Tribunale, Sentenza T-578/25
Judgment of the General Court (Ninth Chamber) of 29 April 2026. — Doors Bulgaria EOOD v European Union Intellectual Property Office. — EU design – Invalidity proceedings – Registered EU design representing doors – Disclosure of the earlier design – Proof of the disclosure – Article 7(1) of Regulation (EC) No 6/2002. — Case T-578/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Doors Bulgaria contro la decisione dell’EUIPO che aveva dichiarato nullo il disegno UE relativo a una porta. Conferma che il dépliant promozionale prodotto da Top Ten era sufficiente a dimostrare la divulgazione del disegno anteriore prima del deposito del modello contestato. Viene inoltre dichiarata irricevibile la versione modificata del dépliant prodotta per la prima volta in giudizio.
Nullità di un disegno/modello UE registrato raffigurante una porta: la Corte conferma che la divulgazione del disegno anteriore può essere provata anche con un solo dépliant commerciale, se datato e sufficientemente affidabile, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002.
La questione giuridica
Se il Board of Appeal dell’EUIPO avesse correttamente ritenuto provata la divulgazione di un disegno anteriore tramite un solo dépliant promozionale, senza necessità di ulteriori elementi probatori, e se il disegno contestato dovesse quindi essere dichiarato nullo per difetto di carattere individuale; in via preliminare, se un allegato modificato prodotto per la prima volta dinanzi al Tribunale fosse ammissibile.
Principio di diritto
In una procedura di nullità di un disegno/modello UE, la divulgazione del disegno anteriore è sufficientemente provata quando l’insieme degli elementi prodotti consente di accertare, con ragionevole certezza, che il disegno è stato reso accessibile al pubblico prima della data di deposito del disegno contestato; non è necessario un ulteriore corredo probatorio se il dépliant commerciale reca l’immagine del disegno, l’identificazione del soggetto che lo offre e un periodo di validità dell’offerta anteriore alla data rilevante. Mere asserzioni astratte di manipolazione non bastano a infirmare la credibilità della prova, e il Tribunale non può esaminare documenti nuovi non prodotti nel procedimento amministrativo. Il ricorso è quindi respinto e la dichiarazione di nullità è confermata.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 61 del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Regolamento (CE) n. 2245/2002
Nullità di un disegno/modello UE raffigurante una porta per divulgazione di un disegno anteriore
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto dinanzi al Tribunale avverso una decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di nullità di un disegno/modello UE registrato. Oggetto della controversia è la sufficienza della prova della divulgazione di un disegno anteriore, ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, e la conseguente mancanza di carattere individuale del disegno contestato.
Parti e svolgimento del procedimento amministrativo
La ricorrente è Doors Bulgaria EOOD, titolare del disegno/modello registrato. L’EUIPO è convenuto nel giudizio di annullamento. Top Ten EOOD, che aveva presentato la domanda di nullità dinanzi all’EUIPO, è intervenuta nel giudizio davanti al Tribunale.
La domanda di nullità riguardava un disegno UE registrato il 5 giugno 2013 e destinato a prodotti della classe 25.02 della classificazione di Locarno, ossia "doors". La nullità era stata chiesta ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con gli articoli 4, 5 e 6 del medesimo regolamento, nella versione anteriore al regolamento (UE) 2024/2822. L’Invalidity Division aveva accolto la domanda e dichiarato nullo il disegno per difetto di carattere individuale; la commissione di ricorso aveva confermato.
Eccezione preliminare sull’ammissibilità di un allegato nuovo
L’EUIPO aveva eccepito l’inammissibilità dell’allegato A.3 del ricorso, consistente in una versione modificata del dépliant utilizzato per provare la divulgazione del disegno anteriore. Il Tribunale ha accolto l’eccezione: l’allegato non figurava nel fascicolo amministrativo ed era stato creato/modificato per la prima volta in giudizio mediante software grafico.
Richiamando l’articolo 61 del regolamento n. 6/2002 e l’articolo 188 del regolamento di procedura, il Tribunale ha ribadito che il controllo giurisdizionale della legalità delle decisioni delle commissioni di ricorso deve limitarsi ai motivi e alle prove già dedotti in sede amministrativa. La produzione di elementi nuovi non è consentita se altera l’oggetto della controversia.
Quadro normativo sulla divulgazione del disegno anteriore
Il Tribunale ha richiamato i principi consolidati relativi all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002:
- un disegno si considera divulgato se è stato pubblicato, esposto, usato nel commercio o altrimenti reso accessibile al pubblico prima della data di deposito o di priorità;
- la prova deve essere fornita da chi invoca la divulgazione;
- non esiste una forma di prova obbligatoria, sicché l’interessato può produrre qualunque elemento utile;
- la divulgazione non può essere dimostrata per semplici probabilità o congetture, ma con elementi oggettivi e solidi;
- occorre verificare, in due fasi, sia l’esistenza e la data della divulgazione, sia l’eventuale eccezione fondata sul fatto che la divulgazione non fosse ragionevolmente conoscibile nei normali ambienti commerciali del settore nell’Unione.
Valutazione della prova: il dépliant commerciale
La prova contestata era un dépliant promozionale di Vesta Logistics EOOD contenente, sulla prima pagina, l’immagine della porta corrispondente al disegno anteriore, la dicitura in lingua bulgara relativa al prodotto, un prezzo scontato, i dati di contatto del fornitore e il periodo di validità dell’offerta dal 3 maggio 2010 al 5 giugno 2010.
Il Tribunale ha condiviso la valutazione della commissione di ricorso secondo cui il documento presentava caratteristiche tipiche di un materiale pubblicitario professionale, completo e coerente, tale da far presumere la sua distribuzione nel periodo indicato o comunque prima della data di deposito del disegno contestato. Il fatto che il dépliant provenisse da un terzo estraneo al procedimento e fosse nella disponibilità dell’interveniente rafforzava ulteriormente la conclusione sulla sua divulgazione pubblica.
Risposta ai motivi di ricorso
La ricorrente sosteneva che il dépliant non avesse data affidabile, fosse facilmente falsificabile e non fosse corroborato da ulteriori prove, ad esempio sulla reale attività commerciale di Vesta Logistics EOOD.
Il Tribunale ha respinto tali argomenti. Ha precisato che:
- la semplice possibilità astratta di manipolazione non basta a screditare una prova;
- occorrono elementi concreti, come incongruenze manifeste, segni evidenti di falsificazione o contraddizioni oggettive;
- nel caso di specie, la ricorrente non aveva prodotto alcun dato specifico idoneo a mettere in dubbio l’autenticità del dépliant;
- non era necessario, nella situazione concreta, aggiungere altri documenti per provare l’attività commerciale della società che aveva emesso il dépliant, perché il documento già conteneva gli elementi essenziali per dimostrare la divulgazione.
Il Tribunale ha inoltre sottolineato che la divulgazione era avvenuta in un momento identificabile con ragionevole certezza come anteriore al deposito del disegno contestato, e che la ricorrente non aveva fornito prova alcuna per sostenere che l’evento non potesse essere venuto a conoscenza degli ambienti specializzati del settore nel normale corso degli affari.
Decisione e spese
Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso, confermando la decisione dell’EUIPO e la nullità del disegno/modello contestato per difetto di carattere individuale. Ha condannato Doors Bulgaria EOOD a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle sostenute da Top Ten EOOD; l’EUIPO è stato condannato a sopportare le proprie spese, poiché aveva chiesto la condanna alle spese della ricorrente solo nell’ipotesi di celebrazione dell’udienza, che non ha avuto luogo.
Principio affermato
Ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, la divulgazione di un disegno anteriore può risultare provata anche da un solo dépliant commerciale, purché esso rechi in modo coerente l’immagine del disegno, l’identità del soggetto offerente e una data o un periodo di distribuzione anteriore alla data rilevante; non sono necessari ulteriori riscontri se non emergono elementi concreti che facciano dubitare dell’autenticità del documento o impediscano di ritenere che il pubblico specializzato avrebbe potuto conoscerlo nel normale corso degli affari.
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