Circolare numero 207 del 2-10-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, alla luce della sentenza n. 434/94 della Corte costituzionale, l’anno in cui il richiedente ha iniziato il servizio militare non va escluso dal calcolo nelle domande di riscatto ex art. 11 l. n. 233/1990, né nelle domande di riscatto, ricongiunzione o riconoscimento trattate in via analoga. Viene quindi ribadita la necessità di riesaminare anche le pratiche già definite, superando una precedente interpretazione limitativa. La circolare estende poi i principi della sentenza ai casi di iscrizione negli elenchi CD/CM negli anni 1957-1961, distinguendo tra assenza per fatti volontari e fatti involontari, e indica che le regolarizzazioni devono essere effettuate tramite appositi elenchi di variazione, anche a distanza di tempo.
Sentenza Corte costituzionale n. 434/94: riflessi su riscatti, ricongiunzioni e riconoscimenti
Sentenza Corte costituzionale n. 434/94. Riflessi su riscatti, ricongiunzioni e riconoscimenti
La circolare interviene per adeguare l’operato delle sedi INPS ai principi affermati dalla sentenza n. 434/94 della Corte costituzionale. Il documento riguarda, da un lato, il riesame delle domande di riscatto, ricongiunzione e riconoscimento nelle quali era stato escluso l’anno di inizio del servizio militare; dall’altro, chiarisce le conseguenze della pronuncia in materia di iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni per gli anni 1957-1961.
Riscatti e riesame delle domande già definite
La Direzione segnala che alcune sedi avevano escluso dal calcolo, nelle domande di riscatto ex art. 11 della legge n. 233/1990 e in altre pratiche analoghe, l’anno in cui il richiedente aveva iniziato l’assolvimento degli obblighi di leva. Tale esclusione veniva giustificata sostenendo che l’art. 4-ter della legge n. 63/1993 non avesse effetto retroattivo rispetto alle domande già definite prima della sua entrata in vigore.
La circolare chiarisce che questa impostazione non è coerente con la sentenza n. 434/94. Viene pertanto ribadito quanto già disposto dalla circolare n. 217 del 19 luglio 1994, lettera a), sub 2, ai fini del riesame delle domande di riscatto definite escludendo l’anno di inizio del servizio militare.
Inoltre, viene espressamente precisato che la circolare n. 268 del 10 ottobre 1994 deve considerarsi superata nella parte in cui limitava il riesame alle sole pratiche non ancora definite, individuate come quelle per le quali non fosse stato ancora inviato l’atto di accoglimento o la richiesta dell’onere dovuto. Il riesame, quindi, deve estendersi anche alle domande già definite prima dell’entrata in vigore dell’art. 4-ter della legge n. 63/1993.
Significato della sentenza n. 434/94
La sentenza costituzionale viene richiamata perché, nel giudizio di legittimità sollevato dal Pretore di Modena sull’art. 5, quinto comma, della legge n. 1047/1957, la Corte ha dichiarato infondata la questione. Il ragionamento della Corte, riportato nella circolare, si fonda sull’idea che l’esercizio abituale delle attività di coltivazione del fondo o di allevamento e governo del bestiame attribuisca al familiare una specifica qualità professionale, che concorre con quella di appartenente alla famiglia coltivatrice, mezzadrile o colonica a determinarne la posizione di partecipante all’impresa agricola.
Secondo la Corte, tale posizione non viene meno se la prestazione lavorativa del familiare è temporaneamente impedita da eventi analoghi a quelli disciplinati dagli artt. 2110 e 2111 c.c. Ne deriva un principio di conservazione del posto, assimilabile a quello previsto per il lavoro subordinato. La circolare richiama anche l’art. 2142 c.c., dal quale si evince che la composizione della famiglia colonica non può essere modificata da fatti involontari, come la chiamata alle armi per gli obblighi di leva. Tali fatti sono dunque irrilevanti ai fini dell’art. 5, quinto comma, della legge n. 1047/1957.
Effetti sull’iscrizione nei nuclei CD/CM negli anni 1957-1961
La circolare estende le conseguenze della sentenza ai casi di appartenenza al nucleo familiare dei coltivatori diretti/coloni/mezzadri (CD/CM) negli anni in cui trovava applicazione l’art. 5 della legge n. 1047/1957, e in particolare agli anni 1957-1961.
Viene chiarito che la decisione del singolo componente del nucleo di assentarsi per dedicarsi ad altra attività in Italia, oppure per occupazione all’estero, con spostamento in località distanti tali da far ritenere venuto meno il suo apporto lavorativo nel nucleo, è invece rilevante ai fini della permanenza o cancellazione dagli elenchi.
La circolare distingue tre ipotesi:
- assenza per l’intero anno, con cancellazione dagli elenchi di categoria per mancanza di attività autonoma in agricoltura per tutta l’annualità di iscrizione;
- assenza per una parte dell’anno, con ulteriore rilevanza della mancata presenza al 31 dicembre, che comporta la cancellazione per carenza del requisito alla data prevista dalla legge;
- cessazione dell’attività diversa nel corso dell’anno e rientro nel nucleo familiare, nel qual caso la cancellazione riguarda solo il periodo di assenza, mentre l’iscrizione è confermata per la parte residua dell’anno in cui vi è stata presenza nel nucleo al 31 dicembre.
