Cassazione Civile, Ordinanza n. 30653/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza della CTR Lombardia che aveva rigettato l'appello dell'Ufficio e confermato l'annullamento di un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2007. L'accertamento muoveva dalla ritenuta fittizietà di contratti del 17 novembre 2005 con cui i soci di una società in accomandita semplice avevano ceduto a una società a responsabilità limitata l'usufrutto sull'80% del capitale sociale, restando però proprietari della partecipazione; secondo l'Ufficio, il prezzo era irrisorio rispetto agli utili attribuiti e l'operazione era diretta a spostare fittiziamente reddito alla cessionaria. Il contribuente si era difeso sostenendo che l'accertamento fosse precluso dalla sua adesione allo 'scudo fiscale' per attività estere non dichiarate e, nel giudizio di legittimità, ha anche depositato controricorso con istanza di trattazione finalizzata alla declaratoria di estinzione per adesione alla definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. 119/2018, deducendo di avere già versato quanto dovuto in pendenza di giudizio.
La decisione
La Corte ha rilevato che il contribuente aveva documentato la presentazione della domanda di definizione agevolata della lite fiscale ai sensi dell'art. 6, commi 8, 9 e 10, del d.l. 119/2018, senza versare ulteriore importo perché aveva già effettuato pagamenti in pendenza di giudizio. Poiché entro il 31 dicembre 2020 nessuna parte aveva presentato la necessaria istanza di trattazione e non risultava alcun diniego della definizione né contestazioni dell'Ufficio sulle allegazioni del contribuente, la Corte ha dichiarato l'estinzione del processo per effetto del comma 13 dell'art. 6 citato. Le spese del processo estinto sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate.
Norme richiamate
art. 6, commi 6, 8, 9, 10 e 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136
comma 6; commi 8, 9 e 10; comma 13
La domanda di definizione agevolata, se perfezionata secondo le condizioni previste e in assenza di diniego, determina l'estinzione del processo; entro il 31 dicembre 2020 era necessaria un'istanza di trattazione per impedire l'effetto estintivo, altrimenti il giudizio si estingue per legge.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, la presentazione della domanda di definizione agevolata può determinare l'estinzione del giudizio se ricorrono le condizioni previste dalla disciplina speciale e non interviene un diniego tempestivamente impugnato.
- L'istanza di trattazione prevista dalla disciplina della definizione agevolata deve essere specificamente proposta entro il termine stabilito; una mera istanza inserita nel controricorso e finalizzata solo alla declaratoria di estinzione non è sufficiente a impedire l'estinzione automatica del processo.
- In assenza di contestazioni dell'Ufficio sulle allegazioni e produzioni del contribuente circa il perfezionamento della definizione agevolata, il giudice può dichiarare l'estinzione del processo per decorso del termine previsto dalla norma speciale.
- Nei processi estinti per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
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