Cassazione Civile, Ordinanza n. 32473/2025 del 12/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio tributario in cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate contro una sentenza della Commissione tributaria provinciale di Trapani. La Corte di merito aveva ritenuto applicabile il termine lungo semestrale per impugnare, calcolandone la scadenza al 27/11/2020, e aveva quindi considerato tardivo l'appello notificato solo il 15/05/2021. L'Agenzia ricorre in cassazione con un unico motivo ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 327 c.p.c.: sostiene che, poiché il giudizio di primo grado era stato instaurato nel 2008, avrebbe dovuto applicarsi il termine lungo annuale, non quello semestrale, con conseguente tempestività dell'impugnazione, tenuto conto anche della sospensione dei termini per l'emergenza Covid-19.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso. Rileva che, in assenza di notifica della sentenza di primo grado, per l'appello tributario opera il rinvio dell'art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 all'art. 327 c.p.c.; poiché il giudizio di primo grado era stato instaurato nel 2008, trova applicazione il testo anteriore alla novella del 2009, che prevede il termine lungo di un anno e non di sei mesi. Considerata inoltre la sospensione dei termini per l'emergenza Covid-19, il termine per appellare scadeva il 31/05/2021, sicché l'appello notificato il 15/05/2021 era tempestivo. La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare un vizio di violazione di legge processuale nella declaratoria di tardività dell'appello.
art. 327, primo comma, c.p.c.
In assenza di notifica della sentenza, disciplina il termine lungo per proporre impugnazione; per i giudizi instaurati prima del 4 luglio 2009 resta applicabile il termine annuale originario.
art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
Per l'appello tributario, ove la sentenza di primo grado non sia stata notificata, rinvia all'art. 327 c.p.c. ai fini della decorrenza del termine lungo di impugnazione.
art. 46, comma 17, L. n. 69 del 2009
Ha modificato l'art. 327 c.p.c., riducendo il termine lungo da un anno a sei mesi.
art. 58, comma 1, L. n. 69 del 2009
La nuova disciplina del termine lungo semestrale si applica solo ai giudizi di primo grado instaurati dal 4 luglio 2009.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando la sentenza di primo grado non sia stata notificata, il termine per proporre appello è regolato dall'art. 327 c.p.c. per effetto del rinvio contenuto nell'art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992.
- La modifica dell'art. 327 c.p.c. introdotta dalla L. n. 69 del 2009, che ha ridotto il termine lungo da un anno a sei mesi, non si applica ai giudizi di primo grado instaurati prima del 4 luglio 2009, per i quali continua a valere il termine annuale originario.
- Ai fini della tempestività dell'impugnazione occorre verificare la data di introduzione del giudizio di primo grado e non soltanto la data di pubblicazione della sentenza appellata; l'erronea applicazione del termine semestrale al posto di quello annuale integra violazione di legge processuale.
- Se il termine lungo è ancora pendente, la sospensione normativa dei termini processuali per l'emergenza Covid-19 incide sul computo finale della scadenza dell'appello.
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