Tribunale, Sentenza T-403/25
Judgment of the General Court (Second Chamber) of 29 April 2026. — Groupvet EE v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition Proceedings – Application for the EU figurative mark ALFAVET – Earlier EU figurative mark alfavet – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-403/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge integralmente il ricorso di Groupvet EE contro la decisione EUIPO che aveva confermato in larga parte l’opposizione del titolare del marchio anteriore alfavet. Viene ribadito che, in opposizione, non si può contestare la validità del marchio anteriore per asserita mala fede dell’opponente, e che la legittimazione va apprezzata al momento del deposito dell’opposizione. Sul merito, il Tribunale conferma la valutazione di similitudine dei prodotti e servizi e l’esistenza di un rischio di confusione tra i segni, ritenendo irrilevanti le differenze grafiche minime e l’uso del marchio solo in Germania.
Nullità del rifiuto di registrazione del marchio figurativo ALFAVET per rischio di confusione con il marchio anteriore alfavet nell’ambito di un procedimento di opposizione EUIPO.
La questione giuridica
Se la commissione di ricorso abbia correttamente applicato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 nella valutazione del pubblico rilevante, della similitudine dei prodotti e servizi e dei segni e, conseguentemente, dell’esistenza di un rischio di confusione; inoltre, se in sede di opposizione potessero essere contestati la legittimazione dell’opponente originaria e la presunta mala fede dell’interveniente al momento del deposito del marchio anteriore.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che, nell’ambito di un’opposizione basata su un marchio UE anteriore, l’EUIPO deve presumere valida la registrazione del marchio anteriore e non può esaminare la sua presunta mala fede in tale sede; l’opposizione è ammissibile se presentata dal titolare del marchio anteriore alla data del deposito, anche se il segno sia poi usato da un terzo. Inoltre, il rischio di confusione va valutato globalmente sulla base della descrizione dei prodotti e servizi depositati, senza considerare l’uso effettivo o geografico del marchio, e può sussistere anche quando i segni sono identici sul piano verbale e i differenziali figurativi sono meramente decorativi, in presenza di prodotti e servizi identici o simili, anche solo in parte del territorio dell’Unione. Nel caso di specie, il ricorso è stato respinto perché la commissione di ricorso aveva correttamente ravvisato un rischio di confusione tra ALFAVET e alfavet per una parte rilevante dei prodotti e servizi contestati.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 47 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 33, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Rifiuto di registrazione del marchio figurativo ALFAVET per rischio di confusione con il marchio anteriore alfavet
La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE contro una decisione della prima commissione di ricorso EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. La controversia verte sul marchio figurativo richiesto ALFAVET e sull’opposizione fondata sul precedente marchio figurativo alfavet, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo
Groupvet EE aveva chiesto la registrazione di un marchio UE figurativo per numerosi prodotti e servizi nelle classi 3, 10, 18, 21, 31 e 44. L’opposizione era stata presentata il 28 marzo 2023 da Ms Loretta Philipp, dante causa dell’interveniente alfavet Tierarzneimittel GmbH, sulla base di un marchio UE figurativo anteriore coprente prodotti nelle classi 3, 5 e 31.
La divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione per la maggior parte dei prodotti e servizi, respingendo la domanda solo per alcuni prodotti di classe 10. La prima commissione di ricorso ha poi annullato in parte la decisione di primo grado, eliminando il rifiuto per tutti i prodotti di classe 18 e 21 e per alcuni prodotti di classe 10, ma confermando il diniego per le restanti categorie controverse.
Motivi dedotti dalla ricorrente
La ricorrente articolava essenzialmente tre censure:
- violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 per errata valutazione del rischio di confusione;
- mala fede dell’interveniente al momento del deposito del marchio anteriore;
- difetto di legittimazione di Ms Loretta Philipp a presentare l’opposizione, poiché il marchio anteriore sarebbe stato usato esclusivamente dall’interveniente.
Legittimazione dell’opponente originaria
Il Tribunale respinge innanzitutto la terza censura. Richiama l’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, secondo cui l’opposizione può essere proposta dal titolare di un marchio anteriore entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda contestata. Poiché Ms Loretta Philipp era titolare del marchio anteriore al momento del deposito dell’opposizione, ella aveva piena legittimazione ad agire, indipendentemente dal fatto che il segno fosse poi utilizzato esclusivamente dall’interveniente.
Inammissibilità, in sede di opposizione, della contestazione per mala fede del marchio anteriore
Con la seconda censura la ricorrente sosteneva che il marchio anteriore fosse stato "re-filed" in mala fede nel 2021 per evitare la prova dell’uso effettivo di un altro marchio dell’interveniente. Il Tribunale osserva che, nel sistema del regolamento 2017/1001, la procedura di opposizione serve a opporre diritti anteriori contro una nuova domanda, non a contestare la validità del marchio anteriore; l’EUIPO deve persino presumere la validità del marchio anteriore.
Di conseguenza, né l’articolo 46 né l’articolo 47 del regolamento 2017/1001 consentono di introdurre, in opposizione, un meccanismo per far valere la nullità del marchio anteriore per asserita mala fede del suo titolare. La censura viene quindi respinta senza che il Tribunale esamini nel merito l’eventuale mala fede al momento del deposito del marchio anteriore.
