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Ordinanza

Ordinanza n. 4819/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento esito della prova preselettiva del concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 200 (duecento) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'Area degli Assistenti, indetto con D.M. 5115/56/BIS pubblicato il 10 febbraio 2025.

Giustizia amministrativa202602124

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Collegio ha ritenuto che le esigenze della ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la definizione del giudizio nel merito, senza adottare una misura cautelare immediata. Ha quindi fissato, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., la successiva udienza pubblica per il 1 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prova preselettiva del concorso pubblico per il reclutamento di 200 unità di personale non dirigenziale del MAECI

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'esito della prova preselettiva del concorso pubblico per titoli ed esami, indetto dal MAECI per il reclutamento di 200 unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato nell'Area degli Assistenti. Il testo dell'ordinanza non specifica i vizi di legittimità dedotti né le contestazioni puntuali rivolte all'esito della prova.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    le esigenze prospettate dalla ricorrente siano tutelabili adeguatamente con la definizione del giudizio nel merito

    Il giudice può fissare la trattazione del merito quando ritiene che le esigenze cautelari siano adeguatamente tutelabili mediante una rapida definizione della controversia, senza concedere una distinta misura cautelare.

Massime di principio

  • Quando le esigenze cautelari dedotte possono essere adeguatamente tutelate attraverso la sollecita definizione del giudizio nel merito, il giudice amministrativo può fissare la trattazione in udienza pubblica ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza adottare una misura cautelare immediata e compensando, se ritenuto opportuno, le spese della fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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