Sentenza del 15/06/2020 n. 434 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Operazioni interne non costituenti costruzioni autonome - Unità immobiliari derivanti da costruzioni ancorate o fisse al suolo - Macchinari rimovibili: beni strumentali che non costituiscono unità immobiliari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune aveva contestato l’omessa dichiarazione, ai fini ICI 2011, delle presse meccaniche utilizzate nello stabilimento, ritenendole autonomamente accatastabili in categoria D e assoggettabili a imposta. Aveva richiesto euro 4.211,50 di maggiore ICI, oltre sanzioni. La contribuente ha impugnato la decisione di primo grado, che aveva annullato soltanto le sanzioni, sostenendo che le presse erano macchinari strumentali e rimovibili, privi di autonomia funzionale e reddituale e non autonomamente accatastabili. Ha inoltre contestato la valutazione catastale, la motivazione della sentenza e l’acquisizione di nuove fotografie da parte della CTP, deducendo violazione dei poteri istruttori e del diritto di difesa.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che le opere realizzate fossero fondazioni e consolidamenti interni destinati ad alloggiare presse rimovibili, resi necessari anche da ragioni di sicurezza per macchinari di notevole peso, e non costruzioni autonome o un ampliamento della struttura immobiliare. Le presse, trasferibili senza modificare la conformazione dello stabilimento, sono beni strumentali del processo produttivo e non unità immobiliari autonomamente imponibili ai fini ICI. La Commissione ha quindi dichiarato la nullità totale della pretesa contenuta nell’avviso di accertamento, senza dover decidere separatamente le ulteriori censure processuali. Ha condannato il Comune alle spese del grado, liquidate in euro 3.000, oltre oneri e accessori di legge.
Norme richiamate
Il co. 3 art. 2 DM 28/98 prevede "sono considerate unità immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni di esse ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite nonchè gli edifici sospesi o galleggianti stabilmente assicurati al suolo purchè risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al co. 1".
Il mero ancoraggio o la presenza di opere di fondazione non bastano a rendere un bene un’unità immobiliare: devono sussistere anche le condizioni funzionali e reddituali richieste. Nel caso concreto, le fondazioni servivano solo ad alloggiare macchinari rimovibili e non creavano unità immobiliari autonome.
Quanto alle disposizioni relative agli imbullonati la L. 208/2015 art. 1 co. 21 è norma di autentica interpretazione con applicazione retroattiva
La Commissione considera la disposizione interpretativa e applicabile retroattivamente; la richiama nel valutare l’esclusione dei macchinari in causa dalla pretesa catastale e tributaria.
Massime di principio
- Macchinari rimovibili, destinati al processo produttivo e trasferibili senza alterare la struttura che li ospita, non costituiscono per ciò solo unità immobiliari autonome né incrementano necessariamente il valore catastale del fabbricato.
- Fondazioni o consolidamenti realizzati all’interno di uno stabilimento per sostenere macchinari pesanti non rendono automaticamente tali macchinari immobili: occorre verificare se siano stabilmente incorporati nella struttura e se abbiano autonomia funzionale e reddituale.
- La necessità di un permesso edilizio o di opere di sicurezza non è, da sola, decisiva per qualificare un macchinario come bene immobiliare; rilevano la funzione delle opere, la rimovibilità dell’impianto e l’eventuale modifica permanente della conformazione dell’edificio.
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