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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22796/2025 del 07/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

La controversia nasce dall’ammissione al passivo di un credito chirografario di una società, fondata su due assegni bancari poi protestati. Dopo la formazione e l’esecuzione del riparto finale, la società aveva riscosso una somma pari a circa 301 mila euro. Il curatore del fallimento, sostenendo di avere acquisito successivamente documenti decisivi prima ignoti, ha proposto revocazione del decreto di ammissione al passivo, deducendo che i due assegni erano in realtà già stati onorati e chiedendo la revoca dell’ammissione e la restituzione di quanto percepito. Il Tribunale ha accolto la revocazione, revocando l’ammissione del credito per euro 668.813,71 e condannando la società alla restituzione di euro 301.217,68 oltre interessi. In cassazione la società ha articolato cinque motivi: 1) violazione delle norme sulla revocazione fallimentare per avere il tribunale ancorato la decorrenza del termine alla formale comunicazione dei documenti anziché alla mera conoscenza della loro esistenza; 2) violazione delle norme sui titoli di credito e sull’esecuzione, sostenendo che il credito non poteva ritenersi estinto da una procedura esecutiva svizzera eseguita senza possesso materiale del titolo e contro soggetto non obbligato cartolarmente; 3) violazione delle norme sulle obbligazioni e sulla correttezza, contestando che il credito potesse dirsi estinto da somme percepite in altro contesto e da altri soggetti; 4) violazione delle norme sull’adempimento del terzo e sulla disciplina fallimentare, lamentando che il pagamento effettuato da un terzo non potesse valere come liberazione del debitore senza imputazione e senza surrogazione; 5) violazione dell’art. 96, comma 3, c.p.c., contro la condanna per lite temeraria fondata sull’infondatezza delle difese avversarie.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, in tema di revocazione per documenti decisivi, il termine decorre non dalla mera conoscenza dell’esistenza dei documenti, ma dal momento in cui la parte acquisisce una conoscenza del loro contenuto sufficiente a valutarne la rilevanza revocatoria; tale accertamento è di fatto e non era utilmente censurato. Ha dichiarato inammissibili il secondo, terzo, quarto e quinto motivo, perché basati su ricostruzioni fattuali non emergenti dal decreto impugnato, generici, o comunque diretti a contestare valutazioni di fatto non sindacabili in cassazione. Ha confermato così la revoca dell’ammissione al passivo e la condanna alla restituzione delle somme già riscosse. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 98 e 99 l. fall.

    comma 4; comma 1 e comma 4

    Le censure sulla revocazione fallimentare sono state respinte: il termine per proporla non decorre dalla sola notizia dell’esistenza dei documenti, ma dalla loro conoscenza tale da consentire di valutarne la decisività.

  • art. 395 c.p.c.

    I principi elaborati in materia di revocazione ordinaria per documenti decisivi sono stati richiamati e ritenuti applicabili anche alla revocazione fallimentare.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge deve essere dedotta con argomentazioni specifiche che mostrino il contrasto tra la decisione impugnata e le norme indicate; la mera elencazione delle norme asseritamente violate non è sufficiente.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    L’accertamento del momento di conoscenza/decisività del documento e l’efficacia liberatoria del pagamento del terzo sono questioni di fatto, censurabili solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve contenere specifiche e intelligibili argomentazioni sulla violazione di legge; altrimenti è inammissibile.

  • art. 474 c.p.c.

    È stata evocata dalla ricorrente per contestare l’esecuzione fondata su titolo non posseduto materialmente, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non attinente alla ratio decidendi e basata su fatti non risultanti dal provvedimento.

  • artt. 16 e 21 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736

    Le norme sull’assegno bancario sono state invocate per sostenere l’assenza di obbligazione cartolare verso soggetto non legittimato, ma la Corte ha ritenuto le doglianze non pertinenti e non decisive.

  • artt. 1173 e 1175 c.c.

    Le censure sono state giudicate generiche: la ricorrente non ha spiegato in quale modo le norme sulle fonti delle obbligazioni e sulla correttezza fossero incompatibili con la decisione impugnata.

  • art. 1180 c.c.

    L’efficacia liberatoria dell’adempimento del terzo è stata considerata questione di fatto; nel caso concreto la ricorrente non ha fornito una censura ammissibile contro l’accertamento del giudice di merito.

  • art. 1201 c.c.

    La dedotta mancanza di surrogazione è stata ritenuta un profilo fattuale non scrutinabile in cassazione, poiché non era stato specificamente denunciato un vizio motivazionale nei limiti consentiti.

  • art. 115 l. fall.

    La doglianza sull’esclusione del creditore e sulla necessaria surrogazione del terzo è stata ritenuta inconferente rispetto all’accertamento di fatto che il credito era stato integralmente estinto.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La condanna per responsabilità aggravata presuppone mala fede o colpa grave nell’esercizio complessivo dell’azione o della resistenza in giudizio; tuttavia l’accertamento dei relativi presupposti è di fatto e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti.

  • art. 88 c.p.c.

    Richiamato come fonte dei doveri di lealtà e probità la cui violazione può integrare abuso del processo ai fini dell’art. 96, comma 3, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocazione per documenti decisivi, il termine per proporre l’azione decorre quando la parte acquisisce una conoscenza del documento sufficiente a valutarne la reale decisività, non dalla mera notizia della sua esistenza né dalla sola formale disponibilità materiale.
  • L’accertamento del momento in cui il documento diventa conoscibile nella sua rilevanza revocatoria è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale oggi consentito.
  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione di legge richiede una critica specifica e argomentata della decisione impugnata; non basta indicare le norme asseritamente violate o contrapporre una diversa lettura dei fatti.
  • Le censure che presuppongono una diversa ricostruzione del fatto storico rispetto a quella compiuta dal giudice di merito sono inammissibili quando il provvedimento impugnato non contenga gli elementi fattuali che si assumono trascurati.
  • L’efficacia liberatoria del pagamento eseguito da un terzo, anche ai fini dell’estinzione del credito insinuato al passivo, è questione che dipende dall’accertamento del fatto concreto e non può essere rimessa in discussione in cassazione senza un valido vizio motivazionale.
  • Ai fini della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., rileva un abuso dell’azione o della resistenza processuale sorretto da mala fede o colpa grave; ma la verifica di tali presupposti resta valutazione di fatto del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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