Cassazione Penale, Sentenza n. 31246/2025 del 17/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il pubblico ministero aveva chiesto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Ogu per il mancato versamento di €500 a favore della parte civile. Il giudice dell'esecuzione di Milano, in udienza camerale del 07/04/2025, accolse la richiesta dopo aver dichiarato l'imputato "irreperibile" a seguito di ricerche eseguite il 13/01/2025 dai Carabinieri presso l'ultimo indirizzo di residenza noto (Gorgonzola, via Pertini n.5). Il difensore ha impugnato l'ordinanza sostenendo la nullità del decreto di irreperibilità e degli atti conseguenziali perché le vane ricerche non erano state effettuate cumulativamente anche presso l'ultima dimora/indirizzo risultante dal certificato del DAP (Gorgonzola, via Passini n.10), dove l'Ogu aveva trascorso un periodo di detenzione domiciliare, e perché dopo la dichiarazione di irreperibilità gli atti non sarebbero dovuti essere notificati al difensore di fiducia.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto invalido il decreto di irreperibilità e ogni atto conseguenziale per violazione dell'art. 159 c.p.p., atteso che le ricerche non erano state eseguite cumulativamente nei luoghi indicati (in particolare non era stata cercata la via Passini n.10 indicata dal certificato DAP come ultima dimora). La Corte ha dichiarato la nullità assoluta degli atti impugnati e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione.
Norme richiamate
art. 159 cod. proc. pen.
«particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale»
Le ricerche previste dall'art.159 vanno eseguite cumulativamente in tutti i luoghi indicati e con l'effettivo utilizzo delle informazioni disponibili; la loro inosservanza comporta la nullità assoluta del decreto di irreperibilità e degli atti conseguenziali. La verifica della completezza delle ricerche si effettua in base alle notizie conosciute al momento dell'adempimento.
art. 666, comma terzo, cod. proc. pen. (richiamato in giurisprudenza)
la notificazione dell'avviso prescritto dall'art. 666, comma terzo, cod. proc. pen., effettuata al difensore nominato d'ufficio dopo che erasi constatata l'impossibilità di notificazione personale ma senza che fossero state effettuate le ricerche ed emesso il decreto di irreperibilità previsto dall'art. 159 cod. proc. pen.
La notificazione prevista dall'art.666 non può sostituire le ricerche obbligatorie ex art.159: effettuare notifiche al difensore senza aver prima eseguito le ricerche e senza decreto di irreperibilità rende la notifica e gli atti successivi nulli.
Sentenza Corte Costituzionale n. 399 del 1998 (richiamata)
non fornita integralmente nel testo
La elencazione dei luoghi nell'art.159 è indicativa e non esaustiva: le ricerche devono essere effettive e utilizzare tutte le informazioni disponibili per garantire il diritto di difesa, evitando formalismi che compromettano la partecipazione al processo.
Massime di principio
- Per dichiarare l'irreperibilità ai sensi dell'art.159 c.p.p. le ricerche devono essere cumulativamente eseguite in tutti i luoghi indicati dalla norma e in ogni altro luogo significativo risultante dagli atti (es. ultima dimora indicata dal DAP).
- Le ricerche devono essere valutate in base alle informazioni disponibili al momento in cui vengono compiute; nuove informazioni sopravvenute non sanano ricerche incomplete precedenti.
- La mancata effettuazione delle ricerche previste dall'art.159 comporta la nullità assoluta del decreto di irreperibilità e degli atti ad esso consequenziali (notifiche, provvedimenti), nullità che non è sanata dalla mera presenza di un delegato del difensore in udienza.
- Prima di procedere a notifiche sostitutive al difensore o ad altri atti processuali, l'autorità deve accertarsi di aver eseguito le ricerche obbligatorie; l'omissione può inficiare l'intera procedura esecutiva.
- Le autorità devono utilizzare tutte le informazioni utili (es. certificati DAP, numeri di telefono, notifiche ad indirizzi di detenzione domiciliare) per rendere effettive le ricerche e tutelare il diritto di difesa.
Testo integrale
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