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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5536/2020 del 28/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputata)

La controversia

La ricorrente aveva chiesto alla Corte d’appello di Perugia, con ricorso depositato il 1° marzo 2016, l’equa riparazione per la durata del procedimento penale nel quale era stata imputata di falsa testimonianza. Il periodo dedotto decorreva dal 18 luglio 2011, data di notifica dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p., e si concludeva il 9 settembre 2015, quando era divenuta irrevocabile la sentenza di assoluzione del Tribunale di Perugia. Il Consigliere delegato aveva respinto la domanda per mancata presentazione dell’istanza di accelerazione; la Corte d’appello, in sede di opposizione, aveva confermato il rigetto, ritenendo applicabile la disciplina introdotta nel 2012 e non quella della novella del 2015, e rilevando l’omissione dell’istanza nei trenta giorni successivi al superamento della durata ragionevole. Con un unico motivo la ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 1-ter, 2 e 6 della L. n. 89/2001, come modificati dalla L. n. 208/2015, nonché dell’art. 6, par. 1, CEDU e dell’art. 111, comma 2, Cost. Sosteneva che la disciplina transitoria del 2015 avesse sanato l’omessa istanza per i procedimenti già oltre il termine ragionevole o già assunti in decisione al 31 ottobre 2016; contestava inoltre che l’indennizzo potesse essere subordinato a una richiesta sollecitatoria, poiché il diritto alla ragionevole durata deriva dalle garanzie costituzionali e convenzionali. In subordine, richiamava il riconoscimento legislativo, con la novella del 2015, del diritto delle parti del processo penale a una definizione rapida.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso e cassato il decreto della Corte d’appello, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Nelle more era intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 169/2019, che aveva dichiarato illegittimo l’art. 2, comma 2-quinquies, della L. n. 89/2001, nella parte qui rilevante. La disposizione non può quindi subordinare la proponibilità della domanda di equa riparazione alla presentazione dell’istanza di accelerazione: tale istanza è una mera facoltà e non ha efficacia realmente acceleratoria, potendo il processo protrarsi comunque oltre il termine ragionevole. La mancata presentazione può essere considerata, eventualmente, nella determinazione del quantum, quale possibile indice di carenza o non serietà dell’interesse al processo, ma non preclude la domanda. Il giudice di rinvio dovrà esaminare nuovamente la domanda secondo tale principio.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2-quinquies, lett. e), L. n. 89/2001

    Si è quindi ritenuto che le stesse considerazioni debbano valere anche per l’istanza di accelerazione del processo penale, la quale, non diversamente dall’istanza di prelievo nel processo amministrativo, non costituisce infatti un adempimento necessario ma una mera facoltà dell’imputato e non ha – ciò che è comunque di per sè decisivo – efficacia effettivamente acceleratoria del processo.

    La mancata presentazione dell’istanza di accelerazione non può condizionare la proponibilità della domanda di equa riparazione, perché l’istanza è una mera facoltà e non assicura un’effettiva accelerazione del processo.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    La sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma che subordinava la proponibilità della domanda di equo indennizzo alla necessaria presentazione dell’istanza di accelerazione, la cui violazione comporta, appunto, per interposizione, quella dell’art. 117 Cost., comma 1, impone quindi la cassazione del decreto impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione, la quale dovrà in ogni caso considerare, come ribadito dalla Consulta nella menzionata sentenza, che la mancata presentazione dell’istanza di accelerazione nel processo presupposto può eventualmente assumere rilievo (come indice di sopravvenuta carenza o non serietà dell’interesse al processo del richiedente) ai fini della determinazione del quantum dell’indennizzo ex lege n. 89 del 2001, ma non può condizionare la stessa proponibilità della correlativa domanda.

    La subordinazione dell’accesso all’equa riparazione alla presentazione dell’istanza di accelerazione, dichiarata costituzionalmente illegittima, contrasta con l’obbligo di rispetto della CEDU; l’omissione può rilevare al più nella quantificazione dell’indennizzo.

Massime di principio

  • L’istanza di accelerazione nel processo penale è una facoltà e, in assenza di un’effettiva capacità di accelerare il procedimento, la sua mancata presentazione non può costituire condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione per irragionevole durata.
  • La mancata presentazione dell’istanza di accelerazione può essere valutata, al più, nella determinazione dell’ammontare dell’indennizzo, quale eventuale indice di carenza o non serietà dell’interesse della parte alla prosecuzione del processo; non può trasferire sulla parte la responsabilità per il superamento della durata ragionevole.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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