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Sentenza

Sentenza n. 755/2026 - Latina, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Latina, II, n. -OMISSIS-, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202501110

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che imponeva al Comune di consentire l'accesso integrale a documentazione amministrativa e di corrispondere le spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (società ricorrente)

Prevale il privato

La controversia

La società ha agito ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a. lamentando l'inesecuzione di una precedente sentenza del TAR, passata in giudicato e ritualmente notificata. Tale sentenza aveva annullato il diniego parziale di accesso adottato dal Comune e aveva ordinato all'amministrazione di consentire la visione e l'estrazione di copia della documentazione richiamata nella determina di aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico, con relativi allegati integrali, nonché di corrispondere le spese legali e rimborsare il contributo unificato. La ricorrente ha dedotto che il Comune era rimasto completamente inerte. L'amministrazione, benché ritualmente intimata, non si è costituita e non ha fornito alcun elemento comprovante l'esecuzione, anche parziale, della sentenza.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente la propria competenza ai sensi dell'art. 113, comma 1, c.p.a. e ammissibile l'azione, essendo stata puntualmente attestata la formazione del giudicato sulla sentenza da eseguire. Ha rilevato che una sentenza passata in giudicato del giudice amministrativo rientra tra i provvedimenti suscettibili di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. a), c.p.a. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché le circostanziate allegazioni della società sull'inerzia comunale non sono state contrastate da alcuna prova o principio di esecuzione. Il Comune è stato ordinato a dare piena esecuzione alla sentenza entro quarantacinque giorni dalla comunicazione o notificazione, mettendo a disposizione l'intera documentazione indicata nella pronuncia ottemperanda secondo le modalità ivi stabilite e pagando gli importi liquidati a titolo di spese legali. È stato nominato, per l'eventuale persistente inottemperanza, il Prefetto di Latina o un funzionario da lui delegato quale commissario ad acta, con ulteriore termine di quarantacinque giorni e compenso a carico del Comune, liquidato in euro 1.000,00 salvo conguaglio. In ragione della prolungata inerzia dell'amministrazione, il TAR ha disposto la trasmissione della sentenza e del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, con rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. a) c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente l'esecuzione mediante giudizio di ottemperanza delle sentenze passate in giudicato del giudice amministrativo rimaste ineseguite.

  • art. 113, comma 1, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Fondamento della competenza del TAR che ha pronunciato la sentenza da eseguire a conoscere dell'azione di ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Disciplina processuale applicata al giudizio di ottemperanza e ai poteri del giudice, inclusa la nomina del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando l'obbligo di esecuzione deriva da una sentenza del giudice amministrativo passata in giudicato, purché il giudicato sia documentalmente attestato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione da parte dell'amministrazione intimata, unita alle puntuali allegazioni del ricorrente sull'inerzia e all'assenza di qualsiasi prova di esecuzione, consente di accertare l'inadempimento dell'obbligo conformativo e di ordinare l'integrale esecuzione della pronuncia.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine perentorio e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato ad attivarsi su istanza dell'interessato in caso di inutile decorso del termine, ponendo il relativo compenso a carico dell'amministrazione inadempiente.
  • La prolungata inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di una sentenza passata in giudicato può giustificare la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per gli accertamenti e le valutazioni di competenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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