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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18387/2025 del 15/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del riesame che aveva confermato il rigetto della richiesta di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con altra meno afflittiva. Il motivo di ricorso denunciava violazione di legge e difetto di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.), con riferimento agli artt. 274 e 275 c.p.p. e agli artt. 110 e 416‑bis c.p.: si contestava in particolare la mancata valutazione dell'elemento del "tempo silente" (più di un anno senza rilievi dal momento della restrizione domiciliare e oltre due anni dai fatti), nonché la mancata considerazione delle precarie condizioni di salute del ricorrente e del fatto che gli affiliati al presunto sodalizio erano ormai assicurati alla giustizia.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse perché, nel frattempo, il Tribunale di Gela (19/02/2025) ha sostituito gli arresti domiciliari con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, rimuovendo così lo svantaggio processuale oggetto dell'impugnazione. La Corte ha altresì rilevato l'inefficacia formale della rinuncia all'impugnazione sottoscritta dai difensori senza procura speciale, ma ha comunque valutato il documento depositato (il provvedimento di Gela) come prova della sopraggiunta soppressione dell'interesse. Per tale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse senza condanna alle spese né irrogazione di sanzione pecuniaria.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Richiamato come fondamento del motivo di ricorso (violazione di legge e difetto di motivazione); la Corte rileva i profili dedotti ma decide l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse senza entrare nel merito.

  • artt. 274 e 275 c.p.p.

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla decisione sul riesame della misura cautelare; la Corte non valuta nel merito questi profili essendo sopraggiunta la perdita d'interesse.

  • artt. 110 e 416‑bis c.p.

    Riferimento alle fattispecie penali poste a base dell'accusa e della valutazione cautelare; non oggetto di decisione di merito per sopravvenuta carenza d'interesse.

  • art. 568, comma 4, c.p.p.

    Utilizzato per definire la nozione di interesse all'impugnazione: l'interesse deve rimanere attuale e funzionale a rimuovere lo svantaggio derivante dal provvedimento impugnato; se la situazione muta eliminando lo svantaggio, l'interesse viene meno.

  • Giurisprudenza sulla rinuncia senza procura speciale (Sez. 2, n. 5978 del 05/12/2014; Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015; Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023)

    La Corte ricorda che la rinuncia all'impugnazione sottoscritta dal solo difensore privo di procura speciale è formalmente inefficace; tuttavia, l'atto può comunque rappresentare — congiuntamente ad altro elemento probatorio — la prova della sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione.

  • Sez. U. n. 7 del 25/06/1997 (Chiappetta e altri)

    Richiamata per il principio che la dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta automaticamente condanna alle spese né applicazione della sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Se, dopo la proposizione di un ricorso per cassazione, la situazione pratica o giuridica muta in modo tale da eliminare lo svantaggio che si voleva rimuovere (ad es. sostituzione della misura cautelare con altra meno afflittiva), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La rinuncia all'impugnazione sottoscritta da un difensore privo di procura speciale è formalmente inefficace; tuttavia, la prova documentale della modifica del provvedimento impugnato può essere comunque valutata dalla Corte come causa della perdita di interesse.
  • La Corte di legittimità, in presenza di sopravvenuta carenza d'interesse, non entra nel merito delle questioni di diritto sollevate (es.: valutazioni sulla motivazione del giudice del riesame), decidendo l'inammissibilità senza trattare il merito.
  • Quando l'inammissibilità è determinata da sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione, il ricorrente in genere non è condannato alle spese né sottoposto alla sanzione pecuniaria prevista per impugnative manifestamente infondate.
  • Nelle impugnazioni contro misure cautelari, elementi come la durata della misura ('tempo silente'), le condizioni di salute e l'eventuale neutralizzazione degli esponenti del gruppo di riferimento sono fattori rilevanti nella valutazione della necessità della misura, ma il loro esame di merito può risultare superfluo se la misura viene effettivamente attenuata o revocata nel frattempo.
  • Per evitare inutili oneri processuali e rischi procedurali occorre aggiornare tempestivamente la Corte sull'eventuale sopravvenuta sostituzione della misura (depositando il provvedimento), poiché ciò può determinare l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

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