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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-229/24

Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 29 aprile 2026. — Isabel Sánchez contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Bando di concorso – Concorso generale EPSO/AD/391/21 – Decisione di non iscrivere il nome del ricorrente nell’elenco di riserva – Parità di trattamento – Normalizzazione dei punteggi – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Principio di buona amministrazione – Durata del procedimento amministrativo – Termine ragionevole. — Causa T-229/24

Giurisprudenza europea62024TJ0229

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di una candidata al concorso EPSO/AD/391/21 contro il mancato inserimento nella lista di riserva. Ha ritenuto legittima la normalizzazione dei punteggi, il limitato intervento tecnico dell’EPSO e sufficiente la motivazione fornita alla candidata. Ha inoltre escluso violazioni dei diritti della difesa, del principio di buona amministrazione e della parità di trattamento nel colloquio specifico, rigettando anche la domanda risarcitoria.

Concorso EPSO/AD/391/21: legittimità della normalizzazione dei punteggi, dell’intervento tecnico dell’EPSO e del mancato inserimento della candidata nella lista di riserva.

La questione giuridica

Il Tribunale era chiamato a stabilire se, in un concorso generale per l’assunzione di funzionari, fosse legittimo: non pubblicare nel bando il metodo di normalizzazione dei punteggi; consentire all’EPSO un intervento tecnico nella normalizzazione; redigere la lista di riserva sulla base dei punteggi finali normalizzati; ritenere sufficiente la motivazione del mancato inserimento in lista; escludere la violazione dei diritti della difesa, del principio di buona amministrazione e della parità di trattamento, in particolare durante il colloquio sul settore specifico.

Principio di diritto

Nel procedimento di selezione dei funzionari dell’Unione, la commissione giudicatrice può ricorrere alla normalizzazione dei punteggi come tecnica interna volta a neutralizzare la soggettività dei correttori e a garantire la parità di trattamento e l’omogeneità della valutazione, anche se tale metodo non è indicato nel bando di concorso né comunicato prima delle prove. L’EPSO può fornire un supporto tecnico-statistico, purché la commissione giudicatrice mantenga il potere decisionale finale; la comunicazione del solo punteggio finale e del passaporto delle competenze è sufficiente a soddisfare l’obbligo di motivazione, senza che possano essere divulgati i punteggi intermedi o gli elementi comparativi coperti dal segreto dei lavori della commissione. In assenza di prova di una violazione sostanziale o di un’incidenza concreta sui risultati, non vi è annullamento per asserita violazione dei diritti della difesa, del principio di buona amministrazione o della parità di trattamento.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 27 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 90 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 1, paragrafo 1, lettera e), dell’allegato III dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 5 dell’allegato III dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 6 dell’allegato III dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 7 dell’allegato III dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Concorso EPSO/AD/391/21: mancata iscrizione nella lista di riserva e normalizzazione dei punteggi

La pronuncia riguarda un ricorso proposto da una candidata a un concorso generale EPSO per amministratori AD 7 contro la decisione della commissione giudicatrice, adottata dopo riesame, di non iscrivere il suo nome nell’elenco di riserva. Il Tribunale esamina anche una domanda risarcitoria e una serie di censure relative alla normalizzazione dei punteggi, al ruolo dell’EPSO, alla motivazione, ai diritti della difesa, alla buona amministrazione e alla parità di trattamento.

Fatti e svolgimento della procedura di concorso

La candidata aveva presentato domanda nel maggio 2021 per il concorso EPSO/AD/391/21, finalizzato alla costituzione di elenchi di riserva per l’assunzione di funzionari da parte delle istituzioni dell’Unione. Il bando prevedeva tre fasi: verifica dell’ammissibilità e test a risposta multipla, selezione per qualifiche tramite Talent Screener, e centro di valutazione con quattro prove. Dopo aver superato il Talent Screener, la candidata ha sostenuto le prove del centro di valutazione e ha ottenuto 122 punti, a fronte di una soglia minima di 123 punti per l’inserimento in lista.

Dopo la decisione iniziale di non iscrizione del 19 dicembre 2022, la candidata ha chiesto il riesame, ha ricevuto copia della prova scritta e ha poi presentato reclamo amministrativo ex articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto. La commissione giudicatrice ha confermato il mancato inserimento con decisione del 15 maggio 2023, poi confermata dall’autorità che ha il potere di nomina con decisione di rigetto del reclamo del 24 gennaio 2024.

Accesso ai documenti e ai dati personali

Parallelamente, la candidata ha presentato domande di accesso ai documenti ai sensi del regolamento n. 1049/2001 e di accesso ai propri dati personali. L’EPSO ha inizialmente concesso accesso solo parziale o limitato ad alcuni documenti e ha negato l’accesso ad altri in base all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, relativo alla tutela del processo decisionale. In seguito, la Commissione ha fornito ulteriori documenti, tra cui un documento sulle linee guida della normalizzazione. Il Mediatore europeo ha poi chiuso l’indagine ritenendo che i documenti non divulgati riguardassero i lavori e le deliberazioni della commissione giudicatrice.

Oggetto del ricorso e identificazione dell’atto impugnato

Il Tribunale chiarisce che, in caso di riesame previsto dal bando, la decisione adottata dalla commissione giudicatrice all’esito del riesame si sostituisce alla decisione iniziale e costituisce l’atto che arreca pregiudizio. Di conseguenza, l’oggetto del ricorso è la sola decisione del 15 maggio 2023 che respinge la domanda di riesame, mentre il rigetto del reclamo non ha portata autonoma, poiché si limita a confermare la decisione impugnata.

Normativa e quadro giurisprudenziale richiamati

Il Tribunale richiama, tra l’altro:

  • l’articolo 270 TFUE;
  • gli articoli 27, 90 e 91 dello Statuto;
  • l’allegato III dello Statuto, in particolare gli articoli 1, paragrafo 1, lettera e), 5, 6 e 7;
  • l’articolo 41 e l’articolo 296 TFUE;
  • il regolamento n. 1049/2001;
  • gli articoli 76, 84 e 134 del regolamento di procedura del Tribunale.

La sentenza richiama inoltre la giurisprudenza su: ampio potere discrezionale della commissione giudicatrice, segreto dei lavori della commissione, sufficienza della comunicazione del punteggio ottenuto, e tutela dei diritti della difesa nei procedimenti amministrativi.

Primo motivo: mancata pubblicazione o predeterminazione della normalizzazione

La ricorrente sosteneva che il metodo di normalizzazione avrebbe dovuto essere pubblicato nel bando o quantomeno predeterminato e comunicato prima delle prove, poiché si trattava di un elemento essenziale della valutazione. Il Tribunale respinge questa impostazione.

Esso afferma che l’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), dell’allegato III dello Statuto impone al bando di specificare la natura delle prove e la loro valutazione, ma non richiede la pubblicazione preventiva di un eventuale metodo di normalizzazione. Tale tecnica non rientra nella nozione di valutazione delle prove in senso stretto, ma serve a neutralizzare la soggettività dei correttori e a garantire una valutazione omogenea.

Il Tribunale aggiunge che la commissione giudicatrice, nell’esercizio del proprio ampio potere discrezionale, può fissare o adattare metodi interni di valutazione, purché siano rispettati la parità di trattamento, la coerenza del punteggio e l’obiettività. La normalizzazione può essere decisa solo dopo le prove, quando emergono gli scarti tra correttori; perciò non è logicamente predeterminabile prima della correzione.

Il riferimento della ricorrente alla sentenza CB/Commissione è ritenuto non pertinente perché, nel caso di specie, non risultano instabilità della composizione della commissione né continuità insufficiente della presidenza tali da incidere sulla legittimità della procedura. Inoltre, il Tribunale dichiara irricevibile l’argomento nuovo relativo alla mancanza di prova di una riunione finale della commissione nella sua composizione completa.

Secondo motivo: illegittimità dell’intervento dell’EPSO nella normalizzazione

La candidata sosteneva che l’EPSO avesse ecceduto il proprio ruolo, intervenendo nella correzione delle prove senza base nel bando e senza regole chiare, in violazione dell’articolo 7 dell’allegato III dello Statuto e dell’articolo 41 della Carta. Il Tribunale respinge anche questo motivo.

Il giudice rileva che l’EPSO, ai sensi dell’articolo 7 dell’allegato III, assiste le istituzioni definendo e organizzando le procedure di selezione nel rispetto delle modalità generali stabilite dalle istituzioni stesse. Nel caso concreto, l’EPSO si è limitato a un supporto tecnico-statistico: ha analizzato i punteggi dei correttori, ha segnalato gli scarti nei profili di attribuzione e ha proposto una formula matematica di normalizzazione. La commissione giudicatrice ha poi esaminato i risultati e ha deciso autonomamente di adottare la normalizzazione.

Secondo il Tribunale, non vi è stata delega del potere valutativo della commissione né violazione dell’articolo 27 dello Statuto, perché i punteggi finali normalizzati restano espressione della valutazione della commissione sulle prestazioni dei candidati. Non sussiste neppure una violazione dell’articolo 41 della Carta, poiché la commissione non si è discostata dal bando.

Terzo motivo: asserita violazione dell’articolo 5 dell’allegato III dello Statuto

La ricorrente contestava la composizione dell’elenco di riserva, sostenendo che vi avrebbero dovuto figurare tutti i candidati che avevano superato le soglie minime e ottenuto i migliori punteggi nelle prove, indipendentemente dalla normalizzazione. Il Tribunale osserva che l’elenco di riserva deve essere formato in base ai punteggi finali effettivamente adottati dalla commissione giudicatrice dopo la normalizzazione, non ai punteggi intermedi dei correttori.

Poiché il ricorso alla normalizzazione è stato dichiarato legittimo, l’elenco di riserva risultava conforme all’articolo 5 dell’allegato III dello Statuto, contenendo i candidati con i migliori punteggi finali e con il punteggio minimo richiesto. Il motivo viene quindi respinto.

Quarto motivo: obbligo di motivazione

La candidata sosteneva che la motivazione fosse insufficiente perché non le consentiva di capire l’impatto della normalizzazione sul suo risultato. Il Tribunale respinge l’eccezione di irricevibilità della Commissione, ricordando che il difetto di motivazione è un motivo di ordine pubblico.

