Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5448/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600217

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Umbria n. 861/2025, che aveva respinto il ricorso in ottemperanza contro gli atti di rivalutazione della procedura concorsuale e il decreto rettorale di approvazione degli stessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università e controinteressato)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato gli atti di una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia, contestando, tra l’altro, il mancato utilizzo degli indici bibliometrici in un settore concorsuale nel quale il loro impiego è consolidato e l’attribuzione al candidato vincitore di valutazioni eccellenti per attività didattica integrativa e servizio agli studenti che, secondo il ricorrente, non avrebbero dovuto essere considerate tali. Il TAR Umbria, con sentenza n. 144/2025 passata in giudicato, aveva parzialmente accolto il ricorso, ritenendo illegittima la mancata motivazione della scelta di non utilizzare gli indici bibliometrici e rilevando che le lezioni teorico-pratiche dovevano essere ricondotte alla didattica ufficiale, non a quella integrativa. In esecuzione di tale sentenza, la Commissione, nella medesima composizione, aveva confermato la graduatoria: aveva motivato il mancato utilizzo degli indici bibliometrici valorizzando le loro possibili distorsioni e preferendo il ranking Q delle riviste, e aveva espunto le lezioni teorico-pratiche dalla didattica integrativa, trasferendole nella didattica ufficiale, confermando il giudizio complessivo di eccellente. Il ricorrente aveva quindi proposto ottemperanza, deducendo l’elusione del giudicato e chiedendo la declaratoria di nullità degli atti e la rivalutazione da parte di una nuova Commissione. Il TAR aveva respinto il ricorso. In appello, il ricorrente ha censurato la sentenza per error in iudicando, sostenendo che la motivazione sugli indici bibliometrici fosse postuma, apparente e contraddittoria e che la conferma del giudizio di eccellente fosse incompatibile con l’eliminazione della valutazione per didattica integrativa. Il controinteressato ha proposto appello incidentale, sostenendo l’inammissibilità dell’ottemperanza per mancata contestuale proposizione dell’azione di annullamento degli atti sopravvenuti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha esaminato preliminarmente l’appello incidentale e lo ha respinto. Ha affermato che l’azione di ottemperanza può essere proposta autonomamente, senza necessità di proporre contestualmente l’azione di annullamento, entro il termine decennale previsto dall’art. 114 c.p.a. La parte può scegliere se dedurre la violazione o elusione del giudicato, autonomi vizi di legittimità, oppure entrambi; l’eventuale mancata proposizione dell’azione di annullamento non rende inammissibile il ricorso per ottemperanza fondato sull’elusione del giudicato. È stata inoltre dichiarata tardiva l’adesione dell’Università all’appello incidentale, perché formulata solo nella memoria ex art. 73 c.p.a. e non nei termini dell’art. 96, comma 2, c.p.a. Nel merito, l’appello principale è stato respinto. Quanto agli indici bibliometrici, il giudice ha rilevato che la sentenza ottemperanda non imponeva alla Commissione di utilizzarli, ma soltanto di motivare in modo accurato la scelta di non farlo. La Commissione aveva adempiuto a tale prescrizione indicando le distorsioni derivanti dalle differenze tra campi di ricerca, dalla durata della carriera, dalle collaborazioni, dalle autocitazioni e dalle strategie editoriali, nonché la variabilità dell’impact factor, preferendo a quest’ultimo il ranking Q delle riviste. Tale motivazione è stata ritenuta congruente con il giudicato e non palesemente illogica o arbitraria; in sede di ottemperanza, il sindacato doveva limitarsi a verificare l’effettiva conformità dell’attività rieditata alle prescrizioni conformative, senza sostituire la valutazione tecnico-discrezionale della Commissione. Quanto alla didattica integrativa, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la sentenza ottemperanda imponesse soltanto di espungere le lezioni teorico-pratiche dalla specifica voce della didattica integrativa, senza vietarne la valutazione sotto la voce della didattica ufficiale né imporre una riduzione del giudizio complessivo. La Commissione aveva quindi correttamente ricondotto quelle attività alla didattica ufficiale, senza duplicarne la valutazione. L’appello è stato definitivamente rigettato, con condanna dell’appellante al pagamento di 6.000 euro di spese processuali, in parti uguali alle due parti appellate costituite.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    si può proporre entro il termine decennale, senza prevedere decadenza alcuna

