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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29052/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo del 22/11/2022 per tardività. Il ricorrente ha dedotto che il termine di dieci giorni previsto dall'art. 324 c.p.p. non poteva decorrere dalla notificazione personale all'indagato (26/11/2022) essendo stato eletto domicilio presso i difensori, i quali non avrebbero ricevuto autonoma notificazione: pertanto la conoscenza effettiva del provvedimento da parte dei difensori sarebbe avvenuta solo in data 13/01/2023, e da quella data sarebbe dovuto decorrere il termine di impugnazione. In subordine si lamenta carenza di motivazione del Tribunale circa la tardività.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato e lo respinge. Richiama l'interpretazione delle Sezioni Unite secondo cui il termine per il riesame (art. 324 c.p.p.) decorre dall'esecuzione del provvedimento o dalla effettiva conoscenza da parte dell'interessato, e non dalla formale notificazione dell'avviso di deposito al difensore. Poiché l'indagato ebbe effettiva conoscenza il 26/11/2022, la richiesta presentata il 23/01/2023 risultò tardiva. Il ricorrente è dichiarato inammissibile e condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 324, comma 1, cod. proc. pen.

    "dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro"

    Il termine perentorio di dieci giorni per la richiesta di riesame è unico per tutti i soggetti legittimati e decorre dall'esecuzione materiale del sequestro o dalla effettiva conoscenza dell'interessato, non dalla formale notificazione dell'avviso di deposito al difensore.

  • Sez. U, n. 27777 del 11/07/2006 (Marseglia)

    "il difensore ... non ha diritto alla notificazione dell'avviso di deposito"

    Giurisprudenza di legittimità che precisa che la decorrenza del termine per il riesame si collega al dato di fatto (esecuzione o conoscenza effettiva dell'interessato) e non alla formale notificazione al difensore; il difensore non è titolare di un interesse autonomo che sospenda o modifichi tale decorrenza.

  • art. 322 cod. proc. pen.

    Norma che individua i soggetti legittimati all'impugnazione; la Corte richiama che, pur avendo i difensori poteri di impugnazione, la decorrenza del termine resta ancorata alla conoscenza dell'interessato e all'esecuzione del sequestro.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e alla somma a favore della cassa delle ammende per ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Per le misure cautelari reali il termine per proporre il riesame decorre dall'esecuzione del provvedimento o dalla effettiva conoscenza dell'interessato; la formale notificazione al difensore non prolunga automaticamente il termine.
  • L'elezione di domicilio presso il difensore non trasferisce al difensore un interesse autonomo che possa far decorrere un diverso termine di impugnazione rispetto all'interessato; l'onere di informare il difensore grava sull'interessato.
  • In caso di notifica personale all'indagato, si presume la conoscenza effettiva e il termine decorre da quella data, salvo prova contraria di mancata conoscenza effettiva.
  • Le eccezioni in tema di decorrenza del termine devono essere provate con elementi concreti (es. assenza di comunicazione, impedimento oggettivo) e saranno valutate alla luce dei principi di fattualità richiamati dalla giurisprudenza della Cassazione.
  • Se il ricorso è manifestamente infondato per tardività secondo i criteri consolidati, la Corte può dichiararlo inammissibile e condannare il ricorrente alle relative spese e sanzioni pecuniarie.

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