Sentenza del 22/07/2024 n. 955 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 0X2017XX000 e di quattro cartelle esattoriali relative a tasse automobilistiche (n. *9464 000, *5450 000, *9335 000, *6481 000). Il ricorrente denunciava: nullità della notifica delle cartelle e conseguente impossibilità di comprendere motivazione e contenuto degli atti; mancata notifica dell'atto presupposto; mancata allegazione delle cartelle richiamate nell'intimazione.
La decisione
La Corte d'appello ha dichiarato estinto il giudizio per sopravvenuta adesione del contribuente alla definizione agevolata ("rottamazione ter"), ritenendo che tale adesione operi come causa estintiva esterna, ope legis, e comporti la rinuncia ai giudizi pendenti relativi ai carichi interessati. Le spese sono compensate tra le parti e la Corte ha disposto la restituzione da parte del ricorrente di quanto percepito per le spese del primo grado (ossia l'importo liquidato a suo favore in primo grado), per evitare un ingiustificato arricchimento del privato.
Norme richiamate
D.L. 119/2018 (conv. L. 136/2018) art. 3 - "rottamazione ter"
L'adesione alla definizione agevolata comporta l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi oggetto dell'adesione e agisce come causa estintiva esterna, con conseguente estinzione dei procedimenti giudiziari relativi ai medesimi carichi.
D.P.R. 115/2002 art. 13 comma 1‑quater
Norma volta a disincentivare impugnazioni dilatorie; citata in giurisprudenza nel quadro delle conseguenze processuali delle definizioni agevolate. La sua ratio è di scoraggiare gravami strumentali, ma il meccanismo sanzionatorio si applica all'inammissibilità originaria e non agli eventi sopravvenuti che estinguono il giudizio.
Giurisprudenza di legittimità (es. Cass. n. 13554/24, n. 15722/23, n. 36220/23, n. 46/24, n. 4304/24, n. 5011/24)
Consolidato orientamento secondo cui l'adesione a procedure di definizione agevolata comporta la rinuncia ai giudizi pendenti sui carichi aderiti e può determinare l'inammissibilità sopravvenuta o l'estinzione del ricorso; inoltre la compensazione delle spese è compatibile con tale esito per non frustrarne la finalità premiale.
Massime di principio
- L'adesione senza riserve a una definizione agevolata (es. "rottamazione") che riguarda i carichi oggetto del giudizio determina l'estinzione del procedimento relativo a quei carichi: il giudice deve dichiarare il procedimento estinto.
- Se il giudizio si estingue per adesione alla definizione agevolata, è comune la compensazione delle spese tra le parti; il giudice può altresì ordinare la restituzione di somme già percepite dal privato per spese del grado precedente, per evitare un ingiustificato arricchimento.
- La scelta di aderire alla definizione agevolata comporta in pratica la rinuncia alla continuazione dei giudizi pendenti relativi ai carichi aderiti; il contribuente che intende proseguire la controversia deve astenersi dall'adesione o porre riserve esplicite.
- Prima di aderire a una definizione agevolata è fondamentale verificare con precisione quali carichi siano effettivamente compresi nell'adesione (e.g. singoli numeri di cartella), perché l'adesione copre solo i carichi espressamente ricompresi e produce effetti estintivi solo su quelli.
- La rateizzazione o il pagamento successivo delle somme possono incidere sulla controversia; tuttavia l'adesione alla definizione agevolata prevale come causa estintiva indipendente dalle vicende processuali.
- Le questioni formali sulla regolarità della notifica (nullità, mancata allegazione) perdono efficacia se il contribuente aderisce alla definizione agevolata che estingue il credito; per evitare ciò il contribuente dovrebbe tempestivamente opporsi all'adesione o non aderire.
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