Ordinanza n. 3335/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della delibera n. 42/26/Cons, adottata nella riunione del Consiglio del 26 febbraio 2026 e comunicata il successivo 26 marzo, recante la “ordinanza ingiunzione nei confronti della società Ticketoo s.r.l. per la violazione dell’articolo 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232”, con la quale l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha: (i) accertato la violazione, da parte di Ticketoo s.r.l., dell’art. 1, co. 545 l. n. 232/2016; (ii) ingiunto alla medesima società il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 90.000,00; (iii) ordinato alla ricorrente di corrispondere la sanzione amministrativa pecuniaria; (iv) diffidato “la medesima Società dal porre in essere ulteriori comportamenti in violazione delle disposizioni richiamate, riservandosi, in caso di accertamento successivo alla notifica del presente provvedimento, di procedere con le ulteriori misure previste ai sensi dell’art. 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232” e di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o comunque connesso alla delibera impugnata; nonché per l'accertamento - del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia della nota prot. n. 5765 del 5 novembre 2025 (richiamata nel parere del Servizio giuridico prot. n. 0330165 del 23 dicembre 2025) allegata alla nota prot. n. 0301742 del 24 novembre 2025 con cui l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione per i servizi digitali e tutela dei diritti fondamentali ha formulato la richiesta di parere al Servizio giuridico nonché dei verbali delle riunioni di Consiglio del 19 novembre 2025, 15 gennaio 2026 e 26 febbraio 2026 e per la condanna dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni all’ostensione della documentazione richiesta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza-ingiunzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni recante accertamento della violazione dell'art. 1, comma 545, l. n. 232/2016 e irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 90.000 euro, con diffida a non reiterare la condotta
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, l'ordinanza-ingiunzione con cui l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha accertato la violazione dell'art. 1, comma 545, della legge n. 232/2016 e irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 90.000 euro, accompagnata da una diffida e dalla riserva di adottare ulteriori misure, incluso l'eventuale oscuramento del sito. La ricorrente ha dedotto un pregiudizio consistente nel rischio di dover sospendere l'erogazione del servizio e nell'impossibilità di sostenere i costi correnti qualora fosse tenuta a pagare immediatamente l'intera sanzione. Con il ricorso è stata inoltre proposta domanda di accesso, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., a una nota istruttoria, ai verbali di alcune riunioni del Consiglio dell'Autorità e alla relativa documentazione. Il testo dell'ordinanza cautelare non esamina i motivi di legittimità dedotti contro il provvedimento sanzionatorio.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto non attuale e non concreto il pregiudizio derivante dal rischio di sospensione del servizio, poiché esso dipendeva dall'eventuale futura adozione di un provvedimento di oscuramento del sito, solo preannunciato nell'ordinanza-ingiunzione. Ha inoltre ritenuto insufficientemente allegato il periculum in mora con riferimento all'impatto finanziario della sanzione, osservando che la società aveva la facoltà di presentare un'istanza di rateizzazione e quindi di evitare il pagamento immediato dell'intero importo. Il giudice ha espressamente ritenuto di poter prescindere, nella delibazione cautelare, dall'esame del fumus boni iuris, rinviandone la valutazione alla sede di merito. La camera di consiglio per l'esame della domanda di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a. è stata fissata al 16 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 545, l. 11 dicembre 2016, n. 232
"ordinanza ingiunzione nei confronti della società Ticketoo s.r.l. per la violazione dell’articolo 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232"
La disposizione costituisce la base normativa dell'accertamento sanzionatorio e della diffida impugnati; l'ordinanza cautelare non ne esamina il contenuto né la legittimità dell'applicazione concreta.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale fondamento della domanda e della decisione cautelare; il rigetto deriva dall'assenza di un periculum in mora attuale, concreto e sufficientemente allegato.
art. 116, comma 2, c.p.a.
La domanda di accesso è stata proposta nell'ambito del giudizio e la relativa trattazione è stata fissata a una successiva camera di consiglio.
art. 77, comma 3, c.p.a.
È richiamato per la fissazione della camera di consiglio destinata alla trattazione della domanda di accesso.
art. 57 c.p.a.
È richiamato quale base per la compensazione delle spese della fase cautelare.
Massime di principio
- Il periculum in mora richiesto per la tutela cautelare deve essere attuale e concreto; non è sufficiente un pregiudizio collegato a un eventuale futuro provvedimento amministrativo non ancora adottato, anche se preannunciato nell'atto impugnato.
- Il rischio di sospensione dell'attività economica derivante da una futura misura di oscuramento del sito non integra, in assenza di ulteriori elementi, un danno cautelabile attuale quando la misura sia soltanto eventuale.
- L'allegazione di un grave pregiudizio finanziario derivante dal pagamento di una sanzione pecuniaria non è sufficiente a dimostrare il periculum in mora se il destinatario dispone della possibilità di chiedere la rateizzazione e non dimostra concretamente l'impossibilità di evitare il pagamento immediato dell'intero importo.
- Quando il periculum in mora risulti insussistente o insufficientemente allegato, il giudice cautelare può respingere la domanda senza esaminare il fumus boni iuris, rinviando la valutazione dei profili di legittimità alla fase di merito.
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