Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 205 del 1-10-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la sottoscrizione della nuova convenzione tra INPS e le associazioni degli artigiani e dei commercianti per la riscossione delle quote associative tramite F24. Illustra le principali novità: maggiore trasparenza negli avvisi di pagamento, deposito delle firme dei delegati, disciplina più puntuale della revoca della delega, criteri di validità delle deleghe e delle schede di adesione, modalità di trasmissione dei dati magnetici e regole sugli acconti, rendiconti, spese e responsabilità. La convenzione ha durata annuale con rinnovo tacito salvo disdetta.

Nuova convenzione per la riscossione delle quote associative di artigiani e commercianti tramite modello F24

Nuova convenzione per la riscossione delle quote associative di artigiani e commercianti

La circolare dà notizia della nuova convenzione sottoscritta tra INPS e le Confederazioni/Associazioni degli artigiani e dei commercianti per la riscossione, tramite modello F24, delle quote associative. Il testo evidenzia le principali innovazioni operative e procedurali introdotte rispetto alla disciplina precedente, con particolare attenzione alla trasparenza, alla gestione delle deleghe e delle revoche, alla trasmissione dei dati e alla regolazione dei rapporti economici tra le parti.

Sottoscrizione e finalità della revisione

In data 27 luglio 1998 il Presidente dell’Istituto e i Presidenti delle 15 Associazioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali già convenzionate con l’INPS hanno firmato la nuova convenzione per la riscossione delle quote associative degli iscritti. La modifica è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 luglio 1998 con l’obiettivo di:

  • uniformare la convenzione ai criteri già adottati nelle convenzioni per la riscossione dei contributi sindacali in agricoltura;
  • adeguarla alla maggiore flessibilità delle procedure recentemente predisposte dall’Istituto per la gestione delle deleghe e delle revoche sindacali.

Trasparenza nei confronti dei contribuenti

Tra gli aspetti innovativi, la circolare segnala che, per esigenze di trasparenza, sull’avviso di pagamento dei contributi inviato ai contribuenti deve essere evidenziato:

  • l’importo della quota associativa;
  • la Confederazione destinataria della quota.

Deposito delle firme dei delegati

Per rafforzare i controlli sulla legittimazione alla controfirma delle deleghe, la convenzione prevede che i nominativi e le firme del legale rappresentante dell’organizzazione territoriale, o di suoi delegati, siano depositati presso le SAP competenti. Il deposito deve essere curato:

  • dalla struttura locale dell’associazione, oppure
  • dagli uffici centrali della Confederazione.

Revoca della delega alla riscossione

La disciplina della revoca dell’autorizzazione alla riscossione del contributo associativo è uno dei punti centrali della nuova convenzione. Se la revoca perviene direttamente all’INPS:

  • la SAP deve darne immediata comunicazione all’associazione interessata;
  • decorrono tre mesi dalla presentazione della revoca;
  • se entro tale termine non perviene una nuova manifestazione di volontà dell’associato di delegare l’INPS alla riscossione, l’Istituto procede all’acquisizione della revoca;
  • conseguentemente, la quota associativa non viene inclusa nell’avviso di pagamento dei contributi previdenziali in cifra fissa trimestrale dovuti per l’esercizio successivo.

La convenzione ribadisce inoltre che il rapporto è tra l’associato e l’Associazione e che, in caso di comunicazioni attivate su istanza dell’associato, queste devono essere indirizzate all’Associazione competente.

Criteri di accettazione delle deleghe e data della scheda di adesione

La circolare fornisce indicazioni operative alle SAP sulla data da riportare nella scheda di adesione. In particolare:

  • la delega presentata all’Istituto per l’iscrizione a una Confederazione deve recare la data dell’anno di presentazione;
  • sono considerate valide anche le deleghe con data del biennio precedente rispetto all’anno di presentazione, qualora difficoltà procedurali abbiano ritardato il completamento dell’iter di iscrizione all’INPS.

Le SAP devono attenersi a tali criteri nell’accettare le schede.

Modalità di identificazione degli associati e flussi informativi

L’articolo 4 della convenzione disciplina in modo dettagliato la procedura di identificazione degli associati e lo scambio di informazioni tra Confederazione e INPS. La Confederazione deve presentare all’INPS, tramite la SAP territorialmente competente, le deleghe alla riscossione redatte secondo il testo allegato, con le seguenti scadenze:

  • 15 ottobre e 30 novembre dell’anno precedente;
  • entro il 28 gennaio dell’anno in corso per la parte residua;
  • per le sole posizioni contenute nei supporti magnetici che risultino abbinate dall’INPS.

Le deleghe devono essere sottoscritte dal singolo associato e autenticate dalla organizzazione territoriale con firma del responsabile e timbro dell’organizzazione. La delega presentata dopo il 28 gennaio produce effetti per l’INPS a partire dall’anno successivo.

La convenzione prevede inoltre che, se nel corso dell’anno pervengono all’INPS due o più deleghe riferite a organizzazioni sindacali distinte, l’Istituto non ne prende in considerazione alcuna ai fini della riscossione.

Per ciascun anno, la Confederazione deve inviare alla sede centrale INPS – Direzione Centrale Tecnologia Informatica – i nastri magnetici con i dati dei nuovi associati e con i nominativi per i quali sia intervenuta revoca della delega, alle seguenti scadenze:

  • 30 settembre dell’anno precedente;
  • 15 novembre dell’anno precedente;
  • entro il 18 gennaio dell’anno in corso per la parte residua.

I supporti magnetici devono contenere almeno:

  • l’identificazione della SAP competente;
  • il comune sede dell’impresa;
  • cognome e nome dell’associato;
  • data di nascita;
  • codice INPS e relativo controcodice, salvo che per le nuove iscrizioni;
  • indirizzo e CAP della sede dell’impresa;
  • ogni altro elemento ritenuto essenziale di comune accordo tra le parti.

L’INPS rende disponibili alle SAP i contenuti dei supporti magnetici per la convalida della delega dei singoli associati. Entro cinque giorni dal ricevimento dei nastri, la sede centrale comunica alla Confederazione l’esito dell’abbinamento e trasmette anche un supporto magnetico con i dati dei nominativi non abbinati. L’Istituto declina ogni responsabilità nei casi in cui nastri magnetici o deleghe non trovino corrispondenza con i dati dei propri archivi.

Regole economiche: acconti, rendiconti e conguagli

La convenzione disciplina anche i rapporti finanziari tra INPS e Confederazione. Entro il giorno 5 del mese successivo al termine previsto per il versamento della contribuzione in cifra fissa trimestrale, l’INPS – Sede centrale – corrisponde alla Confederazione un acconto determinato applicando all’importo complessivo delle quote associative poste in riscossione per ciascuna emissione e per ciascuna SAP una percentuale derivante dal rapporto tra:

  • le riscossioni complessive dei contributi previdenziali e associativi risultanti dal flusso finanziario della gestione di pertinenza, rilevati nel mese di scadenza;
  • il totale degli importi posti in riscossione per ciascuna emissione.

La percentuale così determinata è ridotta di due punti. Gli acconti periodici sono corrisposti al netto del rimborso spese e dell’IVA.

I rapporti finanziari vengono definiti, senza interessi, per ogni singola emissione quando risultano elaborati tutti i certificati di accreditamento riscossi per quella emissione. In tale occasione l’INPS trasmette alla Confederazione un rendiconto contenente:

  • l’ammontare delle quote associative riscosse relative ai certificati di accreditamento elaborati per l’emissione, con riferimento ai quali sono stati trasmessi i supporti magnetici;
  • l’ammontare del rimborso spese e della relativa IVA, compresi gli oneri fiscali prescritti dalla normativa vigente, calcolati secondo l’articolo 8;
  • gli acconti corrisposti per l’emissione contributiva;
  • l’eventuale conguaglio a saldo.

Contestualmente all’invio del rendiconto, l’INPS versa il relativo conguaglio. Entro il mese successivo a quello di rendicontazione, la Direzione Centrale Tecnologia Informatica fornisce alla Confederazione l’elenco, su tabulato o supporto magnetico, dei soggetti cui si riferiscono gli importi riscossi per la stessa emissione.

Inoltre, entro il 31 marzo di ciascun anno, l’INPS trasmette alla Confederazione un prospetto riepilogativo della situazione finanziaria relativa alle emissioni contributive per le quali non è ancora ultimata l’acquisizione dei versamenti, con indicazione per ciascuna emissione di:

  • importo annuo;
  • acconti versati;
  • ammontare delle quote associative riscosse relative ai certificati di accreditamento elaborati, suddivise per emissione.

Spese del servizio e oneri a carico della Confederazione

Le spese del servizio di esazione espletato dall’Istituto sono stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei costi effettivi determinati dagli uffici competenti. La Confederazione sopporta:

  • le spese del servizio;
  • ogni altro eventuale onere, anche fiscale, inerente la convenzione.

La Confederazione si impegna ad accettare senza riserva le decisioni adottate in merito a tali aspetti.

Esclusione di responsabilità dell’INPS

La convenzione prevede una forte limitazione di responsabilità per l’INPS. In particolare:

  • l’Istituto è esonerato da ogni responsabilità nei confronti dei titolari di impresa associati alla Confederazione, anche in caso di contestazione della loro inclusione negli elenchi di cui all’articolo 4;
  • eventuali rapporti conseguenti, compresa l’eventuale restituzione delle somme versate per contributi associativi, si instaurano direttamente tra le strutture provinciali della Confederazione e gli interessati;
  • la Confederazione dichiara che l’INPS è sollevato da ogni responsabilità verso terzi o chiunque altro derivante dall’applicazione della convenzione.

