Circolare numero 208 del 2-10-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce il regime della prescrizione e dell’abbandono dei crediti per contributo aggiuntivo aziendale IVS dovuti dai Coltivatori Diretti, Mezzadri e Coloni. Precisa che atti del debitore come domande di rateazione, condono o regolarizzazione interrompono la prescrizione e che, se il condono non è stato integralmente versato, il residuo credito resta recuperabile. Inoltre, richiama l’abbuono dei crediti contributivi fino a lire 50.000 esistenti al 31 marzo 1996, precisando che il limite va riferito all’anno contributivo e non alla singola rata, e che l’estinzione del credito non incide sulla posizione assicurativa del soggetto.
Gestione CD/CM: contributo aziendale aggiuntivo IVS
Gestione CD/CM - Contributo aziendale aggiuntivo IVS
La circolare interviene per fornire chiarimenti operativi sulla gestione dei crediti relativi al contributo aziendale aggiuntivo IVS dovuto dai Coltivatori Diretti, Mezzadri e Coloni. In particolare, affronta due profili distinti: la prescrizione dei crediti e l’abbandono dei crediti di importo modesto previsto dalla normativa vigente.
Prescrizione e atti interruttivi
L’Istituto segnala che sono pervenute numerose richieste di chiarimento dalle SAP in merito alla prescrizione dei crediti per contributo aggiuntivo aziendale. Viene precisato che, nei confronti dei debitori inadempienti, in tempi diversi sono stati effettuati atti interruttivi della prescrizione, salvo alcuni periodi non specificati nel testo.
La circolare richiama il principio generale secondo cui qualsiasi atto del debitore diretto a riconoscere il proprio debito produce effetto interruttivo della prescrizione. Ne consegue che la prescrizione non si è verificata nei casi in cui il contributo sia stato inserito in domande di rateazione, condono o comunque di regolarizzazione. Questo vale anche quando il riconoscimento del debito avvenga attraverso strumenti di definizione della posizione contributiva presentati dal contribuente.
Domande di condono e recupero del residuo credito
Un chiarimento specifico riguarda le domande di condono non integralmente soddisfatte. La circolare afferma che, se l’importo indicato nella domanda non è stato completamente versato, il residuo credito dell’Istituto resta pienamente esigibile e soggetto alle ordinarie attività di gestione del credito. In tal caso, l’INPS può continuare a porre in essere gli atti interruttivi della prescrizione e procedere al recupero coattivo delle somme ancora dovute.
Abbuono dei crediti di importo modesto
La seconda parte della circolare riguarda l’abbandono dei crediti di scarso rilievo economico. Viene richiamato l’art. 232 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha ripreso una disposizione già contenuta nel D.L. 538/1996, prevedendo l’abbuono dei crediti contributivi di importo fino a lire 50.000 esistenti al 31 marzo 1996, senza considerare le somme accessorie.
Nell’applicazione della norma, l’Istituto precisa che la contribuzione dovuta dalle categorie interessate ha carattere annuale. Pertanto, il limite delle lire 50.000 deve essere verificato con riferimento all’intero anno contributivo e non alla singola rata. La circolare chiarisce inoltre che, ai fini dell’abbuono, è irrilevante che i termini di prescrizione siano stati o meno interrotti, poiché la scelta legislativa si fonda su una valutazione economica che rende preferibile l’abbandono del credito rispetto a un’azione di recupero.
Effetti dell’estinzione del credito sulla posizione assicurativa
Infine, la circolare precisa che l’estinzione del credito non incide negativamente sulla posizione contributiva del soggetto interessato. Le SAP devono considerare interamente coperti gli anni ai quali il contributo aggiuntivo abbandonato si riferisce, senza che l’abbuono comprometta la regolarità della posizione previdenziale del contribuente.
Punti principali
Prescrizione dei crediti per contributo aggiuntivo
L’INPS segnala numerose richieste di chiarimento sulla prescrizione dei crediti dovuti a titolo di contributo aggiuntivo aziendale dai Coltivatori Diretti, Mezzadri e Coloni. Precisa che la prescrizione non si verifica nei casi in cui il debito sia stato riconosciuto dal debitore tramite domande di rateazione, di condono o di regolarizzazione, poiché tali atti producono effetto interruttivo. Per i debitori inadempienti erano già stati effettuati, in diversi momenti, atti interruttivi dei termini prescrizionali, salvo alcuni periodi specifici non indicati nel testo.
Domande di condono e credito residuo
La circolare afferma che, se l’importo oggetto di una domanda di condono non è stato pagato integralmente, il credito residuo dell’Istituto non si considera estinto e rimane soggetto alle ordinarie fasi gestionali. Ciò comporta la possibilità di ripetere gli atti interruttivi della prescrizione e di procedere al recupero coattivo delle somme ancora dovute.
Abbuono dei crediti di scarso rilievo
Viene richiamato l’art. 232 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che riprende quanto già previsto dal D.L. 538/1996, disponendo l’abbuono dei crediti contributivi di importo fino a lire 50.000 esistenti alla data del 31 marzo 1996, indipendentemente dalle somme accessorie. La circolare sottolinea che la contribuzione per queste categorie ha natura annuale e che il limite deve essere riferito all’anno e non alla singola rata.
Effetti dell’abbuono sulla posizione contributiva
L’eventuale estinzione del credito per effetto dell’abbuono non pregiudica la posizione contributiva del soggetto interessato. Le SAP devono quindi considerare interamente coperti gli anni cui il contributo aggiuntivo abbandonato si riferisce, senza ulteriori effetti negativi sulla regolarità contributiva.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 2 ott 1998Circolare numero 206 del 2-10-1998
- Circolare · 2 ott 1998Circolare numero 207 del 2-10-1998
- Circolare · 1 ott 1998Circolare numero 205 del 1-10-1998
- Circolare · 5 ott 1998Circolare numero 210 del 5-10-1998
- Circolare · 5 ott 1998Circolare numero 209 del 5-10-1998
- Circolare · 6 ott 1998Circolare numero 211 del 6-10-1998
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →