Sentenza n. 5385/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia (sezione prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR per il Friuli Venezia Giulia che aveva annullato la sanzione disciplinare di corpo del rimprovero e il rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il militare, maresciallo dei carabinieri e referente provinciale di un’associazione professionale a carattere sindacale, aveva rilasciato, libero dal servizio e in abiti civili, due interviste televisive riguardanti l’attività della stazione di appartenenza, la sua efficienza, la situazione logistico-infrastrutturale della caserma e la gestione dei flussi di stranieri. L’amministrazione gli aveva irrogato la sanzione disciplinare del rimprovero, ritenendo violate le norme sui doveri derivanti dal giuramento, dalla dipendenza gerarchica, dal senso di responsabilità e dal riserbo sulle notizie attinenti al servizio, nonché i limiti posti all’attività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo le dichiarazioni riconducibili alla libertà di manifestazione del pensiero e all’attività sindacale. Il Ministero ha appellato la sentenza deducendo che il giudice di primo grado aveva erroneamente qualificato la condotta come espressione di libertà sindacale, trascurando che le dichiarazioni riguardavano materie sottratte alla competenza delle associazioni sindacali militari e avevano leso il prestigio dell’amministrazione. Il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato la tardività delle memorie depositate dalle parti e la mancata tempestiva riproposizione, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., dei motivi non esaminati dal TAR, dichiarandoli estranei al thema decidendum.
La decisione
L’appello è stato accolto e la sentenza del TAR è stata riformata, con conseguente rigetto del ricorso di primo grado. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la valutazione della gravità dell’illecito disciplinare e la scelta della sanzione costituiscano espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile soltanto in presenza di vizi manifesti quali illogicità, irragionevolezza, sproporzione o travisamento, che nel caso concreto non sono emersi. Le interviste riguardavano attività di servizio, efficienza e organizzazione della stazione dei carabinieri, la situazione della caserma e la gestione dei flussi di stranieri, incidendo su materie estranee agli ambiti riservati all’interlocuzione delle associazioni sindacali militari. La qualifica di rappresentante sindacale non sottrae il militare ai doveri derivanti dal giuramento, dal grado, dalla gerarchia, dal senso di responsabilità e dalla salvaguardia del prestigio dell’amministrazione. La libertà di espressione e il diritto di critica del militare, compresa la garanzia riconosciuta ai dirigenti delle associazioni professionali, devono essere esercitati con particolare continenza, correttezza, pertinenza e rispetto dei limiti normativi; non costituiscono causa di giustificazione per condotte che travalichino tali limiti o riguardino materie escluse dalla competenza sindacale. La sanzione è stata quindi ritenuta legittima. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate per la novità della questione e il peculiare andamento del processo.
Norme richiamate
art. 101, comma 2, c.p.a.
I motivi di ricorso non esaminati in primo grado devono essere espressamente riproposti in appello; in mancanza, restano esclusi dal thema decidendum.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Il termine per il deposito delle memorie difensive deve essere rispettato secondo il computo a ritroso previsto per l’udienza; il deposito tardivo rende le memorie inutilizzabili.
art. 4, ultimo comma, disp. att. c.p.a.
Concorre, insieme all’art. 73, comma 1, c.p.a., a stabilire il termine perentorio di trenta giorni liberi per il deposito delle memorie.
art. 1479-bis d.lgs. 66/2010
Riconosce una garanzia di libertà di espressione ai dirigenti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, ma entro i limiti della correttezza formale e dei doveri derivanti dal giuramento, dal grado, dal senso di responsabilità e dalla tutela del prestigio istituzionale.
art. 1476-ter d.lgs. 66/2010
Delimita gli ambiti materiali dell’attività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari; l’attività sindacale non giustifica condotte riferite a materie escluse da tali ambiti.
art. 722, comma 1, lett. b), d.P.R. 90/2010
Impone il dovere di riserbo sugli argomenti riguardanti il servizio, lo stato di approntamento e l’efficienza del reparto e dell’installazione militare.
art. 717 d.P.R. 90/2010
Rileva ai fini del dovere di senso di responsabilità del militare e può costituire parametro per la valutazione disciplinare della condotta.
art. 713 d.P.R. 90/2010
Rileva ai fini dei doveri connessi alla dipendenza gerarchica e al contegno del militare.
art. 712 d.P.R. 90/2010
Rileva ai fini dei doveri derivanti dal giuramento prestato dal militare.
art. 1472 d.lgs. 66/2010
Riconosce al personale militare la libertà di manifestazione del pensiero, il cui esercizio non è sanzionabile in quanto tale, ma resta soggetto ai limiti propri dell’ordinamento militare e della disciplina comportamentale.
art. 11 CEDU
Tutela la libertà di associazione, compresa quella sindacale, consentendo per i membri delle Forze armate restrizioni necessarie e proporzionate, ma non una soppressione del diritto.
art. 21 Cost.
Garantisce la libertà di manifestazione del pensiero, compreso il diritto di critica, esercitabile dal militare entro i limiti della continenza e dei doveri propri dello status militare.
art. 39 Cost.
Costituisce parametro della libertà sindacale, riconosciuta al personale militare secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla legge.
art. 52, comma 3, Cost.
Fonda il principio secondo cui l’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica, da coordinare con le esigenze di disciplina, neutralità e funzionalità dell’istituzione.
art. 117, comma 1, Cost.
Rileva quale parametro interposto rispetto agli obblighi derivanti dall’art. 11 CEDU e dall’art. 5 della Carta sociale europea.
art. 5 l. 46/2022
Individua limiti e materie sottratte alla competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.
art. 15, comma 2, l. 46/2022
Concorre a delimitare le materie escluse dalla competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.
art. 120, comma 2, d.lgs. 66/2010
Il testo richiama la disposizione, ma non ne esplicita una specifica applicazione nella decisione.
artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c.
Consentono, in presenza di eccezionali motivi, la compensazione integrale delle spese di lite.
Massime di principio
- La valutazione della gravità dei fatti disciplinarmente rilevanti, della loro riconducibilità a una violazione dei doveri di servizio e della sanzione applicabile rientra nella discrezionalità amministrativa; il giudice amministrativo può sindacarla soltanto in presenza di vizi manifesti quali travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza o evidente sproporzione, sostenuti da specifiche allegazioni fattuali.
- Il militare che esercita funzioni dirigenziali o rappresentative in un’associazione professionale a carattere sindacale resta integralmente soggetto ai doveri derivanti dallo status militare, dal giuramento, dal grado, dalla gerarchia, dal senso di responsabilità e dalla tutela del prestigio dell’amministrazione.
- L’attività sindacale militare non scrimina condotte riferite a materie sottratte dalla legge alla competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, né consente di divulgare pubblicamente informazioni concernenti il servizio, l’efficienza, l’approntamento o l’organizzazione operativa del reparto.
- La libertà di manifestazione del pensiero e il diritto di critica del personale militare devono essere esercitati con particolare rigore sotto il profilo della continenza, della correttezza, della pertinenza e del rispetto dei doveri disciplinari; la finalità critica o sindacale non giustifica ogni violazione delle regole di comportamento militare.
- La garanzia di libertà di espressione riconosciuta ai dirigenti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari non costituisce uno spazio sottratto alla disciplina, ma protegge soltanto le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni quando siano compatibili con la correttezza formale, il giuramento, il grado, il senso di responsabilità e il prestigio istituzionale.
- In appello, i motivi di ricorso non esaminati dal giudice di primo grado devono essere tempestivamente e specificamente riproposti ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.; in mancanza, non entrano nel thema decidendum del giudizio di secondo grado.
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