Circolare numero 206 del 2-10-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti del D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278, che modifica il D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 181, ridefinendo dal 11.1997 le aliquote CUAF/ANF per i dirigenti iscritti allINPDAI e per alcune categorie di dirigenti di cooperative. Vengono indicate le nuove misure dellaliquota per i soggetti con anzianit contributiva antecedente o successiva al 1.1.1996, con specifiche previsioni per le cooperative agricole. La circolare disciplina inoltre il recupero delle differenze contributive gi versate dal 1.1.1997, tramite DM10/2, con codice R206 e entro un termine prestabilito.
Ridefinizione dell 27aliquota contributiva per il finanziamento dell 27assegno per il nucleo familiare per dirigenti di aziende industriali e cooperative
Ridefinizione dellaliquota contributiva ANF per dirigenti di aziende industriali
La circolare illustra lintervento correttivo del D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278, che modifica il D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 181 in materia di finanziamento dellassegno per il nucleo familiare per i dirigenti iscritti allINPDAI e per alcune categorie di dirigenti di cooperative. Lobiettivo � quello di rideterminare, con decorrenza retroattiva e progressioni successive, le aliquote contributive dovute per lANF/CUAF.
Quadro normativo e decorrenza
La circolare richiama il fatto che il D.Lgs. n. 181/1997 aveva gi� fissato laliquota contributiva pensionistica e ridefinito alcune aliquote per le prestazioni temporanee. Con il D.Lgs. n. 278/1998, pubblicato sulla G.U. n. 188 del 13 agosto 1998, lart. 4 modifica il criterio di determinazione dellaliquota ANF: non pi� una misura fissa, ma un valore ottenuto partendo dallaliquota vigente al 31.12.1996 e riducendola secondo le percentuali stabilite dalla nuova norma.
Soggetti interessati
Le nuove misure riguardano:
- i dirigenti di aziende industriali iscritti allINPDAI;
- i dirigenti iscritti successivamente al 31.12.1995;
- i dirigenti con anzianit� contributiva INPDAI anteriore al 1.1.1996;
- i dirigenti di cooperative iscritte nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro;
- i dirigenti di cooperative agricole che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici ai sensi degli artt. 3 e 6 della L. 240/1984.
Misure dellaliquota per gli iscritti successivi al 31.12.1995
Per i dirigenti privi di anzianit� contributiva INPDAI precedente al 1.1.1996, la riduzione dellaliquota ANF � pari a 3,72 punti percentuali. Ne consegue:
- aliquota generale: 2,48% (da 6,20%);
- cooperative iscritte nei registri prefettizi o nello schedario generale: 0,28% (da 4,00%);
- cooperative agricole della L. 240/1984: 0,01%, poich� la riduzione avrebbe portato allazzeramento dellaliquota, ma viene mantenuto lobbligo assicurativo in analogia al DM 21.2.1996 per gli impiegati del medesimo settore.
Misure dellaliquota per gli iscritti antecedentemente al 1.1.1996
Per i dirigenti con anzianit� contributiva INPDAI precedente al 1.1.1996, la circolare distingue tre momenti applicativi:
- dal 1.1.1997: riduzione di 1,36 punti percentuali, con aliquota generale al 4,84%, cooperative al 2,64%, cooperative agricole all1,39%;
- dal 1.1.1998: ulteriore riduzione di 1,50 punti, con aliquota generale al 3,34%, cooperative al 1,14%, cooperative agricole allo 0,01%;
- dal 1.1.1999: riduzione di 0,86 punti, con aliquota generale al 2,48%, cooperative al 0,28%, mentre per le cooperative agricole resta fermo lo 0,01%.
Operazioni di conguaglio
Le operazioni di conguaglio sono ammesse solo per i datori di lavoro che, in base al precedente D.Lgs. n. 181/1997, non avevano beneficiato della riduzione dellaliquota ANF perch� le aliquote inferiori a quella ordinaria non erano state rideterminate. Tali datori possono:
- applicare le nuove aliquote dalla prima denuncia contributiva utile successiva alla circolare;
- recuperare i contributi eccedenti gi� versati nel periodo precedente ladeguamento.
