Cassazione Civile, Ordinanza n. 23108/2021 del 18/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da numerosi incarichi di perizia estimativa affidati da una compagnia assicurativa a un perito, il quale aveva agito in più giudizi per ottenere il pagamento di singole competenze professionali maturate per ciascun incarico. Il Giudice di pace aveva accolto la domanda per un importo di euro 512,31; il Tribunale, in riforma su appello della compagnia, aveva invece accolto l'impugnazione ritenendo abusivo il frazionamento del credito. In cassazione il professionista ha proposto otto motivi: ha dedotto l'inammissibilità dell'appello ex art. 339 c.p.c.; ha invocato un giudicato esterno favorevole sulla non abusività del frazionamento; ha contestato la mancata riunione dei procedimenti; ha sostenuto che l'attività del perito assicurativo avrebbe natura imprenditoriale; ha richiamato la disciplina dell'equo compenso; ha denunciato l'omesso esame di fatti decisivi e l'erronea valutazione dell'accettazione di un compenso medio; ha richiamato un preteso giudicato implicito derivante da precedenti cassazioni con rinvio; ha infine censurato l'interpretazione dei principi delle Sezioni Unite sul divieto di frazionamento del credito.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibili gli altri, valorizzando il principio per cui il frazionamento abusivo di crediti derivanti da un unico rapporto complesso e da un medesimo fatto costitutivo è contrario a correttezza, buona fede e giusto processo, salvo che il creditore dimostri un interesse oggettivamente apprezzabile alla tutela frazionata. Ha inoltre escluso che il ricorrente potesse dolersi del mancato accoglimento di un motivo di appello proposto dalla controparte, ha considerato non decisiva la questione dell'equo compenso degli avvocati, ha dichiarato inammissibile la produzione di nuovi documenti in cassazione e ha applicato il principio secondo cui, in presenza di giudicati contrastanti, prevale il giudicato più recente. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 1.000 ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, c.p.c., nonché all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 339 c.p.c.
La violazione delle norme costituzionali consente l'appello anche contro sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità; il divieto di frazionamento del credito rende la decisione appellabile.
art. 274 c.p.c.
La riunione delle cause connesse è affidata a valutazione di mera opportunità del giudice ed è insindacabile in cassazione.
art. 1175 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che il comportamento delle parti e l'esecuzione del rapporto dovevano essere valutati secondo correttezza e buona fede.
art. 1375 c.c.
Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'obbligo di buona fede nell'esecuzione del rapporto professionale continuativo.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione al giusto processo e al divieto di frazionamento abusivo del credito.
art. 19-quaterdecies d.l. n. 148/2017 conv. in L. n. 172/2017
Richiamato come norma sull'equo compenso; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché nuova e non immediatamente applicabile senza accertamenti di fatto.
art. 13-bis L. n. 247/2012
Norma sull'equo compenso degli avvocati; la Corte ha escluso che la sua invocazione bastasse a fondare il motivo nel caso concreto.
art. 372 c.p.c.
In cassazione non sono ammissibili documenti nuovi, salvo quelli relativi all'ammissibilità del ricorso o alla nullità della sentenza impugnata.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il motivo è inammissibile quando la questione è già stata decisa in modo conforme alla giurisprudenza consolidata e il ricorso non offre argomenti per mutare orientamento.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso deve contenere una censura specifica e pertinente al decisum; la doglianza astratta priva di attinenza concreta è inammissibile.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui fonda la censura, nonché il loro contenuto rilevante.
art. 183 c.p.c.
Se il giudice intende rilevare d'ufficio il problema del frazionamento, deve sottoporre la questione al contraddittorio delle parti.
art. 101, comma 2, c.p.c.
La questione rilevata d'ufficio va posta alle parti per consentire il contraddittorio prima della decisione.
art. 2943, comma 4, c.c.
Richiamato per osservare che il rischio di prescrizione poteva essere evitato mediante costituzione in mora.
art. 96, ultimo comma, c.p.c.
Applicata la condanna equitativa per abuso del processo, in presenza di colpa grave nella proposizione del ricorso.
art. 388 c.p.c.
La trasmissione della decisione di legittimità rileva ai fini dei poteri del giudice competente sulla revoca del patrocinio a spese dello Stato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 374 c.p.c.
Non ricorrevano i presupposti per la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite.
Massime di principio
- Il frazionamento giudiziale di un credito è abusivo quando le diverse domande si fondano sul medesimo rapporto di durata e sullo stesso fatto costitutivo, tali da poter essere accertate unitariamente senza duplicazioni istruttorie e dispersione della conoscenza della vicenda sostanziale.
- Il creditore può proporre azioni separate solo se allega e dimostra un interesse oggettivamente apprezzabile alla tutela frazionata; in difetto, il giudice può rilevare il problema ma deve porlo previamente al contraddittorio delle parti.
- Le sentenze rese secondo equità dal giudice di pace sono appellabili quando si deduca la violazione di norme costituzionali, tra cui i principi di correttezza, buona fede e giusto processo connessi al divieto di abusivo frazionamento del credito.
- In cassazione non possono essere introdotti documenti nuovi destinati a sostenere il merito della censura; il deposito è consentito solo per questioni di ammissibilità del ricorso o nullità della sentenza impugnata.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico, pertinente al decisum e autosufficiente quanto all'indicazione degli atti e dei documenti richiamati; una censura generica o sganciata dalla decisione impugnata è inammissibile.
- Quando sul medesimo rapporto si formino giudicati contrastanti, prevale il giudicato più recente secondo il criterio temporale.
- La riunione di procedimenti connessi è rimessa alla discrezionalità del giudice e non è, di regola, sindacabile in cassazione; la sua omissione può rilevare solo nei limiti in cui abbia inciso sulla regolazione delle spese o su specifici pregiudizi processuali.
- La proposizione di un ricorso manifestamente infondato o inammissibile, in presenza di precedenti di legittimità conformi e consolidati, può integrare abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96, ultimo comma, c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23077/2021 del 18/08/2021
- ordinanza_civile · 18 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23078/2021 del 18/08/2021
- ordinanza_civile · 18 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23079/2021 del 18/08/2021
- ordinanza_civile · 18 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23080/2021 del 18/08/2021
- ordinanza_civile · 18 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23082/2021 del 18/08/2021
- ordinanza_civile · 18 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23088/2021 del 18/08/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →