Cassazione Penale, Ordinanza n. 18109/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che era stato proposto personalmente dall'imputato senza la necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto all'albo speciale della Cassazione. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva definito il procedimento con sentenza ex art. 444 c.p.p., che gli aveva applicato la pena di due anni di reclusione e 2.000 euro di multa per due episodi di tentata rapina unificati dalla continuazione. Avverso tale decisione ha proposto personalmente ricorso per cassazione, dichiarando di impugnare la sentenza e riservando i motivi al difensore. La Corte ha rilevato che il ricorso era stato sottoscritto direttamente dall'imputato, in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p., che richiede, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. È stato inoltre osservato che l'autenticazione della firma da parte di un legale e la sottoscrizione per accettazione del mandato non valgono a sanare il difetto di legittimazione alla proposizione dell'impugnazione. Poiché l'impugnazione era stata proposta dopo la novella del 2017, il ricorso doveva essere trattato de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Norme richiamate
Norma base del patteggiamento, richiamata per descrivere il titolo della decisione di primo grado.
L'atto di ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale dell'impugnazione integra difetto di legittimazione.
L'impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopo la novella del 2017 è trattata de plano.
In caso di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se vi è colpa, della somma in favore della Cassa delle ammende.
legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 62
Ha introdotto il comma 5-bis dell'art. 610 c.p.p., rilevante per la trattazione de plano delle impugnazioni inammissibili per difetto di legittimazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se proposto personalmente dall'imputato, poiché l'atto deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- L'autenticazione della firma del ricorso da parte di un difensore, così come la sottoscrizione per accettazione del mandato o della delega al deposito, non attribuiscono al difensore la titolarità dell'impugnazione e non sanano il difetto di sottoscrizione richiesto dall'art. 613 c.p.p.
- Le impugnazioni proposte in difetto di legittimazione, dopo la riforma del 2017, possono essere trattate de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende quando siano ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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