    L’azione di ottemperanza può essere proposta autonomamente, senza necessaria contestuale proposizione dell’azione di annullamento; il termine decennale esclude una decadenza processuale collegata alla mancata impugnazione ordinaria.

  • art. 96, comma 2, c.p.a.

    L’adesione dell’Università all’appello incidentale, formulata soltanto nella memoria depositata ex art. 73 c.p.a., è stata ritenuta tardiva e quindi inammissibile.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La nullità per violazione o elusione del giudicato costituisce il vizio radicale deducibile con il ricorso per ottemperanza, distinto dai vizi ordinari di legittimità.

  • art. 4, comma 3, lett. e), d.m. 344/2011

    nell’ambito dei settori in cui ne è consolidato l’uso a livello internazionale le università si avvalgono anche dei seguenti indicatori

    Gli indici bibliometrici costituiscono parametri valutativi validi nei settori in cui il loro uso è consolidato, ma la loro applicazione non è stata ritenuta obbligatoria; la Commissione può non utilizzarli purché fornisca una motivazione accurata e non illogica.

  • art. 32 d.P.R. 382/1980

    per didattica integrativa si intendono le esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento ed alle connesse attività tutoriali

    Nel giudizio presupposto le lezioni teorico-pratiche sono state ricondotte alla didattica ufficiale e non alla didattica integrativa; la sentenza ottemperanda non impediva tuttavia di valutarle sotto la diversa voce corretta.

  • art. 73 c.p.a.

    La memoria depositata ai sensi dell’art. 73 c.p.a. non è stata ritenuta sede tempestiva per aderire all’appello incidentale oltre i termini previsti dall’art. 96, comma 2, c.p.a.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza può essere proposta autonomamente rispetto all’azione di annullamento degli atti adottati in asserita esecuzione del giudicato; la mancata impugnazione ordinaria non rende inammissibile la domanda di ottemperanza fondata sulla violazione o elusione del giudicato.
  • La parte che intenda contestare atti sopravvenuti può scegliere se dedurre la violazione o elusione del giudicato, autonomi vizi di legittimità o entrambi. Se deduce esclusivamente l’elusione del giudicato, il giudice deve qualificare la domanda secondo il suo contenuto sostanziale e non può riqualificarla d’ufficio come impugnazione ordinaria per vizi autonomi.
  • Quando la sentenza di cognizione impone alla pubblica amministrazione una motivazione puntuale sulla scelta di non utilizzare un parametro valutativo, senza imporne l’adozione, l’amministrazione adempie al giudicato se riedita il potere illustrando ragioni specifiche, coerenti e non manifestamente illogiche a sostegno della scelta confermata.
  • Nel giudizio di ottemperanza il sindacato sulla riedizione di valutazioni tecnico-discrezionali è circoscritto alla verifica della conformità dell’attività amministrativa alle prescrizioni del giudicato e dell’assenza di manifesta illogicità o arbitrarietà, senza sostituzione del giudice alla Commissione nella scelta del metodo valutativo.
  • L’effetto conformativo di una sentenza che imponga di eliminare una valutazione da una specifica voce curriculare non comporta necessariamente il divieto di considerare il medesimo elemento sotto una diversa voce, quando ciò sia coerente con la qualificazione corretta dell’attività e non determini una duplicazione della valutazione.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e abilitazione universitariaGiudizio di ottemperanzaAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di diritto dell'Adunanza plenaria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.