Sentenza del 13/05/2015 n. 9708 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna, denunciando l'insufficiente motivazione sulla sussistenza dell'autonoma organizzazione quale presupposto dell'IRAP. In particolare, la CTR aveva escluso l'imposta per gli anni 1999 e 2000 ritenendo che il medico operasse senza dipendenti e con beni strumentali e spese non significativi, senza esaminare concretamente i compensi corrisposti a terzi, pari a 30.000.000 di lire nel 2000, né gli altri elementi organizzativi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo generica e insufficiente la motivazione della CTR sull'assenza di autonoma organizzazione. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa a un'altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna, anche per la liquidazione delle spese. È rimasta ferma, in quanto non specificamente censurata in modo utile, la statuizione secondo cui l'istanza di rimborso relativa all'IRAP versata in acconto per il 1998 era tardiva.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38
Disciplina il termine per chiedere il rimborso delle imposte versate in eccesso; la domanda relativa all'IRAP del 1998 è stata ritenuta tardiva.
D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, lett. c)
"L'esercizio delle attività di lavoro autonomo ... è escluso dall'applicazione dell'IRAP solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata"
L'IRAP non è dovuta dal professionista quando l'attività è svolta senza un'autonoma organizzazione. L'organizzazione deve essere riferibile al professionista anche sotto il profilo organizzativo, non soltanto operativo.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1
Individua le attività di lavoro autonomo alle quali si collega la disciplina dell'IRAP prevista dal D.Lgs. n. 446 del 1997.
Art. 360 c.p.c., n. 5
Consente di denunciare in cassazione l'omesso o insufficiente esame e la motivazione inadeguata su un fatto decisivo e controverso.
Art. 378 c.p.c.
Riguarda il deposito della memoria illustrativa nel giudizio di cassazione.
Cass., Sezioni Unite, n. 12109 del 2009
Ha chiarito che l'autonoma organizzazione ricorre, in particolare, quando il professionista impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvale non occasionalmente di lavoro altrui.
Cass. n. 15754 del 2008
"capacità produttiva impersonale ed aggiuntiva"
L'IRAP colpisce il valore aggiunto derivante da una struttura organizzativa esterna che incrementa la produttività rispetto alla sola attività personale del professionista.
Cass. n. 10240 del 2010
La mera disponibilità di uno studio e delle attrezzature minime necessarie all'esercizio professionale, in assenza di personale dipendente, non integra di per sé autonoma organizzazione.
Cass. n. 9692 del 2012
"non sono perciò soggetti ad Irap i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all'interno di una struttura da altri organizzata"
L'utilizzo di una struttura organizzata da terzi non determina autonoma organizzazione propria del professionista, se la struttura non fa capo a quest'ultimo anche sul piano organizzativo.
Massime di principio
- Per stabilire se un professionista è soggetto a IRAP non basta verificare l'esistenza di uno studio o di strumenti di lavoro: occorre accertare se esista una struttura organizzativa autonoma e riferibile al professionista, capace di generare un valore aggiunto rispetto alla sua attività personale.
- L'assenza di dipendenti non esclude automaticamente l'autonoma organizzazione. Devono essere valutati anche i compensi a collaboratori o terzi, la loro continuità, l'importo e la natura delle prestazioni ricevute.
- Beni strumentali e attrezzature non comportano necessariamente IRAP se rientrano nel minimo indispensabile per esercitare la professione; tuttavia, beni numerosi, sofisticati o di valore eccedente la normale dotazione possono costituire indizio di autonoma organizzazione.
- Quando il professionista opera presso una struttura organizzata e gestita da altri, i compensi percepiti per tale attività non sono soggetti a IRAP per il solo fatto di utilizzare quella struttura.
- Il giudice di merito deve esaminare concretamente tutti gli elementi rilevanti e motivare specificamente la decisione; formule generiche sull'assenza di dipendenti o sulla modestia delle spese possono portare alla cassazione della sentenza.
- Le domande di rimborso fiscale devono rispettare i termini previsti dalla legge: anche quando l'imposta non sarebbe dovuta nel merito, una richiesta tardiva può essere respinta senza esame pieno della questione sostanziale.
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