Tribunale, Sentenza T-194/25
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione a cinque giudici) del 29 aprile 2026. — Hauptzollamt A contro Scrap-Transporteur. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Accise – Accisa applicata al tabacco lavorato – Tabacchi da fumo – Nozione di “tabacco che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale” – Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/64/UE – Frammenti (scraps) di tabacco grezzo non tagliato, ma battuto e privato delle foglie esterne, che possono essere trasformati in tabacco per pipa ad acqua mediante un processo complesso attuato dal consumatore a domicilio. — Causa T-194/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha risolto un rinvio pregiudiziale del Bundesfinanzhof in materia di accise sul tabacco lavorato. Ha chiarito che la nozione di prodotto "che può essere fumato" non dipende dalla percezione comune dei consumatori, ma dall’idoneità oggettiva del prodotto a essere fumato. Ha inoltre stabilito che anche un processo di preparazione complesso, se realizzabile dal consumatore a casa, può rientrare nell’assenza di successiva trasformazione industriale. La pronuncia amplia così l’area di imponibilità dei prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 2011/64.
Interpretazione della nozione di "tabacco da fumo" ai fini dell’accisa: rilevanza della percezione comune dei consumatori e qualificazione di processi domestici plurifase come "senza successiva trasformazione industriale" ex direttiva 2011/64/UE.
La questione giuridica
Se l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/64/UE debba essere interpretato nel senso che: 1) per stabilire se un prodotto "può essere fumato" occorre fare riferimento alla percezione comune dei consumatori; 2) l’espressione "senza successiva trasformazione industriale" comprenda anche procedimenti composti da più fasi che il consumatore può eseguire a domicilio.
Principio di diritto
L’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/64/UE deve essere interpretato nel senso che, per verificare se un prodotto "può essere fumato", non rileva la percezione comune dei consumatori; rileva invece la sua idoneità oggettiva a produrre fumo inalabile. Inoltre, la formula "senza successiva trasformazione industriale" comprende anche procedimenti articolati in più fasi che, pur non essendo semplici, possono essere realizzati dal consumatore a domicilio e non richiedono una trasformazione industriale su scala standardizzata.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 50 ter dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Direttiva 2011/64/UE
- Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2011/64/UE
- Articolo 4, paragrafo 1, direttiva 2011/64/UE
- Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2011/64/UE
- Regolamento (CEE) n. 2658/87
Interpretazione della nozione di tabacco da fumo ai fini dell’accisa
La sentenza, resa in un rinvio pregiudiziale del Bundesfinanzhof, riguarda l’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/64/UE sulla struttura e sulle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato. Il caso concerne frammenti di tabacco grezzo sequestrati in Germania e destinati, secondo la difesa, alla produzione domestica di tabacco per pipa ad acqua.
Fatti e procedimento principale
La controversia opponeva lo Hauptzollamt A alla Scrap-Transporteur. Le autorità doganali tedesche avevano sequestrato sette scatoloni contenenti frammenti di tabacco non aromatizzati, ottenuti dalla battitura di foglie di tabacco, ritenuti dall’amministrazione prodotti rientranti nei "cascami di tabacco" o comunque nel tabacco da fumo soggetto ad accisa. La ricorrente aveva contestato la tassazione, sostenendo che si trattasse di tabacco greggio non ancora trasformato e quindi non imponibile come tabacco lavorato.
Normativa rilevante
La Corte richiama i considerando 2, 3, 8, 9 e 15 della direttiva 2011/64/UE, che evidenziano gli obiettivi di buon funzionamento del mercato interno, concorrenza leale, armonizzazione delle categorie di tabacco e prevenzione di frodi e contrabbando, oltre alla tutela della salute.
Sul piano delle disposizioni, sono richiamati in particolare:
- l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), che include tra i tabacchi lavorati il tabacco da fumo;
- l’articolo 4, paragrafo 1, relativo a sigari e sigaretti;
- l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), che definisce come tabacco da fumo il tabacco trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se la nozione di prodotto "che può essere fumato" debba essere valutata alla luce della percezione comune dei consumatori;
- se l’espressione "senza successiva trasformazione industriale" includa anche metodi complessi, purché eseguibili dal consumatore a domicilio.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
Il Tribunale afferma che l’interpretazione delle disposizioni della direttiva deve essere autonoma e uniforme nell’Unione. Osserva che il testo dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), non contiene alcun riferimento alla percezione dei consumatori, a differenza dell’articolo 4, paragrafo 1, che invece richiama le "normali attese dei consumatori".
La Corte interpreta quindi l’espressione "che può essere fumato" in senso oggettivo: il prodotto deve poter essere fumato nel senso che, mediante riscaldamento e combustione, generi fumo inalabile. La percezione comune non costituisce un criterio di classificazione.
Questa lettura è confermata dalla finalità della direttiva, volta a garantire armonizzazione fiscale, tutela della salute, concorrenza non falsata e prevenzione dell’evasione. Un criterio legato alla percezione dei consumatori rischierebbe infatti di variare da Stato membro a Stato membro, compromettendo l’uniformità del sistema.
Ragionamento della Corte sulla seconda questione
Quanto alla nozione di "trasformazione industriale", la Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui essa indica una trasformazione di norma su larga scala e secondo un processo standardizzato. Non vi rientrano manipolazioni agevoli volte a rendere fumabile un prodotto del tabacco non finito.
Nel caso di specie, il giudice del rinvio aveva descritto un processo articolato in più fasi: essiccazione, mantenimento in stato di umidificazione controllata, ebollizione con acqua, glicerina e zucchero, e miscelazione con aromi per pipa ad acqua. La Corte rileva che tali operazioni non richiedono un processo standardizzato e che la disponibilità online di istruzioni conferma la loro eseguibilità da parte del consumatore finale.
Ne consegue che un procedimento può essere complesso e articolato, ma restare comunque estraneo alla nozione di trasformazione industriale se è realizzabile a domicilio e non implica lavorazioni industriali su grandi quantità.
Dispositivo
La Corte risponde dunque che:
- per stabilire se un prodotto "può essere fumato", non occorre basarsi sulla percezione comune;
- i termini "senza successiva trasformazione industriale" comprendono anche metodi plurifase che i consumatori possono realizzare a domicilio.
Principio affermato
La sentenza conferma un’interpretazione oggettiva e ampia della categoria del tabacco da fumo ai fini dell’accisa, idonea a evitare differenze applicative tra Stati membri e a prevenire fenomeni elusivi. Anche prodotti non pronti al consumo immediato possono rientrare nella disciplina se, senza vera trasformazione industriale, risultano fumabili o facilmente preparabili per esserlo.
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