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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-465/25

Judgment of the General Court (Ninth Chamber) of 29 April 2026. — Fisher Investments Europe Ltd v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Applications for EU figurative marks FI – Absolute ground for refusal – Descriptiveness – Article 7(1)(c) of Regulation (EU) 2017/1001. — Cases T-465/25 and T-466/25

Giurisprudenza europea62025TJ0465

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto i ricorsi di Fisher Investments Europe contro il rigetto di due domande di marchio UE figurativo contenenti l’elemento "FI". Ha ritenuto che il pubblico rilevante potesse percepire il segno come riferimento a "financial institution", con un nesso diretto e specifico rispetto ai servizi finanziari e, in generale, ai servizi coperti. Gli elementi grafici erano considerati troppo semplici per neutralizzare il contenuto descrittivo. Poiché bastava il motivo assoluto di rifiuto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), non è stato necessario esaminare ulteriormente la mancanza di distintività.

Rifiuto di registrazione di marchi UE figurativi contenenti il segno "FI" per descrittività rispetto a servizi finanziari e formativi: applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001

La questione giuridica

Se i segni figurativi richiesti come marchi UE, composti essenzialmente dall’elemento verbale "FI" con semplici elementi grafici, siano descrittivi dei servizi di gestione e consulenza in materia di investimenti e dei servizi educativi/di intrattenimento connessi, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001; e, in via accessoria, se la prassi decisionale precedente di EUIPO potesse incidere sulla valutazione della registrabilità.

Principio di diritto

Un segno non è registrabile come marchio UE quando il suo elemento dominante è percepito dal pubblico rilevante, almeno in uno dei suoi possibili significati, come indicazione descrittiva di una caratteristica dei servizi, anche se il segno ha ulteriori significati e anche se gli elementi figurativi sono modesti o meramente decorativi. È sufficiente che ricorra uno solo dei motivi assoluti di rifiuto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001; pertanto, una volta accertata la descrittività ex lettera c), non occorre esaminare autonomamente la mancanza di carattere distintivo ex lettera b). La prassi amministrativa precedente di EUIPO non può prevalere sull’applicazione corretta del regolamento.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 68, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale

Rifiuto di registrazione di marchi UE figurativi contenenti "FI"

La pronuncia riguarda due ricorsi diretti ex articolo 263 TFUE proposti da Fisher Investments Europe Ltd avverso due decisioni della quinta commissione di ricorso EUIPO. Il Tribunale esamina la registrabilità di due marchi UE figurativi destinati a servizi di investimento, consulenza finanziaria e attività educative collegate, alla luce del motivo assoluto di rifiuto per descrittività previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

Il 22 aprile 2024 la ricorrente aveva depositato due domande di marchio UE per altrettanti segni figurativi. I servizi rivendicati rientravano nelle classi 36 e 41 della classificazione di Nizza: in particolare, servizi di investment management e investment advisory, gestione di portafogli di investimento costituiti da ETF, nonché servizi educativi e di intrattenimento in materia di gestione e consulenza in investimenti.

L’esaminatore aveva respinto entrambe le domande ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2. La commissione di ricorso ha confermato il rigetto ritenendo che il pubblico pertinente avrebbe visto nei segni un riferimento a investimenti in Finlandia, al mercato azionario finlandese oppure a una istituzione finanziaria; ha inoltre considerato i segni privi di carattere distintivo e non ha accolto gli argomenti fondati su marchi precedentemente registrati da EUIPO e sulla registrazione negli Stati Uniti.

Questioni esaminate dal Tribunale

Il Tribunale si è anzitutto pronunciato sulla propria competenza rispetto alla domanda di alterazione con cui la ricorrente chiedeva di autorizzare direttamente la registrazione dei marchi. Ha poi esaminato nel merito se la commissione di ricorso avesse correttamente applicato l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001 e, per quanto necessario, se la motivazione relativa alla mancanza di carattere distintivo fosse inficiata.

Competenza del Tribunale sulla domanda di alterazione

Il Tribunale ha dichiarato irricevibile, per difetto di competenza, la parte della domanda con cui la ricorrente chiedeva che esso autorizzasse la registrazione dei marchi. Ha ricordato che EUIPO non adotta una formale decisione di registrazione suscettibile di essere oggetto di una domanda di alterazione e che, di conseguenza, né la commissione di ricorso né il Tribunale possono sostituirsi a EUIPO pronunciando un ordine positivo di registrazione.

Normativa rilevante e criteri giurisprudenziali

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), non possono essere registrati i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possano servire, in commercio, a designare specie, qualità, quantità, destinazione, valore, origine geografica o altre caratteristiche dei prodotti o servizi. L’articolo 7, paragrafo 2, precisa che il divieto opera anche se il motivo di non registrabilità sussiste solo in una parte dell’Unione.

