Sentenza n. 1880/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della parte di una precedente sentenza di ottemperanza relativa al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112 c.p.a. deducendo che il Ministero, pur avendo eseguito la sentenza del giudice del lavoro oggetto del precedente giudizio di ottemperanza, non aveva adempiuto alla condanna, contenuta nella sentenza del TAR n. 1022/2025, al pagamento di euro 750,00 oltre accessori per spese e onorari del giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ha chiesto l’esecuzione integrale del giudicato, anche mediante nomina di un commissario ad acta, la condanna al pagamento delle ulteriori spese di lite e la fissazione di una penalità di mora per l’eventuale ulteriore inadempimento. Il ricorrente ha provato il fatto costitutivo del diritto all’ottemperanza; il Ministero, costituitosi formalmente, non ha dedotto né provato l’avvenuto pagamento o altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile e fondato il giudizio di ottemperanza, poiché esso riguardava l’esecuzione di una precedente sentenza di ottemperanza, rientrante tra i titoli eseguibili ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. a), c.p.a. Ha dichiarato persistente l’obbligo del Ministero di eseguire il giudicato mediante il pagamento delle spese e degli onorari dovuti, detraendo eventuali somme già versate. L’obbligo comprende anche le spese e i diritti successivi alla formazione del titolo, nei limiti delle attività necessarie al passaggio in giudicato e alla registrazione della sentenza; non comprende invece le eventuali spese di precetto, imputabili alla scelta del creditore di utilizzare strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza. Il pagamento deve essere effettuato entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il direttore generale della DGOSV, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. È stata invece respinta la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in considerazione delle difficoltà di adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. a), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi; il TAR lo applica anche all’esecuzione della parte relativa alle spese di una precedente sentenza di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato, fissare un termine e nominare un commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la fissazione di una penalità di mora per l’ulteriore violazione o ritardo nell’esecuzione del giudicato, ma la misura può essere negata in presenza di difficoltà di adempimento legate a vincoli normativi, di bilancio e alla situazione della finanza pubblica.
art. 14 d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione; decorso tale termine, l’azione esecutiva può essere ritualmente proposta.
art. 2697 c.c.
I fatti costitutivi del diritto azionato devono essere provati da chi lo esercita, mentre i fatti estintivi, modificativi o impeditivi devono essere provati da chi ha interesse a farli valere; nel giudizio, l’amministrazione deve dimostrare l’avvenuto adempimento o l’estinzione dell’obbligo.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La regola per cui al commissario ad acta appartenente all’amministrazione resistente non spetta un compenso, essendo l’attività compresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, è ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione della parte di una precedente sentenza di ottemperanza che condanna una pubblica amministrazione al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio.
- Nel giudizio di ottemperanza, chi agisce deve provare il titolo giudiziale e il mancato adempimento; spetta invece all’amministrazione dimostrare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi, quali l’avvenuto pagamento.
- L’obbligo di esecuzione del giudicato relativo alle spese processuali può comprendere le spese e i diritti successivi alla pronuncia, ma solo nei limiti delle attività necessarie per il passaggio in giudicato e per la registrazione del titolo; non comprende le spese di precetto sostenute per libera scelta del creditore.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta incaricato dell’esecuzione sostitutiva in caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta appartenente all’amministrazione resistente non ha diritto a un compenso autonomo quando l’attività esecutiva rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, secondo un’applicazione analogica della disciplina prevista per le condanne derivanti dalla legge Pinto.
- La penalità di mora per l’ulteriore violazione del giudicato può essere negata quando le difficoltà di adempimento siano riconducibili a vincoli normativi o di bilancio e, più in generale, allo stato della finanza pubblica.
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