Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 21/03/2016 n. 1454 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

I.V.A. - Operazioni soggettivamente inesistenti - Determinazione dell'imposta - Onere della prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, ossia operazioni nelle quali il cedente indicato in fattura non coincide con il soggetto che ha effettivamente effettuato la cessione o prestazione, oppure opera come soggetto interposto. Il contribuente sosteneva che la fattura passiva, emessa dal cedente e pagata con l’IVA in rivalsa, fosse idonea a documentare il costo e a fondare il diritto alla detrazione o al rimborso. L’Amministrazione finanziaria, invece, contestava la genuinità soggettiva delle operazioni e la consapevolezza o conoscibilità, da parte del cessionario, della frode fiscale.

La decisione

È stato affermato che l’Amministrazione finanziaria deve provare, anche mediante presunzioni, l’interposizione fittizia del cedente o la frode fiscale e, inoltre, la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cessionario. Solo dopo tale prova il contribuente deve dimostrare la corrispondenza soggettiva tra l’operazione fatturata e quella effettivamente realizzata, oppure il proprio incolpevole affidamento sulla regolarità fiscale dell’operazione. La decisione applica quindi una ripartizione dell’onere probatorio favorevole al contribuente nella fase iniziale, impedendo che la contestazione dell’Amministrazione si fondi sulla sola irregolarità formale della fattura.

Norme richiamate

  • Art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La fattura passiva emessa dal cedente e versata in rivalsa dal cessionario è documento idoneo a rappresentare un costo d’impresa.

    La fattura costituisce, in linea generale, idonea documentazione dell’operazione e del costo, salvo che l’Amministrazione dimostri l’inesistenza soggettiva dell’operazione e la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario.

  • Art. 2727 del codice civile

    Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.

    L’Amministrazione finanziaria può dimostrare la frode, l’interposizione fittizia e la conoscenza o conoscibilità dell’irregolarità anche mediante presunzioni, purché gli elementi presuntivi siano idonei a fondare tale conclusione.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, non è sufficiente indicare una mera irregolarità formale o il fatto che il cedente sia risultato inadempiente: deve fornire elementi concreti, anche presuntivi, sull’interposizione o sulla frode e sul coinvolgimento consapevole, o almeno colposamente conoscibile, del cessionario.
  • L’onere della prova è progressivo: prima l’Amministrazione deve dimostrare la frode e la conoscenza o conoscibilità da parte del contribuente; solo dopo il contribuente deve provare l’effettiva corrispondenza dell’operazione oppure il proprio incolpevole affidamento.
  • Il contribuente può tutelarsi documentando l’effettività dei rapporti commerciali, la consegna dei beni o l’esecuzione dei servizi, i pagamenti tracciabili, la verifica dell’affidabilità del fornitore e l’assenza di anomalie manifeste.
  • La detrazione dell’IVA può essere negata se il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenza, di partecipare a un’operazione fraudolenta; non può invece essere negata automaticamente per irregolarità imputabili esclusivamente al fornitore e non conoscibili dal cessionario.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.