Sentenza n. 134/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1307/24 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, che riconosceva ai ricorrenti il beneficio economico annuo di 500 euro tramite Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il loro diritto al beneficio economico di 500 euro annui per gli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale. Le somme complessivamente dovute erano pari a 500 euro per una ricorrente, 2.000 euro per un altro, 500 euro per una terza e 3.000 euro per la quarta, oltre agli interessi dal dovuto al saldo. L'amministrazione non aveva provveduto al pagamento nonostante la notifica del titolo e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Sono stati quindi dedotti il passaggio in giudicato del titolo e l'inadempimento dell'amministrazione all'obbligo di darvi integrale esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo comprovati sia il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale ordinario sia l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle somme riconosciute dal titolo, comprensive degli interessi. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivare su istanza di parte entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario deve svolgere l'incarico obbligatoriamente, depositando gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico. Il TAR ha precisato che il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, applicando analogicamente l'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Ha inoltre avvertito che il ritardo nell'esecuzione del titolo e della sentenza può comportare responsabilità amministrativa. L'amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 1.403 euro oltre accessori, IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni alle obbligazioni pecuniarie derivanti da titolo esecutivo costituisce, nel caso concreto, presupposto per la proponibilità dell'ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La disciplina relativa all'assenza di compenso per il commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza a decreti emessi ai sensi della legge Pinto è stata ritenuta applicabile analogicamente anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle previste dalla legge n. 89/2001.
art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha previsto la formulazione dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, applicata analogicamente al caso di specie.
art. 26 c.p.a.
Fondamento della regolazione delle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Richiamato per la condanna dell'amministrazione soccombente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il pagamento integrale delle somme dovute entro un termine determinato e nominare, per l'eventuale inerzia, un commissario ad acta con poteri sostitutivi.
- La prova del passaggio in giudicato del titolo e dell'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 integra i presupposti per l'accoglimento dell'azione di ottemperanza relativa a obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza svolge un munus obbligatorio, che non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- La disciplina secondo cui il commissario ad acta non percepisce compensi, quando l'incarico è affidato a un dirigente dell'amministrazione interessata e l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, può essere applicata analogicamente anche a condanne pecuniarie diverse da quelle disciplinate dalla legge n. 89/2001.
- Nel giudizio di ottemperanza, il ritardo nell'esecuzione del titolo giudiziale e della sentenza che ne ordina l'attuazione può costituire fonte di responsabilità amministrativa.
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