Cassazione Penale, Sentenza n. 39782/2025 del 10/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'assoluzione pronunciata dal GUP del Tribunale di Chieti (sentenza n. 63/02.04.2025) per il reato di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose: il PM deduceva che il GUP avesse errato nel ritenere che, ratione temporis, la previgente fattispecie di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, R.D. 267/1942 sanzionasse solo la causazione del "fallimento" in senso formale (provvedimento giudiziale) e non il dissesto economico, mentre la giurisprudenza e la continuità normativa impongono che il termine "fallimento" vada inteso sostanzialmente come dissesto/insolvenza. Il PM contestava quindi la dichiarazione di non punibilità della condotta di Serafini, che era stato contestato di aver aggravato il dissesto della società Sistema s.r.l.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto fondata, dal punto di vista dogmatico, la censura sulla continuità normativa (ossia che l'art. 223 R.D. 267/1942 va inteso già in senso sostanziale — "dissesto" — e che la riforma d.lgs. 14/2019 non ha innovato la fattispecie), ma ha comunque disatteso il ricorso perché il Procuratore ha censurato solo tale profilo giuridico senza impugnare le ulteriori e autonome motivazioni di merito poste a fondamento dell'assoluzione (assenza comprovata, secondo il GUP, dell'elemento soggettivo del reato; valutazioni sulla strumentalità delle operazioni alla tutela dei rapporti di lavoro; anche contestazione che ulteriori perdite non sarebbero state causate dal Serafini). Poiché tali ulteriori ratio decidendi sono autonome e non state contestate, l'annullamento non è stato disposto e l'assoluzione è stata confermata.
Norme richiamate
R.D. 267/1942, art. 223, comma 2, n. 2
La Corte conferma che il termine "fallimento", nella previgente disposizione, va inteso in senso sostanziale come riferimento allo stato di dissesto/insolvenza economico-finanziario cagionato dalle operazioni dolose; quindi vi è continuità con la nozione di "dissesto" adottata dal d.lgs. 14/2019.
D.lgs. 14/2019, art. 329, comma 2, lett. b)
La sostituzione del termine "fallimento" con "dissesto" non ha introdotto una nuova fattispecie penale ma ha allineato la formulazione legislativa alla consolidata interpretazione giurisprudenziale; la riforma è in continuità sostanziale con la previgente disciplina.
R.D. 267/1942, art. 216
Distinzione tra il "fallimento" in senso formale (provvedimento giurisdizionale richiamato dall'art. 216) e il "fallimento" in senso sostanziale (dissesto) richiamato dall'art. 223; la sentenza precisa che l'evento penalmente rilevante è lo stato di dissesto, non l'atto giudiziale.
Codice penale, art. 41
Il nesso di causalità va valutato con la regola dell'equivalenza delle cause: è sufficiente che la condotta abbia concorso in modo non meramente occasionale all'evento (anche solo aggravamento del dissesto).
Codice penale, art. 2
Principio di legalità invocato dal ricorrente in relazione all'applicazione della legge penale nel tempo; la Corte richiama la continuità normativa per evitare effetti innovativi che inciderebbero sul principio di legalità.
Legge delega 155/2017, art. 2, comma 1, lett. a)
Richiamata per mostrare l'intento del legislatore di sostituire terminologia ("fallimento" -> "liquidazione giudiziale"/"dissesto") garantendo la continuità delle fattispecie criminose.
Massime di principio
- La dicotomia terminologica "fallimento" vs "dissesto" deve essere letta sostanzialmente: nelle fattispecie penali pre-riforma il riferimento al "fallimento" va inteso come riferimento allo stato di dissesto/insolvenza economica, non come esclusivo riferimento al provvedimento giudiziale.
- La riforma del 2019 (d.lgs. 14/2019) non ha creato una nuova fattispecie penale rispetto all'art. 223 R.D. 267/1942, ma ha solo specificato lessicalmente l'evento (dissesto) già interpretato dalla giurisprudenza; pertanto, per fatti anteriori all'entrata in vigore della riforma si può comunque ravvisare responsabilità per causazione del dissesto.
- Ai fini della responsabilità per bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose è sufficiente che la condotta abbia concorso in modo non meramente occasionale al dissesto; anche l'aggravamento di un dissesto preesistente può integrare il reato, purché sussista un apporto eziologico significativo.
- In processi di legittimità, per ottenere l'annullamento di una sentenza basata su più rationes decidendi autonome, il ricorrente deve censurare tutte le autonome motivazioni decisive: la Cassazione può rigettare il ricorso anche se riconosce un vizio giuridico, quando permangono altre autonome ed insindacate cause di assoluzione.
- Nella valutazione dell'elemento soggettivo (dolo) rilevano le circostanze organizzative e di indirizzo della gestione (es. direttive della controllante o dell'ente pubblico proprietario) e la finalità delle operazioni (tutela dei rapporti di lavoro, riduzione dell'indebitamento verso terzi): tali elementi possono escludere il dolo necessario per la fattispecie.
- Quando si affrontano profili di successione di norme penali nel tempo, va sempre verificata la continuità sostanziale tra le disposizioni per non alterare il principio di legalità; tuttavia, questioni di merito (fatti, nesso causale, elemento soggettivo) restano centrali e autonome rispetto a conformità normativa.
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