legislativa e regolamentare, senza fondarsi autonomamente sulla norma contrattuale.
art. 24, comma 7, CCNL Area Sanità 23 gennaio 2024
È stato invocato dal ricorrente in relazione alla predeterminazione dei criteri di valutazione, ma la censura è stata respinta perché la disciplina specifica della procedura rimetteva alla commissione la fissazione preventiva dei criteri.
art. 53 l. 234/2012
Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento garantiti nell'ordinamento italiano ai cittadini dell'Unione europea
La disposizione è stata invocata per denunciare una disparità di trattamento rispetto ai servizi sanitari prestati all’estero, ma la sentenza accoglie la domanda per altra ragione e non riconosce autonomamente tale censura.
Massime di principio
- Nelle procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa del servizio sanitario, caratterizzate da valutazione comparativa secondo criteri preventivi, formazione di una graduatoria e vincolo del direttore generale alla scelta del candidato con il punteggio più elevato, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo.
- L’anzianità di servizio richiesta per l’accesso agli incarichi di direzione di struttura complessa deve comprendere, oltre ai servizi prestati presso strutture pubbliche, i corrispondenti servizi prestati presso strutture private convenzionate rientranti nell’art. 4, commi 12 e 13, del d.lgs. 502/1992, secondo l’equiparazione prevista dall’art. 12 del d.P.R. 484/1997 e nei limiti stabiliti dall’art. 26 del d.P.R. 761/1979.
- Il servizio prestato presso una struttura privata convenzionata è computabile, ai fini del requisito di anzianità, nella misura del 25% della sua durata, purché ricorrano i presupposti normativi dell’equiparazione e del rapporto continuativo previsti dalla disciplina applicabile.
- La commissione incaricata della selezione per una struttura complessa può predeterminare, prima di esaminare i curricula e i titoli dei candidati, criteri, sub-criteri e sub-punteggi non rigidamente stabiliti dalla normativa, purché tenga conto delle specificità dell’incarico e assicuri trasparenza e parità di trattamento.
- Il sindacato giurisdizionale sui criteri di valutazione dei titoli e sull’attribuzione dei punteggi è limitato ai casi di manifesta irragionevolezza, illogicità, abnormità, non intellegibilità, travisamento o errore procedurale; la contestazione dei criteri richiede inoltre la dimostrazione di una concreta utilità mediante prova di resistenza.
- L’assenza nel verbale di una specifica annotazione sullo svolgimento a porte aperte di un colloquio non dimostra che la prova si sia svolta a porte chiuse; chi deduce un’irregolarità concorsuale deve fornire la prova positiva di circostanze idonee a evidenziarla.
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