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Circolare

Circolare numero 210 del 5-10-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che i lavoratori di cittadinanza sammarinese occupati in Italia non sono tenuti al contributo dello 0,50% della retribuzione destinato al Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari previsto dalla legge n. 943/1986. Il chiarimento deriva dall’interpretazione del Ministero del lavoro, che richiama l’equiparazione dei cittadini sammarinesi agli italiani e, in prospettiva, ai cittadini europei. Di conseguenza, la non assoggettabilità opera sin dall’inizio del rapporto di lavoro.

Non assoggettabilità dei lavoratori sammarinesi al contributo per il Fondo di rimpatrio

Fondo di rimpatrio ex legge 30 dicembre 1986, n. 943: lavoratori di cittadinanza sammarinese

La circolare fornisce un chiarimento interpretativo sulla contribuzione dovuta al Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari, con specifico riferimento ai lavoratori di cittadinanza sammarinese operanti in Italia. L’INPS recepisce l’orientamento espresso dal Ministero del lavoro, escludendo tali soggetti dall’assoggettamento al contributo dello 0,50% della retribuzione.

Ambito di applicazione

Il tema trattato riguarda il contributo previsto dalla legge n. 943/1986 per il finanziamento del Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari. La circolare precisa che l’agevolazione/esclusione si riferisce ai lavoratori sammarinesi che prestano attività in Italia.

Chiarimento del Ministero del lavoro

La base del chiarimento è la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale prot. n. 13535/E/I/61/C del 15 settembre 1998, nella quale viene affermata la non assoggettabilità dei lavoratori di cittadinanza sammarinese al contributo dello 0,50% della retribuzione destinato al Fondo. L’INPS prende atto di tale interpretazione e la recepisce con la circolare.

Fondamento giuridico dell’esclusione

La circolare richiama due riferimenti normativi fondamentali:

  • l'art. 4 del Trattato di amicizia e buon vicinato tra Italia e San Marino, firmato nel 1939, che equipara i cittadini sammarinesi agli italiani;
  • l'Accordo di cooperazione e di unione doganale tra CEE e San Marino, firmato nel 1991 e già ratificato dall’Italia, che equipara pienamente i cittadini sammarinesi ai cittadini europei, pur non essendo ancora entrato in vigore.

Da tali premesse l’Istituto fa discendere la conclusione che i cittadini sammarinesi non rientrano tra i soggetti tenuti al contributo per il Fondo di rimpatrio.

Decorrenza dell’esclusione contributiva

La circolare afferma espressamente che la non assoggettabilità vale "sin dall'inizio". Pertanto, per i lavoratori di cittadinanza sammarinese l’obbligo contributivo non sussiste fin dall’origine del rapporto di lavoro e non solo da una data successiva al chiarimento ministeriale.

Punti principali

Oggetto della circolare

La circolare riguarda il Fondo di rimpatrio istituito dalla legge 30 dicembre 1986, n. 943 e precisa il trattamento dei lavoratori di cittadinanza sammarinese.

Chiarimento ministeriale

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con nota prot. n. 13535/E/I/61/C del 15 settembre 1998, ha espresso parere favorevole alla non assoggettabilità dei lavoratori sammarinesi operanti in Italia al contributo dello 0,50% della retribuzione destinato al Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari.

Fondamento normativo dell'esclusione

La circolare richiama l'art. 4 del Trattato di amicizia e buon vicinato del 1939 tra Italia e San Marino, che equipara i cittadini sammarinesi agli italiani. Viene inoltre menzionato l'Accordo di cooperazione e di unione doganale del 1991 tra CEE e San Marino, già ratificato dall'Italia ma non ancora in vigore, che equipara pienamente i cittadini sammarinesi ai cittadini europei.

Decorrenza della non assoggettabilità

In base ai richiami normativi indicati, la circolare conclude che i lavoratori di cittadinanza sammarinese non sono assoggettati al contributo sin dall'inizio, quindi l'esclusione opera fin dall'origine del rapporto di lavoro.

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