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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19772/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (poste)

La controversia

La controversia nasce dal mancato rimborso di un buono postale fruttifero della serie AA2, sottoscritto nell'aprile 2001, presentato all'incasso nell'ottobre 2018. Il giudice di pace aveva condannato la società emittente al pagamento del capitale, degli interessi e delle spese, ritenendo che, per effetto dell'assenza della data di scadenza sul titolo e della mancata consegna del foglio informativo analitico, il risparmiatore non fosse stato messo in condizione di conoscere la scadenza e quindi il decorso della prescrizione; aveva inoltre ritenuto che il titolo fosse esigibile fino al termine del settimo anno successivo all'emissione e che la prescrizione decennale maturasse soltanto dal 1 gennaio 2009. Il tribunale ha confermato la decisione, interpretando l'art. 8 del d.m. 29 marzo 2001 nel senso che la scadenza coincidesse con il 31 dicembre del settimo anno successivo all'emissione, e quindi che il diritto non fosse prescritto al momento della presentazione all'incasso. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione delle norme sui buoni postali e dell'art. 2935 c.c., per avere il giudice d'appello individuato la prescrizione al 31 dicembre 2018 invece che al 26 aprile 2018, sostenendo che la normativa non prevede il riferimento all'anno solare come nella disciplina previgente; secondo, violazione delle norme sulla prescrizione dei titoli postali e sul rinvio alla disciplina codicistica, per avere il tribunale erroneamente applicato una scadenza al 31 dicembre 2008 invece che al termine puntuale del settimo anno dalla data di emissione, cioè il 26 aprile 2008. La resistente ha eccepito in memoria un preteso giudicato interno e ha difeso la tesi della mancata decorrenza della prescrizione per omissione del foglio informativo, ma tale rilievo è stato ritenuto precluso perché non riproposto in appello.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di giudicato sollevata dalla resistente, osservando che il giudice di secondo grado aveva deciso nel merito sulla decorrenza della prescrizione e che, comunque, la parte interessata avrebbe dovuto proporre ricorso incidentale condizionato. Ha poi accolto entrambi i motivi del ricorso, affermando che, per i buoni postali fruttiferi AA2, l'applicazione del termine decennale di prescrizione introdotto dalla disciplina del 2000 e richiamato dalla disciplina successiva comporta che il dies a quo coincida con la data di scadenza del titolo, individuata nel termine del settimo anno successivo all'emissione, senza poter ibridare la nuova disciplina sulla durata con la vecchia disciplina sulla decorrenza. Ha inoltre escluso che potesse essere esaminata in cassazione la questione della mancata consegna del foglio informativo analitico, perché non risultava devoluta nel giudizio d'appello. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale, anche per le spese.

Norme richiamate

  • artt. 171-182 d.P.R. n. 156/1973

    Richiamati dal ricorrente per sostenere la disciplina previgente dei buoni postali e della prescrizione; la Corte li considera superati dalla disciplina successiva per le serie in esame.

  • art. 8 d.m. 19 dicembre 2000

    I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi

    Per i buoni già emessi e non ancora prescritti ha rimodulato durata e decorrenza della prescrizione, fissando il dies a quo nella data di scadenza del titolo.

  • art. 10, comma 2, d.m. 19 dicembre 2000

    Estende anche alle serie già emesse le disposizioni dell'art. 8, per i titoli i cui termini di prescrizione non fossero ancora decorsi.

  • art. 8 d.m. 29 marzo 2001

    i buoni fruttiferi postali della serie AA2 possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione

    La Corte lo interpreta come previsione di scadenza al termine del settimo anno successivo alla data di emissione, da assumere quale dies a quo della prescrizione.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; la questione della mancata consegna del foglio informativo è però rimasta preclusa perché non devoluta in appello.

  • art. 23 d.P.R. n. 398 del 30 dicembre 2003

    Invocato per sostenere l'equiparazione dei buoni postali ai titoli di Stato e l'applicazione della disciplina codicistica della prescrizione.

  • art. 2936 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo, senza autonoma specificazione nella motivazione decisoria.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato per sostenere la prescrizione ordinaria decennale; la Corte ne applica la durata ma ne colloca correttamente la decorrenza secondo la disciplina speciale.

  • art. 2962 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina della prescrizione dei titoli; non è oggetto di specifica autonoma ratio decisoria.

  • art. 2963 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo; la Corte ribadisce che non può costruirsi una combinazione tra vecchia e nuova disciplina della prescrizione.

Massime di principio

  • Per i buoni postali fruttiferi soggetti alla disciplina che fissa la scadenza al termine di un dato anno successivo all'emissione, il dies a quo della prescrizione coincide con la data di scadenza del titolo e non con il primo giorno dell'anno successivo, salvo diversa previsione espressa.
  • Quando una disciplina speciale sopravvenuta rimodula sia la durata sia la decorrenza della prescrizione di titoli già emessi, non è consentito combinare la nuova regola sulla durata con la vecchia regola sulla decorrenza, perché ciò produrrebbe un tertium genus non previsto dall'ordinamento.
  • In cassazione non possono essere esaminate questioni che, pur prospettate in primo grado, non risultino devolute nel giudizio di appello e quindi siano rimaste estranee al thema decidendum del gravame.
  • La parte integralmente vittoriosa in appello che intenda far valere una ratio decidendi non coltivata o un diverso profilo decisorio deve proporre ricorso incidentale condizionato, non potendo limitarsi a una mera eccezione difensiva in memoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPrescrizione
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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