Circolare numero 211 del 6-10-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 159/1998 e modifica i criteri applicativi dell’art. 9, comma 3, della legge n. 898/1970 come sostituito dalla legge n. 74/1987. Viene chiarito che il coniuge divorziato e il coniuge superstite hanno entrambi diritto, in quanto contitolari, all’unico trattamento di reversibilità o indiretto, da ripartire dal Tribunale. In caso di cessazione del diritto del coniuge superstite per morte o nuove nozze, il divorziato ha diritto all’intero trattamento. La circolare disciplina anche integrazione al minimo, cumulabilità con redditi, riliquidazioni su domanda e arretrati nei limiti della prescrizione decennale.
Attribuzione al coniuge divorziato di quota della pensione ai superstiti
Attribuzione al coniuge divorziato di una quota della pensione ai superstiti
La circolare n. 211 del 6 ottobre 1998 interviene sull’applicazione dell’art. 9, comma 3, della legge n. 898/1970, come modificato dall’art. 13 della legge n. 74/1987, alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 159 del 12 gennaio 1998. L’obiettivo è adeguare le istruzioni amministrative al nuovo indirizzo giurisprudenziale in tema di ripartizione della pensione ai superstiti tra coniuge superstite e coniuge divorziato.
Quadro normativo di riferimento
La norma richiamata prevede che, quando esiste un coniuge superstite avente diritto alla pensione di reversibilità, una quota della pensione possa essere attribuita dal Tribunale al coniuge rispetto al quale è intervenuto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, purché sia titolare dell’assegno divorzile. Se più persone versano nella medesima condizione, il Tribunale ripartisce la pensione e gli altri assegni e disciplina anche la sorte delle quote di chi muoia successivamente o passi a nuove nozze.
In precedenza, l’INPS aveva qualificato la quota attribuita al divorziato come assegno alimentare, escludendo che egli fosse contitolare della pensione; di conseguenza, la quota si estingueva con la perdita del diritto del coniuge superstite.
Principio enunciato dalla Corte di Cassazione
La sentenza n. 159/1998, risolvendo contrasti interpretativi, ha affermato che, in presenza sia del coniuge divorziato titolare di assegno divorzile sia del coniuge superstite avente diritto alla reversibilità, entrambi sono titolari di diritti autonomi sull’unico trattamento previdenziale riconosciuto all’evento morte.
La Corte ha precisato che:
- il coniuge divorziato ha diritto sin dall’inizio al trattamento, limitato solo quantitativamente dal diritto dell’altro coniuge;
- ciò che viene ripartito è l’unico trattamento di reversibilità o indiretta, non un diritto personale del solo coniuge superstite;
- se il coniuge superstite muore o contrae nuove nozze, il coniuge divorziato ha diritto all’intero trattamento.
Criteri applicativi aggiornati
Alla luce del nuovo orientamento, la circolare stabilisce che il riconoscimento giudiziale della quota produce l’effetto di ripartire tra i due coniugi l’unico trattamento pensionistico spettante al superstite, facendo del coniuge divorziato un contitolare del trattamento stesso.
La quota spettante al divorziato deve quindi essere calcolata sull’importo della pensione di reversibilità che spetterebbe al coniuge superstite quale unico avente diritto, senza considerare la situazione reddituale di quest’ultimo.
Il compito dell’ente previdenziale resta limitato alla determinazione dell’ammontare complessivo del trattamento spettante al soggetto superstite; la ripartizione tra gli aventi diritto è di competenza del Tribunale ed è effettuata in base alla durata legale dei rispettivi matrimoni.
Integrazione al minimo e cumulabilità con i redditi
La circolare disciplina anche le conseguenze sul piano economico quando il trattamento spettante al coniuge superstite, così determinato, sia inferiore al trattamento minimo.
In tale ipotesi, se per il coniuge divorziato sussistono i requisiti per l’integrazione totale o parziale, l’integrazione deve essere corrisposta nella misura corrispondente alla sua quota del trattamento, secondo quanto stabilito dal Tribunale. Lo stesso criterio vale nei confronti del coniuge superstite.
Inoltre, alla quota di pensione ai superstiti attribuita sia al divorziato sia al superstite si applicano le percentuali di cumulabilità con i redditi previste dall’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995.
Cessazione del diritto del coniuge superstite
La circolare ribadisce il principio per cui, in caso di decesso o di successive nozze del coniuge superstite, il coniuge divorziato titolare della quota acquista il diritto all’intero trattamento pensionistico.
Riliquidazioni, nuove liquidazioni e arretrati
L’INPS dispone che, su domanda, siano riliquidate le quote di pensione già determinate con criteri difformi da quelli ora indicati.
Sempre su domanda, deve essere liquidato l’intero trattamento di reversibilità al coniuge divorziato al quale la quota fosse stata eliminata in applicazione della precedente circolare del 9 novembre 1987, a seguito della cessazione del diritto del coniuge superstite.
Gli arretrati derivanti da tali provvedimenti sono corrisposti nei limiti della prescrizione decennale.
Punti principali
Premessa normativa
L’articolo 9, comma 3, della legge n. 898/1970, come sostituito dall’articolo 13 della legge n. 74/1987, prevede che, in presenza di un coniuge superstite avente diritto alla pensione di reversibilità, una quota della pensione possa essere attribuita dal Tribunale al coniuge divorziato titolare di assegno divorzile, tenendo conto della durata del rapporto matrimoniale. Se vi sono più aventi titolo, il Tribunale ripartisce la pensione e gli altri assegni tra tutti i soggetti interessati.
Superamento dell’interpretazione precedente
Le istruzioni precedenti qualificavano la quota assegnata al divorziato come assegno alimentare, senza attribuirgli la qualità di contitolare della pensione. Ne derivava che, cessato il diritto del coniuge superstite, veniva meno anche la quota del divorziato. La sentenza Cassazione Sezioni Unite n. 159 del 12 gennaio 1998 supera tale impostazione.
Principio affermato dalla Cassazione
La Corte ha stabilito che, se al momento del decesso dell’ex coniuge convivono un coniuge divorziato titolare di assegno divorzile e un coniuge superstite con i requisiti per la reversibilità, entrambi hanno pari e autonomi diritti sull’unico trattamento previdenziale. Il divorziato ha diritto sin dall’inizio a una quota del trattamento, e il suo diritto è soltanto limitato quantitativamente da quello dell’altro coniuge.
Effetti della ripartizione e ruolo del Tribunale
La ripartizione tra coniuge divorziato e coniuge superstite è rimessa al Tribunale, che deve operare esclusivamente in base alla durata legale dei rispettivi matrimoni. Il riconoscimento giudiziale produce l’effetto di dividere l’unico trattamento di reversibilità o indiretta spettante al coniuge superstite, facendo del divorziato un contitolare del trattamento.
Compiti dell’ente previdenziale
L’ente erogatore non effettua la ripartizione, ma si limita a determinare l’ammontare complessivo del trattamento spettante al soggetto superstite, cioè il trattamento che sarebbe dovuto al coniuge superstite quale unico avente diritto, prima della divisione disposta dal giudice.
Integrazione al minimo e cumulabilità con i redditi
Se il trattamento spettante al coniuge superstite, così determinato, è inferiore al minimo, l’integrazione totale o parziale deve essere corrisposta a ciascun avente diritto in misura proporzionale alla rispettiva quota stabilita dal Tribunale. Sia alla quota del divorziato sia a quella del superstite si applicano inoltre le percentuali di cumulabilità con i redditi previste dall’articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995.
Cessazione del diritto del coniuge superstite
In caso di decesso o di successive nozze del coniuge superstite, il coniuge divorziato titolare di quota della pensione ai superstiti ha diritto all’intero trattamento pensionistico.
Riliquidazioni e arretrati
Su domanda va riliquidata la quota di pensione già determinata con criteri difformi da quelli ora indicati. Sempre su domanda, va liquidato l’intero trattamento di reversibilità al divorziato cui la quota fosse stata eliminata, in applicazione della precedente circolare del 1987, per cessazione del diritto del coniuge superstite. Gli arretrati sono riconoscibili entro il limite della prescrizione decennale.
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