Procedura di regolarizzazione e natura degli elenchi di variazione
Le regolarizzazioni conseguenti a tali verifiche devono essere formalizzate tramite la pubblicazione di appositi elenchi di variazione delle risultanze precedenti. La circolare sottolinea infatti che gli elenchi nominativi di categoria sono atti costitutivi della posizione assicurativa dei CD/CM e che solo altri elenchi di pari valore possono introdurre modifiche.
Ne consegue che provvedimenti di regolarizzazione adottati senza seguire la procedura di formazione e pubblicazione degli elenchi di variazione sarebbero contrari alla legge. Inoltre, poiché si tratta di fattispecie di nullità rilevabili d’ufficio e non sanabili per decorso del tempo, la formazione e la pubblicazione degli elenchi di variazione può avvenire anche a distanza di molti anni dai fatti, senza limiti derivanti dal lungo periodo trascorso.
Punti principali
Effetti della sentenza n. 434/94 sui riscatti e sulle pratiche definite
Alcune sedi avevano escluso dal calcolo, nelle domande di riscatto ex art. 11 della legge n. 233/1990 e in altre domande di riscatto, ricongiunzione o riconoscimento, l’anno di inizio del servizio militare, ritenendo non retroattivo l’art. 4-ter della legge n. 63/1993. La circolare precisa che tale impostazione non è corretta alla luce della sentenza n. 434/94 della Corte costituzionale. Viene quindi ribadito quanto già disposto dalla circolare n. 217 del 19 luglio 1994, lettera a), sub 2, ai fini del riesame delle domande di riscatto definite escludendo quell’anno.
Superamento della circolare n. 268 del 10 ottobre 1994
La circolare n. 268 del 10 ottobre 1994 viene considerata superata nella parte in cui ammetteva il riesame solo delle pratiche non ancora definite, cioè non oltre la lettera di accoglimento e l’eventuale richiesta dell’onere dovuto. La nuova istruzione afferma invece che il riesame deve essere ammesso anche per le domande già definite prima dell’entrata in vigore dell’art. 4-ter della legge n. 63/1993.
Rilevanza dell’assenza volontaria dal nucleo familiare CD/CM
La circolare interpreta la sentenza costituzionale nel senso che l’allontanamento del singolo componente del nucleo familiare coltivatore diretto/mezzadro/colono per dedicarsi ad altra attività in Italia o per lavoro all’estero, con spostamento in località distanti, è rilevante ai fini della permanenza o meno nell’elenco. Sono richiamati gli anni dal 1957 al 1961, in cui trovava applicazione l’art. 5 della legge n. 1047/1957.
Casi di cancellazione dagli elenchi di categoria
Se l’assenza dal nucleo familiare CD/CM dura per l’intero anno, il soggetto va cancellato dagli elenchi di categoria per mancanza dell’attività autonoma in agricoltura per l’intera annualità di iscrizione. Se l’assenza si verifica solo per una parte dell’anno ma il soggetto è assente al 31 dicembre, la cancellazione è comunque giustificata sia dalla rilevanza dei soli fatti volontari, sia dalla necessità di applicare l’art. 5 della legge n. 1047/1957 e l’art. 4-ter della legge n. 63/1993.
Conservazione dell’iscrizione quando il rientro avviene entro l’anno
Se la dedizione ad altra attività in Italia o il lavoro all’estero cessano nel corso dell’anno e l’interessato rientra nel nucleo familiare CD/CM, con presenza al 31 dicembre, la cancellazione riguarda solo il periodo in cui è mancata l’attività autonoma in agricoltura. Per la restante parte dell’anno in cui l’interessato è tornato nel nucleo, l’iscrizione negli elenchi CD/CM deve essere convalidata, in applicazione dell’art. 5 della legge n. 1047/1957.
Procedura di regolarizzazione e formazione degli elenchi di variazione
Le regolarizzazioni devono concludersi con la pubblicazione di appositi elenchi di variazione delle risultanze precedenti. La circolare sottolinea che gli elenchi nominativi hanno valore costitutivo della posizione assicurativa dei CD/CM e che solo altri elenchi di pari valenza possono modificarli. Pertanto, eventuali provvedimenti di regolarizzazione adottati senza questa procedura sarebbero contrari alla legge.
Assenza di limiti temporali per la correzione degli elenchi
Poiché le regolarizzazioni incidono su fattispecie di nullità, rilevabili d’ufficio e non sanabili per decorso del termine prescrizionale, la formazione e pubblicazione degli elenchi di variazione non incontra limiti nel lungo tempo trascorso, anche se riferita a periodi risalenti agli anni 1957-1961.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 2 ott 1998Circolare numero 206 del 2-10-1998
- Circolare · 2 ott 1998Circolare numero 208 del 2-10-1998
- Circolare · 1 ott 1998Circolare numero 205 del 1-10-1998
- Circolare · 5 ott 1998Circolare numero 210 del 5-10-1998
- Circolare · 5 ott 1998Circolare numero 209 del 5-10-1998
- Circolare · 6 ott 1998Circolare numero 211 del 6-10-1998
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →