Tribunale, Sentenza T-30/25
Judgment of the General Court (Third Chamber) of 29 April 2026. — HI v European Parliament. — Civil service – Officials – Reports procedure – 2022 appraisal procedure – Staff report – Impartiality – Duty of care – Protection of personal data – Article 43 of the Staff Regulations – Internal rules on staff reports – Manifest error of assessment. — Case T-30/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di una funzionaria del Parlamento europeo contro il suo rapporto di valutazione 2022 e contro la decisione di attribuirle un solo punto di merito. Ha escluso sia la mancanza di imparzialità del primo valutatore sia la violazione delle regole sul contraddittorio valutativo e sulla protezione dei dati. Ha inoltre ritenuto che la ricorrente non avesse provato né l'assenza di obiettivi in violazione dell'articolo 43 dello Statuto né un manifesto errore di valutazione.
Annullamento di un rapporto di valutazione 2022 e della connessa decisione di attribuzione di un punto di merito per asserita mancanza di imparzialità, difetto di dialogo, violazione della protezione dei dati e manifesto errore di valutazione.
La questione giuridica
La Corte era chiamata a stabilire se il rapporto di valutazione 2022 e la decisione di attribuzione di un punto di merito fossero viziati da: (i) mancanza di imparzialità del primo valutatore in ragione di una pretesa situazione di bias; (ii) violazione del dovere di cura e della disciplina sulla protezione dei dati personali per la circolazione del draft report; (iii) violazione dell'articolo 43 dello Statuto e delle regole interne per assenza di un dialogo costruttivo e per mancata fissazione di obiettivi; (iv) manifesto errore di valutazione nella valutazione della prestazione e nella comparazione per il merito.
Principio di diritto
Il Tribunale ha affermato che un rapporto di valutazione e la decisione di attribuzione di un punto di merito non sono illegittimi quando il funzionario non dimostra, con elementi precisi, oggettivi e concordanti, una mancanza di imparzialità del valutatore, né una violazione sostanziale delle regole sul dialogo valutativo o sulla protezione dei dati; inoltre, l'assenza di obiettivi formali non integra, di per sé, una violazione dell'articolo 43 dello Statuto, e il sindacato del giudice sui giudizi valutativi resta limitato all'errore manifesto, che nel caso di specie non è stato provato. Il ricorso è stato pertanto respinto integralmente.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 11 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articolo 43 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Regolamento (UE) 2018/1725
- Regole interne sulla procedura di redazione dei rapporti di valutazione
- Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1725
- Articolo 5, paragrafo 8, delle regole interne sui rapporti di valutazione
- Articolo 6, paragrafo 2, delle regole interne sui rapporti di valutazione
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 76, lettere d) ed e), del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 45 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
Annullamento del rapporto di valutazione 2022 e della decisione di attribuzione di un punto di merito
Si tratta di un ricorso diretto proposto da un funzionario del Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 270 TFUE contro il rapporto di valutazione relativo al 2022, la decisione di attribuzione di un punto di merito e, in via subordinata, la decisione di rigetto del reclamo. La controversia riguarda l'applicazione dell'articolo 43 dello Statuto dei funzionari, delle regole interne sui rapporti di valutazione e dei principi di imparzialità, tutela dei dati e controllo giurisdizionale degli atti valutativi.
Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo
La ricorrente, funzionario AD 8 dal 2018 presso la DG Comunicazione del Parlamento, era stata trasferita internamente a partire dal 1 marzo 2022. Nel 2023 il suo superiore gerarchico avviava la procedura di valutazione relativa al 2022, con un primo colloquio il 10 marzo 2023 e un secondo colloquio il 28 marzo 2023. Dopo gli scambi scritti sulle osservazioni al progetto di rapporto, il primo valutatore approvava il rapporto il 17 aprile 2023; il valutatore finale lo approvava il 5 giugno 2023. In seguito il Parlamento avviava anche la procedura di attribuzione del merito, culminata nell'assegnazione di un punto di merito poi sostituita, il 15 febbraio 2024, da una nuova decisione. La ricorrente presentava reclamo e poi ricorso dinanzi al Tribunale.
Oggetto del contenzioso e inquadramento processuale
Il Tribunale osserva che la decisione di rigetto del reclamo non ha contenuto autonomo, ma conferma gli atti impugnati. Di conseguenza, il ricorso deve intendersi diretto contro il rapporto di valutazione e la decisione di merito, tenendo conto anche della motivazione contenuta nella decisione di rigetto del reclamo, secondo la giurisprudenza costante richiamata in materia di contenzioso del personale.
Primo motivo: imparzialità del valutatore
La ricorrente sosteneva che il suo superiore, autore del rapporto di valutazione, fosse privo di imparzialità perché oggetto di una procedura di assistenza ex articolo 24 dello Statuto e perché avrebbe mostrato ostilità nei colloqui del marzo 2023. Il Tribunale respinge innanzitutto il presupposto fattuale: la richiesta di assistenza era stata presentata solo il 27 marzo 2024, quindi ben dopo l'approvazione del rapporto. Esclude inoltre qualsiasi prova di imparzialità soggettiva, richiamando la presunzione di imparzialità personale e l'onere del ricorrente di fornire indizi precisi, oggettivi e concordanti. Le allegazioni di ostilità non risultano corroborate in modo sufficiente e sono anzi contrastate da altre dichiarazioni presenti agli atti. Quanto all'imparzialità oggettiva, la ricorrente non formulava argomenti specifici, sicché il motivo viene integralmente respinto.
Quinto motivo: dovere di cura e protezione dei dati personali
Quanto al dovere di cura, il Tribunale dichiara la doglianza inammissibile perché l'atto introduttivo non conteneva argomenti chiari e strutturati sul punto, in violazione dell'articolo 76, lettere d) ed e), del regolamento di procedura. La sola menzione in rubrica del "duty of care" non basta, se non è sviluppato un nesso argomentativo autonomo. Diversamente, la censura in materia di dati personali viene esaminata nel merito ma respinta: il Tribunale richiama il regolamento (UE) 2018/1725 e ritiene che la consultazione di altri responsabili o coordinatori di lavoro, nell'ambito della procedura di valutazione, rientri nella finalità legittima di svolgimento di un compito connesso all'esercizio dell'autorità ufficiale dell'istituzione, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento. Inoltre, le regole interne sui rapporti di valutazione prevedono espressamente la possibilità di consultare i coordinatori di lavoro. Non essendo stata dimostrata la violazione dell'imparzialità del superiore, anche questo profilo viene respinto.
Primo motivo: assenza di dialogo costruttivo e applicazione dell'articolo 43 dello Statuto
Il Tribunale esamina poi la censura relativa alla mancata possibilità di un dialogo costruttivo durante i colloqui del 10 e del 28 marzo 2023. In via preliminare dichiara inammissibile il profilo fondato sull'articolo 5, paragrafo 8, delle regole interne, perché la ricorrente non spiegava in modo sufficientemente chiaro in che senso tale disposizione fosse stata violata. Nel merito, il Tribunale ricorda che l'articolo 43 dello Statuto impone la comunicazione del rapporto e consente all'interessato di formulare osservazioni, mentre l'articolo 6, paragrafo 2, delle regole interne impone che i colloqui si svolgano in un ambiente tranquillo e confidenziale. Tuttavia, dalla documentazione emerge che vi furono due incontri, che la ricorrente poté presentare osservazioni scritte dopo il secondo colloquio e che il rapporto fu modificato in considerazione di tali commenti. Anche se il primo colloquio fosse stato problematico, il secondo consentì comunque uno scambio sufficiente e l'articolo 43 non richiede condizioni formali ulteriori rispetto alla comunicazione del progetto e alla possibilità di commentarlo. Il motivo viene quindi respinto.
Secondo motivo: mancata fissazione di obiettivi
La ricorrente lamentava che non fossero stati fissati obiettivi adeguati per il periodo di riferimento e che ciò impedisse di valutare capacità, efficienza e condotta. Il Tribunale ritiene il motivo ammissibile, perché nella fase amministrativa la ricorrente aveva comunque contestato gli obiettivi assegnati e il mutamento delle sue mansioni. Nel merito, però, osserva che l'articolo 43 dello Statuto non impone la fissazione annuale di obiettivi formali come condizione di validità del rapporto di valutazione. Le regole interne richiamate non prevedono neppure tale obbligo. In ogni caso, nel caso concreto, gli obiettivi erano stati effettivamente comunicati per iscritto, modificati su proposta della ricorrente e accettati dal superiore; il cambio di mansioni spiegava inoltre perché gli obiettivi del 2021 non fossero ancora definiti allo stesso modo. Il Tribunale ricorda anche che il trasferimento a un altro posto non richiede il consenso del funzionario.
Terzo motivo: manifesto errore di valutazione
Per il rapporto di valutazione, il Tribunale ribadisce il limitato sindacato giurisdizionale sui giudizi valutativi: il giudice controlla la regolarità della procedura, la veridicità materiale dei fatti e l'assenza di errore manifesto o sviamento di potere. La ricorrente opponeva alcuni messaggi di ringraziamento e il proprio difficile contesto personale. Il Tribunale ritiene però che tali email esprimessero soprattutto riconoscenza, non una vera valutazione positiva della prestazione, e che non fossero sufficienti a rendere implausibili le critiche inserite nel rapporto, relative a disponibilità, rispetto delle scadenze, risposta alle email e atteggiamento di ostruzionismo. Le contestazioni del Parlamento risultavano inoltre corroborate da scambi scritti che mostravano difficoltà ricorrenti nella gestione dei tempi e dei compiti. Non è dunque dimostrato alcun manifesto errore.
Merito e comparazione ai fini dell'attribuzione del punto
Quanto alla decisione di attribuzione del punto di merito, il Tribunale richiama la giurisprudenza sull'ampio margine discrezionale dell'autorità investita del potere di nomina nella comparazione dei meriti, da esercitare tuttavia con cura, imparzialità e su basi di uguaglianza. Nel caso concreto la decisione si fondava sul rapporto di valutazione negativo della ricorrente e su un confronto dettagliato con i colleghi che avevano ottenuto due punti di merito, i quali presentavano rapporti privi di analoghe criticità e un'esperienza professionale più elevata. La ricorrente non contestava concretamente tale comparazione e non dimostrava che la propria esclusione fosse viziata da errore manifesto. Anche il profilo relativo alla mancata partecipazione ad alcuni incontri non era provato e, comunque, non era idoneo a infirmare la decisione di merito.
Esito e spese
Poiché tutti i motivi vengono respinti, il Tribunale dichiara il ricorso infondato e lo respinge integralmente. In applicazione dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la ricorrente è inoltre condannata alle spese.
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