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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10382/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La difesa ha impugnato per vizio di motivazione la valutazione della gravità indiziaria relativa al capo H) (riguardante 108 kg di cocaina) e l'applicazione dell'aggravante per ingente quantità ai sensi dell'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990. Sosteneva che il ricorrente era coinvolto solo nelle cessioni successive alla consegna del 7/11/2019 e dunque escluso dall'importazione e dalla detenzione dei 108 kg, avendo partecipato unicamente alla commercializzazione di quantitativi relativamente minori; in generale denunciava carenze motivazionali rispetto alla prova, trattandosi in gran parte di "droga parlata".

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse all'impugnazione. Ha ritenuto che la censura della difesa, nella sostanza, mirasse ad una discussione di merito sulla partecipazione dell'imputato ad una porzione ridotta dello stupefacente e non contestasse in termini congrui la motivazione del provvedimento cautelare. Anche l'opposizione all'aggravante per ingente quantità è stata dichiarata priva di interesse perché, anche se accolta, non avrebbe inciso sull'an o sul quomodo della misura cautelare applicata. Per questi motivi il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende, oltre agli adempimenti di cancelleria.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1

    Norma di riferimento per le fattispecie di illecita produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti; nel caso è richiamata come elemento della contestazione di base contro il ricorrente.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 4

    Comma relativo alle ipotesi aggravate di traffico e detenzione ai fini di spaccio; applicato nella contestazione per le condotte in concorso.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80, comma 2

    Prevede l'aggravante per l'esistenza di un ingente quantitativo di stupefacente, con conseguente aumento della pena; la censura della difesa mirava a contestarne l'applicabilità, ma la Corte ha ritenuto la contestazione priva di interesse cautelare.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Stabilisce l'onere delle spese del procedimento per il ricorrente in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese ai sensi di questa norma.

  • Disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter

    Norma procedurale cui la Corte rinvia per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla pronuncia; riguarda le comunicazioni e gli aspetti formali successivi alla decisione.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per la valutazione circa l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e per giustificare l'applicazione di un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende senza configurare dolo o colpa grave.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. III, n. 20891/2020; Sez. III, n. 36731/2014, ecc.)

    Principi consolidati secondo cui è inammissibile il ricorso incidentale contro provvedimenti cautelari quando la censura non incide sull'esistenza o sulla forma della misura (an o quomodo), e che contestazioni sulle circostanze aggravanti sono prive di interesse se non influiscono sulla legittimità della misura cautelare.

Massime di principio

  • In materia di impugnazioni avverso misure cautelari, l'appello in Cassazione deve dimostrare un interesse concreto: la censura deve essere tale da poter incidere sull'esistenza (an) o sulla modalità (quomodo) della misura; contestazioni che riguardano solo la gravità del fatto in merito ma che non modificano la base o la forma della cautela sono inammissibili per carenza di interesse.
  • Se si contesta la configurabilità di aggravanti (es. ingente quantità), occorre chiarire e motivare come l'eventuale esclusione dell'aggravante avrebbe inciso sulla legittimità o sulla misura cautelare applicata; altrimenti il gravame rischia di essere dichiarato privo di interesse.
  • Non è sufficiente, per l'ammissibilità del ricorso, limitarsi a proporre una disamina meramente alternativa del ruolo dell'imputato (es.: partecipazione a cessioni limitate) senza collegare tale analisi alla necessità di revocare o modificare la misura cautelare imposta.
  • Quando la difesa intende criticare motivazioni fondate su conversazioni o "droga parlata", è necessario indicare con precisione i profili di illogicità, contraddittorietà o carenza motivazionale che rendono infondata la gravità indiziaria ai fini cautelari, non solo rimandare al merito probatorio.
  • Prima di proporre ricorso in Cassazione contro provvedimenti de libertate, valutare l'effetto pratico della censura: se la vittoria non comporterebbe alcuna modifica della detenzione preventiva, l'impugnazione potrebbe essere dichiarata inammissibile e comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie.
  • Predisporre il ricorso evidenziando collegamenti logici tra singole prove e la misura cautelare: bisogna dimostrare che le imputazioni specifiche considerate vizianti sono state effettivamente usate come fondamento della custodia e che la loro rimozione inciderebbe sulla misura.

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