Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 209 del 5-10-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina in modo uniforme la documentazione da presentare con le domande di iscrizione dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, distinguendo tra lavoratori italiani/UE e lavoratori extra UE. Dispone la distribuzione di un prospetto informativo allegato al modello LD09 e indica aggiornamenti da apportare alle avvertenze generali del modulo in base alla normativa sulla semplificazione documentale. Richiama inoltre i termini per la denuncia del rapporto, l’obbligo di compilazione completa del modulo e la regola sul contributo CUAF, precisando infine le modalità per domande inviate per posta o presentate da terzi.

Documentazione per l'iscrizione dei lavoratori domestici e familiari e prospetto informativo da allegare al modello LD09

Documentazione da presentare per l’iscrizione dei lavoratori domestici e familiari

La circolare interviene per uniformare l’istruttoria delle domande di iscrizione dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, dopo avere rilevato prassi difformi tra le sedi, soprattutto con riferimento ai rapporti di lavoro che coinvolgono cittadini extracomunitari. L’obiettivo è fornire alle sedi uno schema unico della documentazione da acquisire e aggiornare le indicazioni operative del modello LD09 alla luce della normativa di semplificazione documentale.

Finalità e distribuzione del prospetto informativo

La Sede regionale Lazio ha predisposto un fac-simile che elenca in modo schematico la documentazione da presentare a corredo della domanda di iscrizione di un lavoratore domestico. Il prospetto deve essere distribuito in allegato al modello LD09 presso gli sportelli, e la circolare invita i direttori delle sedi a riprodurlo localmente e a diffonderlo con le stesse modalità, considerandolo uno strumento di orientamento pratico per i datori di lavoro domestico.

Aggiornamento delle avvertenze generali del modello LD09

In sede di ristampa locale del modello LD09, le avvertenze generali sul retro devono essere modificate in coerenza con la legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato e integrato la legge 15 maggio 1997, n. 127 in materia di semplificazione amministrativa. Le avvertenze ribadiscono che il modulo deve essere utilizzato per la denuncia di un rapporto di lavoro domestico soggetto all’obbligo delle assicurazioni sociali ai sensi del D.P.R. n. 1403 del 31.12.71.

La denuncia del rapporto di lavoro deve essere presentata entro i 10 giorni successivi al trimestre solare nel quale è avvenuta l’assunzione, per evitare l’applicazione delle sanzioni previste per ritardata presentazione. Il modulo deve inoltre riportare integralmente i dati anagrafici del lavoratore e del datore di lavoro, desunti dai rispettivi documenti di identità.

Contributo CUAF e richiamo a precedenti istruzioni

La circolare precisa che il contributo alla Cassa unica assegni familiari (CUAF) è sempre dovuto. L’esonero dal versamento è previsto solo nei rapporti di lavoro tra coniugi e tra parenti o affini non oltre il terzo grado, purché conviventi.

Viene inoltre richiamato il messaggio n. 34251 del 13.11.95, con particolare riferimento all’indicazione della data di assunzione sul tagliando di ricevuta rilasciato al momento della denuncia del rapporto di lavoro domestico.

Documentazione richiesta per lavoratori italiani e dell’Unione europea

Per i lavoratori italiani e dell’Unione europea la documentazione richiesta è la seguente:

  • modulo LD09 compilato in ogni parte, incluso il codice fiscale, e sottoscritto sia dal datore di lavoro sia dal lavoratore;
  • esibizione di un documento di identità in corso di validità del datore di lavoro e del lavoratore.

L’esibizione dei documenti serve anche a verificare la corretta trascrizione dei rispettivi codici fiscali.

Documentazione richiesta per lavoratori extra Unione europea

Per i lavoratori extra Unione europea la circolare richiede, oltre al modulo LD09 compilato in ogni sua parte e firmato da entrambe le parti, la seguente documentazione:

  • documento di identità del datore di lavoro e del lavoratore;
  • tesserino del codice fiscale del lavoratore;
  • permesso di soggiorno aggiornato e in corso di validità, per verificare il titolo del soggiorno e le eventuali variazioni anagrafiche conseguenti a modifiche dello stato civile, con indicazione del motivo del soggiorno (lavoro, turismo, coesione familiare, studio);
  • in caso di chiamata nominativa, autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro.

Domande trasmesse per posta o presentate da terzi

Se la domanda di iscrizione è inviata per posta, tutta la documentazione deve essere allegata in fotocopia. Gli uffici si riservano comunque di richiedere l’esibizione degli originali, soprattutto per i lavoratori extra UE.

