Cassazione Civile, Ordinanza n. 07603/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal difensore munito di procura e, ai sensi dell'art. 391 c.p.c., ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. In mancanza di accettazione della controparte, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre precisato che la non conformità della decisione alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. esclude l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (parte convenuta)
La controversia
La controversia nasce dal rifiuto del Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere una domanda giudiziale proposta da una società nei confronti della controparte; la società aveva quindi richiesto la trascrizione con riserva. Il Tribunale adito aveva rigettato il reclamo proposto contro il rifiuto di trascrizione. Avverso tale decreto la società ha proposto ricorso straordinario per cassazione con un solo motivo, ma prima della decisione ha depositato un'istanza dichiarando di rinunciare al ricorso e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La controparte ha resistito con controricorso, insistendo per il rigetto e per le spese.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, quando proviene dal difensore munito dei relativi poteri, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
In mancanza di accettazione della controparte, la parte rinunciante è condannata alle spese del giudizio di legittimità.
art. 380-bis c.p.c.
La non conformità della decisione alla proposta del consigliere delegato esclude l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
art. 96 c.p.c.
La Corte esclude la sua applicazione nel caso in cui la decisione non sia conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se effettuata dal difensore munito di procura idonea, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Se la rinuncia al ricorso non è accettata dalla controparte, il ricorrente rinunciante resta tenuto alle spese del giudizio di cassazione.
- La declaratoria di estinzione per rinuncia assorbe ogni ulteriore valutazione sul merito o sull'ammissibilità del ricorso.
- La non conformità della decisione alla proposta formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. impedisce l'applicazione della sanzione ex art. 96 c.p.c.
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