Domiciliazione dei versamenti e sviluppo delle procedure

L’INPS si impegna, perseguendo l’obiettivo della domiciliazione dei versamenti dei contributi previdenziali e associativi presso le Associazioni per il tramite delle Confederazioni, ad adottare tutte le procedure utili a generalizzare tale sistema su tutto il territorio nazionale. L’Istituto si riserva di utilizzare anche le tecnologie più aggiornate per accedere alle informazioni necessarie a migliorare la funzionalità degli adempimenti dei contribuenti.

Durata della convenzione

La convenzione ha validità annuale e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, spedita entro il 30 giugno, quindi almeno sei mesi prima della scadenza.

Rilevanza operativa per le strutture periferiche

La circolare sottolinea che alcuni passaggi della nuova disciplina incidono direttamente sull’attività delle strutture periferiche dell’Istituto, in particolare per quanto riguarda:

  • l’evidenziazione della quota associativa negli avvisi di pagamento;
  • la ricezione e il deposito delle firme dei delegati;
  • la gestione delle revoche;
  • la verifica e convalida delle deleghe;
  • il coordinamento con la Direzione Centrale Tecnologia Informatica per i supporti magnetici e gli abbinamenti.

Punti principali

Sottoscrizione della nuova convenzione

Il 27 luglio 1998 il Presidente dell’Istituto e i Presidenti delle 15 associazioni già convenzionate hanno sottoscritto una nuova convenzione per la riscossione, da parte dell’INPS tramite modello F24, delle quote associative degli artigiani e dei commercianti iscritti alle organizzazioni aderenti.

Obiettivi della modifica convenzionale

La revisione è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione il 21 luglio 1998 per uniformare la convenzione ai criteri adottati nelle convenzioni sui contributi sindacali in agricoltura e per adeguarla alle procedure più flessibili già predisposte dall’Istituto per la gestione delle deleghe e delle revoche sindacali.

Trasparenza nell’avviso di pagamento

Per rendere più trasparente il servizio, l’avviso di pagamento dei contributi inviato ai contribuenti deve evidenziare l’importo della quota associativa e la Confederazione destinataria.

Deposito delle firme dei delegati

I nominativi e le firme del legale rappresentante dell’organizzazione territoriale o dei suoi delegati, che controfirmano le deleghe, devono essere depositati presso le SAP competenti, a cura della struttura locale dell’associazione o degli uffici centrali della Confederazione.

Revoca della delega e tempi di efficacia

Se la revoca della delega perviene direttamente all’INPS, la SAP deve comunicarla subito all’associazione interessata. Trascorsi tre mesi dalla presentazione, se non è pervenuta una nuova manifestazione di volontà dell’associato, la revoca viene acquisita e la quota associativa non sarà inserita nell’avviso di pagamento dell’anno successivo.

Criteri di validità delle deleghe e data della scheda di adesione

La delega presentata per l’iscrizione a una Confederazione deve riportare la data dell’anno di presentazione. Sono tuttavia ritenute valide anche le deleghe datate nel biennio precedente, per i possibili ritardi procedurali nell’iter di iscrizione. Le SAP devono attenersi a tali criteri nell’accettazione delle schede.

Modalità di identificazione degli associati e invio dei supporti magnetici

L’identificazione degli associati avviene mediante presentazione all’INPS, tramite SAP competente, di elenchi e deleghe in più scadenze: 15 ottobre e 30 novembre dell’anno precedente, e per la parte residua entro il 28 gennaio dell’anno stesso. Le Confederazioni devono inoltre trasmettere supporti magnetici con i dati dei nuovi associati e delle revoche entro il 30 settembre, 15 novembre e, per i residui, entro il 18 gennaio. Sono previsti dati identificativi puntuali e l’abbinamento da parte della Direzione Centrale Tecnologia Informatica.

Acconti, rendicontazione e conguaglio

L’INPS versa alla Confederazione acconti periodici entro il 5 del mese successivo alla scadenza del versamento dei contributi in cifra fissa trimestrale. L’acconto è calcolato applicando all’importo delle quote associative poste in riscossione la percentuale derivante dal rapporto tra riscossioni complessive e importi posti in riscossione, ridotta di due punti. I rapporti finanziari sono definiti quando sono elaborati tutti i certificati di accreditamento; viene trasmesso un rendiconto con quote riscosse, rimborso spese, IVA, acconti e conguaglio a saldo.

Spese del servizio e responsabilità

Le spese del servizio di esazione sono determinate annualmente dal Consiglio di Amministrazione in base ai costi effettivi e sono a carico della Confederazione, insieme a ogni altro onere, anche fiscale. L’INPS è esonerato da responsabilità nei confronti degli associati e dei terzi; eventuali contestazioni, anche sulla restituzione delle somme, devono essere gestite direttamente tra le strutture provinciali della Confederazione e gli interessati.

Durata della convenzione

La convenzione ha validità annuale e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da una delle parti con lettera raccomandata A/R spedita entro il 30 giugno, cioè almeno sei mesi prima della scadenza.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.