Il Tribunale richiama i principi consolidati secondo cui un segno è descrittivo se esiste un nesso sufficientemente diretto e concreto con i servizi, tale da consentire al pubblico pertinente di percepire immediatamente, senza ulteriori passaggi mentali, una descrizione del servizio o di una sua caratteristica. La valutazione va effettuata con riferimento ai servizi interessati e alla percezione del pubblico pertinente.

Pubblico pertinente e percezione del segno

La commissione di ricorso aveva individuato come pubblico pertinente, per i servizi della classe 36, sia il pubblico generale sia un pubblico specializzato, e per quelli della classe 41 esclusivamente un pubblico professionale o specializzato. Ne derivava un pubblico particolarmente attento e circospetto. Il Tribunale ha condiviso tale impostazione, rilevando inoltre che l’elemento "FI" è universalmente riconosciuto come codice del Finlandia e che la percezione va esaminata dal punto di vista del pubblico anglofono nell’Unione, potendo tuttavia la denominazione avere rilevanza in tutta l’Unione.

Descrittività dell’elemento "FI"

Il punto centrale della controversia riguardava il significato dell’elemento "FI". Il Tribunale ha rilevato che la ricorrente non contestava che le lettere "f" e "i" potessero costituire l’acronimo di "financial institution" e, al tempo stesso, il codice paese della Finlandia. Ha precisato che non è necessario che il segno sia l’unico modo per designare la caratteristica evocata: è sufficiente che esso sia idoneo a svolgere tale funzione descrittiva.

Quanto all’acronimo "FI" nel senso di "financial institution", il Tribunale ha ritenuto non decisiva la pluralità di significati possibili del segno, poiché numerose interpretazioni non avevano alcun collegamento con i servizi controversi e, secondo la giurisprudenza, basta che il segno sia descrittivo in uno solo dei suoi significati potenziali. Sulla base delle prove richiamate dalla commissione di ricorso - tratte da siti specializzati e da ricerche in internet - il Tribunale ha ritenuto plausibile che una parte non trascurabile del pubblico pertinente, in particolare quello anglofono, percepisse "FI" come abbreviazione di "financial institution".

Poiché i servizi contestati potevano essere offerti da istituzioni finanziarie, il nesso tra tale significato del segno e i servizi era considerato sufficientemente diretto e specifico. Il Tribunale ha quindi concluso che il segno era descrittivo già per questo motivo, senza bisogno di esaminare ulteriormente l’eventuale riferimento alla Finlandia.

Elementi figurativi e capacità distintiva

La ricorrente sosteneva che gli elementi figurativi dei marchi rendessero secondario l’elemento verbale. Il Tribunale ha però condiviso la valutazione della commissione di ricorso secondo cui il carattere grafico era minimale: il font era standard, lo sfondo blu scuro non era originale e la sottolineatura serviva soltanto a evidenziare il testo. Tali elementi non erano dunque idonei a modificare il significato del componente verbale né a distogliere l’attenzione del pubblico dal suo contenuto descrittivo.

Prassi decisionale di EUIPO e precedenti invocati

La ricorrente richiamava altre registrazioni di EUIPO, comprese alcune recenti, per sostenere la violazione dei principi di parità di trattamento e buona amministrazione. Il Tribunale ha respinto l’argomento ricordando che la legalità delle decisioni delle commissioni di ricorso va valutata solo alla luce del regolamento 2017/1001, come interpretato dalla giurisprudenza dell’Unione, e non sulla base della prassi amministrativa precedente. Inoltre, le decisioni di primo grado di EUIPO non vincolano né la commissione di ricorso né il Tribunale.

Esito del motivo di ricorso e dispositivo

Accertata la descrittività dei segni ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), il Tribunale ha ritenuto superfluo esaminare la censura relativa alla mancanza di carattere distintivo ai sensi della lettera b). Ha quindi respinto il motivo unico e, conseguentemente, i ricorsi nel loro complesso.

Quanto alle spese, poiché EUIPO aveva chiesto la condanna alle spese solo nell’ipotesi di celebrazione dell’udienza e nessuna udienza si è tenuta, il Tribunale ha disposto che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

Principio affermato

La pronuncia conferma che un marchio UE è irrimediabilmente escluso dalla registrazione quando il suo elemento dominante è percepito, almeno da una parte non trascurabile del pubblico pertinente, come indicazione descrittiva di una caratteristica dei servizi, anche se il segno è breve, polisemico e accompagnato da semplici elementi figurativi. In presenza di un motivo assoluto di rifiuto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, è sufficiente la sussistenza di una sola causa ostativa per negare la registrazione.

Come è indicizzato

Materiemarchi uedescrittività del segnoproprietà intellettualeservizi finanziariservizi educativi

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