Modalit� operative e compilazione del DM10/2
Per la compilazione del modello DM10/2 si rinvia alle istruzioni contenute nel punto 4 della circolare n. 159 del 17.7.1997. Il recupero delle differenze versate da gennaio 1997 deve essere indicato in un rigo in bianco del quadro D del DM10/2, con il codice "R206" preceduto dalla dicitura "REC. CONTR. ANF".
Termine per il recupero
Il conguaglio deve essere eseguito entro il termine di scadenza degli adempimenti contributivi del terzo mese successivo allemanazione della circolare, in conformit� con la delibera del Consiglio di amministrazione dellIstituto del 26.3.1993, n. 5.
Punti principali
Quadro normativo e finalit della circolare
Il D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278, pubblicato sulla G.U. n. 188 del 13 agosto 1998, modifica il D.Lgs. n. 181/1997 in materia di contribuzione per i dirigenti dellINPDAI. In particolare, lart. 4 ridefinisce laliquota destinata al finanziamento dellassegno per il nucleo familiare (ANF/CUAF), non pi in misura fissa ma in relazione allaliquota vigente al 31.12.1996, ridotta nelle misure previste dalla norma correttiva.
Nuove aliquote per iscritti successivamente al 31.12.1995
Per i dirigenti senza anzianit contributiva INPDAI anteriore al 1.1.1996, laliquota ANF viene ridotta di 3,72 punti percentuali: la misura ordinaria diventa 2,48% (da 6,20%). Per i dirigenti di cooperative iscritte nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione, laliquota passa dal 4,00% allo 0,28%. Per le cooperative agricole di cui alla L. 240/1984, inizialmente assoggettate al 2,75%, la riduzione teorica azzererebbe laliquota; per mantenere lobbligo contributivo essa fissata allo 0,01%.
Nuove aliquote per iscritti anteriormente al 1.1.1996
Per i dirigenti con anzianit contributiva INPDAI precedente al 1.1.1996, dal 1.1.1997 laliquota ANF ridotta di 1,36 punti percentuali, con aliquota generale pari al 4,84% (da 6,20%). Per le cooperative con aliquota del 4,00% il nuovo valore 2,64%; per le cooperative agricole la misura scende all1,39%.
Ulteriore riduzione dal 1.1.1998
Dal 1.1.1998 laliquota ANF per i dirigenti con anzianit contributiva ante 1.1.1996 viene ridotta di ulteriori 1,50 punti percentuali: laliquota generale scende al 3,34%, quella delle cooperative con aliquota del 4,00% al 1,14%, mentre per le cooperative agricole gi ridotte al 2,75% laliquota si riduce allo 0,01%.
Ulteriore riduzione dal 1.1.1999
Dal 1.1.1999 laliquota ANF per i dirigenti con anzianit contributiva anteriore al 1.1.1996 si riduce di 0,86 punti percentuali: laliquota generale diventa 2,48% (da 3,34%), quella delle cooperative al 0,28% (da 1,14%), mentre per le cooperative agricole resta confermato lo 0,01%.
Conguaglio delle differenze contributive
Le operazioni di conguaglio riguardano solo i datori di lavoro esclusi dalla riduzione dellaliquota ANF prevista dal precedente D.Lgs. n. 181/1997, che non aveva rideterminato le aliquote inferiori a quella ordinaria. I datori interessati possono applicare le nuove aliquote dalla prima denuncia contributiva utile successiva alla circolare e recuperare i contributi pi elevati gi versati nel periodo precedente ladeguamento.
Modalit operative per il recupero su DM10/2
Per la compilazione della denuncia DM10/2 si rinvia alle istruzioni del punto 4 della circolare n. 159 del 17.7.1997. Per recuperare le differenze contributive versate da gennaio 1997, limporto va esposto in un rigo in bianco del quadro D del DM10/2, utilizzando il codice "R206" preceduto dalla dicitura "REC. CONTR. ANF".
Termine per il conguaglio
Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il termine di scadenza degli adempimenti contributivi del terzo mese successivo allemanazione della circolare, secondo quanto richiamato dalla delibera del Consiglio di amministrazione dellIstituto del 26.3.1993, n. 5.
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