Sentenza n. 755/2026 - Latina, Sezione 2
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Latina, II, n. -OMISSIS-, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che imponeva al Comune di consentire l'accesso integrale a documentazione amministrativa e di corrispondere le spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (società ricorrente)
Prevale il privato
La controversia
La società ha agito ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a. lamentando l'inesecuzione di una precedente sentenza del TAR, passata in giudicato e ritualmente notificata. Tale sentenza aveva annullato il diniego parziale di accesso adottato dal Comune e aveva ordinato all'amministrazione di consentire la visione e l'estrazione di copia della documentazione richiamata nella determina di aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico, con relativi allegati integrali, nonché di corrispondere le spese legali e rimborsare il contributo unificato. La ricorrente ha dedotto che il Comune era rimasto completamente inerte. L'amministrazione, benché ritualmente intimata, non si è costituita e non ha fornito alcun elemento comprovante l'esecuzione, anche parziale, della sentenza.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la propria competenza ai sensi dell'art. 113, comma 1, c.p.a. e ammissibile l'azione, essendo stata puntualmente attestata la formazione del giudicato sulla sentenza da eseguire. Ha rilevato che una sentenza passata in giudicato del giudice amministrativo rientra tra i provvedimenti suscettibili di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. a), c.p.a. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché le circostanziate allegazioni della società sull'inerzia comunale non sono state contrastate da alcuna prova o principio di esecuzione. Il Comune è stato ordinato a dare piena esecuzione alla sentenza entro quarantacinque giorni dalla comunicazione o notificazione, mettendo a disposizione l'intera documentazione indicata nella pronuncia ottemperanda secondo le modalità ivi stabilite e pagando gli importi liquidati a titolo di spese legali. È stato nominato, per l'eventuale persistente inottemperanza, il Prefetto di Latina o un funzionario da lui delegato quale commissario ad acta, con ulteriore termine di quarantacinque giorni e compenso a carico del Comune, liquidato in euro 1.000,00 salvo conguaglio. In ragione della prolungata inerzia dell'amministrazione, il TAR ha disposto la trasmissione della sentenza e del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, con rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. a) c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente l'esecuzione mediante giudizio di ottemperanza delle sentenze passate in giudicato del giudice amministrativo rimaste ineseguite.
art. 113, comma 1, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Fondamento della competenza del TAR che ha pronunciato la sentenza da eseguire a conoscere dell'azione di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Disciplina processuale applicata al giudizio di ottemperanza e ai poteri del giudice, inclusa la nomina del commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando l'obbligo di esecuzione deriva da una sentenza del giudice amministrativo passata in giudicato, purché il giudicato sia documentalmente attestato.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione da parte dell'amministrazione intimata, unita alle puntuali allegazioni del ricorrente sull'inerzia e all'assenza di qualsiasi prova di esecuzione, consente di accertare l'inadempimento dell'obbligo conformativo e di ordinare l'integrale esecuzione della pronuncia.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine perentorio e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato ad attivarsi su istanza dell'interessato in caso di inutile decorso del termine, ponendo il relativo compenso a carico dell'amministrazione inadempiente.
- La prolungata inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di una sentenza passata in giudicato può giustificare la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per gli accertamenti e le valutazioni di competenza.
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