Nel merito, il Tribunale ribadisce che, secondo la giurisprudenza, la motivazione può limitarsi alla comunicazione del punteggio ottenuto e del giudizio di valore espresso dalla commissione, soprattutto in presenza del segreto dei lavori della commissione giudicatrice. Nel caso concreto, la candidata aveva ricevuto la comunicazione del mancato inserimento in lista, il suo passaporto delle competenze e la ripartizione dei punteggi. Questo è sufficiente ai fini dell’obbligo di motivazione.

La richiesta di conoscere il dettaglio dell’effetto della normalizzazione non può essere accolta, perché richiederebbe la divulgazione dei punteggi intermedi e dei dati comparativi degli altri candidati, coperti dal segreto della commissione. Il motivo viene dunque respinto.

Quinto motivo: diritti della difesa

La ricorrente denunciava la mancata comunicazione o la tardiva comunicazione di elementi che le avrebbero impedito di controllare eventuali errori aritmetici e di contestare la valutazione. Il Tribunale ricorda che il diritto di essere ascoltato impone che l’interessato possa far conoscere utilmente il proprio punto di vista prima dell’adozione dell’atto pregiudizievole.

Nel caso di specie, la candidata aveva ricevuto la decisione iniziale con il punteggio, il passaporto delle competenze, la copia della prova scritta e aveva presentato una domanda di riesame e poi il reclamo. Inoltre, la decisione impugnata era quella adottata all’esito del riesame, cioè dopo che la candidata aveva già potuto esporre le proprie censure. Il Tribunale ritiene quindi che i diritti della difesa siano stati rispettati.

Quanto alla normalizzazione, la semplice formula matematica non è ritenuta informazione utile per contestare il risultato, poiché la contestazione richiederebbe l’accesso ai punteggi intermedi e comparativi, che non sono divulgabili. La doglianza relativa all’opacità del ruolo dell’EPSO è respinta perché l’EPSO ha agito nel quadro delle proprie competenze. Quanto infine alla formulazione dell’ultima domanda del colloquio specifico, il Tribunale osserva che la ricorrente è stata comunque in grado di formulare le proprie censure e che non ha dimostrato un pregiudizio concreto.

Sesto motivo: principio di buona amministrazione e durata ragionevole

La ricorrente lamentava ritardi e incoerenze nelle risposte dell’amministrazione, sostenendo una violazione dell’articolo 41 della Carta. Il Tribunale ricorda che il rispetto di un termine ragionevole è un principio generale del diritto dell’Unione, valutato in base alle circostanze concrete.

Il ritardo nella risposta al reclamo non incide sulla legittimità della decisione impugnata, poiché il mancato rispetto del termine di quattro mesi previsto dallo Statuto comporta una decisione implicita di rigetto, impugnabile. Quanto alle domande di accesso ai documenti e ai dati personali, il Tribunale rileva che non è dimostrato in che modo eventuali ritardi avrebbero viziato la decisione impugnata, che è l’unico atto oggetto del ricorso.

Le asserite incoerenze nelle risposte di accesso non sono inoltre collegate in modo sufficiente alla legittimità della decisione sul riesame. Il motivo è quindi respinto, in parte perché inoperante e in parte perché infondato.

Settimo motivo: parità di trattamento nel colloquio sul settore specifico

La ricorrente sosteneva che una domanda del colloquio relativo al settore specifico fosse stata formulata in modo errato e poi modificata, con conseguente violazione della parità di trattamento. Il Tribunale ricorda che i giudizi della commissione giudicatrice nelle prove orali rientrano nel suo ampio potere discrezionale e possono essere censurati solo in caso di violazione manifesta delle regole o di irregolarità sostanziale capace di falsare i risultati.

Nel caso concreto, la candidata non ha dimostrato che l’incidente nella formulazione della domanda abbia inciso in modo sostanziale sulla valutazione globale. La commissione giudicatrice aveva inoltre precisato che l’incidente non aveva avuto effetti negativi e che gli altri candidati erano stati trattati allo stesso modo. Il Tribunale osserva che la correzione immediata dell’errore da parte del presidente e la natura limitata dell’incidente non consentono di ravvisare una violazione della parità di trattamento.

Domanda di risarcimento danni

Poiché tutte le censure di annullamento sono respinte, viene respinta anche la domanda risarcitoria, strettamente connessa al ricorso di annullamento. Il Tribunale ricorda che la responsabilità extracontrattuale dell’istituzione richiede illegittimità, danno e nesso causale, condizioni cumulative.

Misura di organizzazione del procedimento e decisione finale

Il Tribunale respinge anche la richiesta della ricorrente di ordinare alla Commissione la produzione di un documento supplementare sulla normalizzazione, ritenendolo non utile alla soluzione della controversia e, comunque, non necessario alla luce degli elementi già disponibili nel fascicolo.

In dispositivo, il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna la ricorrente alle spese.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica dell'unione europeaconcorsi e selezione del personaleparità di trattamentoobbligo di motivazionediritti della difesa

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