Quando la domanda è presentata da terze persone, al momento del deposito del modulo LD09, compilato integralmente e firmato dal datore di lavoro e dal lavoratore, devono essere esibiti in originale i documenti di identità delle parti, oppure, per il lavoratore non appartenente all’Unione europea, anche la documentazione aggiuntiva prevista per tale categoria.

Punti principali

Finalità della circolare e uniformazione delle procedure

La circolare segnala difformità applicative riscontrate presso le sedi nella gestione delle domande di iscrizione dei lavoratori domestici, con particolare riguardo alla documentazione richiesta per rapporti di lavoro con cittadini extracomunitari. Per garantire una disciplina unica, viene predisposto dalla Sede regionale Lazio un fac-simile che elenca la documentazione da presentare a corredo della domanda di iscrizione, da distribuire allegato al modello LD09.

Distribuzione del prospetto informativo allegato al modello LD09

Il prospetto informativo è indicato come utile guida per i datori di lavoro domestico. La circolare invita i direttori delle sedi a provvedere alla sua riproduzione locale e alla distribuzione agli sportelli insieme al modello LD09, analogamente a quanto previsto per le sedi dell’area romana.

Aggiornamento delle avvertenze generali del modello LD09

In sede di ristampa locale del modello LD09, le avvertenze generali sul retro devono essere modificate in conformità alla legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha introdotto modifiche e integrazioni alla legge 15 maggio 1997, n. 127 in materia di semplificazione della documentazione amministrativa. Le nuove avvertenze ribadiscono che il modulo va utilizzato per la denuncia di un rapporto di lavoro domestico soggetto all’obbligo delle assicurazioni sociali ai sensi del D.P.R. n. 1403 del 31.12.71.

Termine per la denuncia del rapporto di lavoro

La denuncia del rapporto di lavoro deve essere presentata entro i 10 giorni successivi al trimestre solare nel corso del quale è avvenuta l’assunzione, per evitare le sanzioni previste per la ritardata presentazione.

Compilazione del modulo e documentazione anagrafica

Il modulo deve contenere i dati anagrafici sia del lavoratore sia del datore di lavoro e deve essere integralmente compilato nei relativi riquadri, utilizzando i dati ricavabili dai documenti di identità. La circolare richiama inoltre l’osservanza delle disposizioni del messaggio n. 34251 del 13.11.95 per l’indicazione della data di assunzione sul tagliando di ricevuta rilasciato all’atto della denuncia.

Regola sul contributo CUAF

La circolare precisa che il contributo alla Cassa unica assegni familiari (CUAF) è sempre dovuto. L’esclusione dal versamento è ammessa solo nei rapporti di lavoro tra coniugi e tra parenti o affini non oltre il terzo grado, purché conviventi.

Documentazione richiesta per lavoratori italiani e dell’Unione europea

Per i lavoratori italiani e UE occorre presentare il modulo LD09 compilato in ogni parte, comprensivo del codice fiscale, e sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore. È inoltre richiesta l’esibizione di un documento di identità in corso di validità di entrambi, anche per verificare la corretta trascrizione dei rispettivi codici fiscali.

Documentazione richiesta per lavoratori extra Unione europea

Per i lavoratori extra UE, oltre al modulo LD09 compilato in ogni parte, comprensivo del codice fiscale, e firmato dalle parti, devono essere esibiti il documento di identità del datore di lavoro e del lavoratore, il tesserino del codice fiscale del lavoratore e il permesso di soggiorno aggiornato e valido. Il permesso deve consentire la verifica del titolo del soggiorno, con indicazione del motivo (lavoro, turismo, coesione familiare, studio) e delle eventuali variazioni anagrafiche conseguenti a mutamento di stato civile; in caso di chiamata nominativa, può essere esibita l’autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro.

Domande inviate per posta

Per le domande di iscrizione trasmesse per posta, tutta la documentazione indicata deve essere allegata in fotocopia. Gli uffici si riservano di chiedere, se necessario, l’esibizione degli originali, soprattutto per i lavoratori extra UE.

Domande presentate da terze persone

Se la domanda è presentata da terzi, al momento della consegna del modulo LD09, compilato integralmente e firmato dai due soggetti, devono essere esibiti in originale i documenti di identità del datore di lavoro e del lavoratore, ovvero, per il lavoratore non appartenente all’Unione europea, anche la documentazione aggiuntiva prevista per tale categoria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.