Criteri applicabili al rischio di confusione
Il Tribunale ribadisce i criteri consolidati dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001: il rischio di confusione va valutato globalmente, considerando tutti i fattori pertinenti, in particolare l’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti o servizi, nonché la percezione del consumatore medio.
Viene inoltre ricordato che:
- per rifiutare la registrazione di un marchio UE è sufficiente che il motivo relativo di rifiuto sussista in una parte dell’Unione;
- non è necessario che il rischio di confusione sussista in tutti gli Stati membri;
- l’uso effettivo o geografico del marchio non rileva, se la registrazione non contiene limitazioni in tal senso.
Pubblico rilevante e territorio
La commissione di ricorso aveva individuato come pubblico di riferimento il pubblico generale, in particolare i proprietari di animali e i professionisti del settore, con un livello di attenzione variabile da medio ad alto a seconda dei prodotti e servizi. Il Tribunale conferma tale impostazione, ritenendo non dimostrata l’affermazione secondo cui il marchio anteriore sarebbe rivolto esclusivamente ai veterinari.
Il Tribunale rileva anche che il fatto che il marchio anteriore sia usato solo in Germania non incide sull’analisi del rischio di confusione, trattandosi di un elemento di uso effettivo e non del contenuto della registrazione. L’opposizione basata su un marchio UE anteriore può operare in relazione alla percezione del pubblico in qualsiasi parte dell’Unione.
Comparazione dei prodotti e servizi
Sul piano della similitudine dei prodotti e servizi, il Tribunale conferma che la commissione di ricorso non si è limitata a un’analisi per classi della nomenclatura di Nizza, ma ha esaminato i fattori rilevanti: natura, finalità, modalità di uso, canali di distribuzione, punti vendita, complementarità e concorrenza.
In particolare, il Tribunale approva le seguenti valutazioni:
- in classe 3, alcune merci della domanda, come cosmetici e preparazioni per l’igiene animale, sono comprese in categorie più ampie del marchio anteriore, quali "cosmetics" e "dentifrices";
- in classe 31, "foodstuffs for farm animals", "pet food" e "bird food" sono incluse nella più ampia categoria di "foodstuffs and fodder for animals" del marchio anteriore;
- in classe 10, alcuni prodotti veterinari della domanda presentano almeno un basso grado di similitudine con "pharmaceutical preparations for animals" del marchio anteriore per finalità complementari e canali di distribuzione coincidenti;
- altri prodotti di classe 10, come alcuni strumenti di pulizia o accessori veterinari specifici, non presentano invece punti in comune sufficienti, e la commissione ha correttamente annullato la decisione della divisione di opposizione in tale parte;
- in classe 44, vari servizi di toelettatura, cura e consulenza per animali sono complementari ai prodotti cosmetici o veterinari del marchio anteriore, mentre alcuni servizi agricoli presentano solo un grado basso di similitudine con i fungicidi anteriori.
Comparazione dei segni
Il Tribunale conferma anche l’analisi dei segni. La commissione di ricorso aveva ritenuto i segni visivamente molto simili e foneticamente e concettualmente identici, valorizzando il fatto che entrambi riproducono il medesimo elemento verbale "alfavet".
Quanto ai profili differenziali, il Tribunale osserva che:
- le differenze di carattere tipografico, colore e forme geometriche sono di natura puramente decorativa;
- l’elemento verbale resta il componente più distintivo e facilmente memorizzabile;
- il termine complessivo "alfavet" è percepito come segno inventato, senza un significato concreto immediato.
L’argomento secondo cui il segno avrebbe carattere distintivo debole viene respinto, perché la scomposizione in "alfa" e "vet" non elimina la percezione unitaria del termine.
Valutazione globale del rischio di confusione
Applicando il principio dell’interdipendenza, il Tribunale conferma la conclusione della commissione di ricorso: l’identità o forte similitudine verbale dei segni, unita all’identità o somiglianza di numerosi prodotti e servizi, comporta un rischio di confusione per il pubblico, anche con un’attenzione relativamente elevata. Le differenze grafiche non sono sufficienti a escludere che il pubblico ritenga i segni provenire dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.
Dispositivo e spese
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Condanna Groupvet EE a sopportare le proprie spese e quelle dell’interveniente alfavet Tierarzneimittel GmbH. EUIPO, avendo chiesto la condanna alle spese solo nell’ipotesi di udienza, è condannato a sopportare le proprie spese in assenza di fase orale.
Principi confermati
La pronuncia ribadisce che, in opposizione, non è possibile contestare la validità del marchio anteriore per mala fede del suo titolare, né mettere in discussione la legittimazione dell’opponente che fosse titolare del marchio al momento del deposito dell’opposizione. Conferma inoltre che il rischio di confusione si valuta sulla base della registrazione e della percezione del pubblico nell’Unione, non dell’uso effettivo del segno, e che differenze figurative marginali non escludono la confondibilità quando l’elemento verbale comune è dominante.
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