Circolare numero 108 del 25-07-2019
Si forniscono le istruzioni operative relative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e la FEDERAZIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONE MEDITERRANEA PENSIONATI (F.N.A.M.P. - A.M.P.I.), per la riscossione dei contributi sindacali su prestazioni temporanee.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata il 17 giugno 2019 tra INPS e l’organizzazione sindacale F.N.A.M.P.-A.M.P.I. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee. Vengono indicati i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità telematiche di presentazione, la revoca, le aliquote del contributo sindacale, le regole di fornitura dati e i rapporti finanziari con le relative spese a carico dell’organizzazione. Sono inoltre disciplinate le clausole di salvaguardia, i casi di recesso o risoluzione della convenzione, il codice INPS assegnato e le istruzioni contabili per la rilevazione delle operazioni.
Convenzione INPS-F.N.A.M.P.-A.M.P.I. per la riscossione dei contributi sindacali su prestazioni temporanee
Convenzione INPS-F.N.A.M.P.-A.M.P.I. per la riscossione dei contributi sindacali
La circolare disciplina la convenzione stipulata tra INPS e la Federazione Nazionale Associazione Mediterranea Pensionati (F.N.A.M.P. - A.M.P.I.) per la trattenuta e il riversamento dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee. Il testo definisce i soggetti interessati, le modalità di delega e revoca, la misura del contributo, gli adempimenti informativi e contabili, nonché le regole di responsabilità, recesso e risoluzione.
Durata della convenzione e facoltà di recesso
La convenzione è stata sottoscritta il 17 giugno 2019 sulla base dello schema approvato con Determinazione presidenziale n. 48 del 3 maggio 2018. Ha validità fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile su richiesta dell’organizzazione sindacale, da trasmettere via PEC almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della richiesta, alla data di scadenza la convenzione perde efficacia e l’INPS interrompe il servizio di riscossione senza ulteriori comunicazioni.
Resta ferma la facoltà di ciascuna parte di recedere mediante apposita comunicazione scritta inviata all’altra parte tramite PEC.
Soggetti che possono rilasciare la delega
Possono aderire al meccanismo di trattenuta, mediante delega personale volontaria, i titolari di:
- trattamenti di mobilità in corso di pagamento;
- NASpI;
- DIS-COLL;
- disoccupazione speciale;
- trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
- sussidi per lavori socialmente utili.
Modalità di rilascio e presentazione della delega
L’autorizzazione alla trattenuta avviene con trasmissione telematica di una delega all’INPS. La delega deve essere rilasciata con il modulo predisposto dall’Istituto e deve contenere espressamente:
- la misura del contributo sindacale;
- le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/03.
La delega deve essere sottoscritta dal titolare della prestazione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
La delega alla riscossione della quota associativa è inserita nel modello INPS di richiesta della prestazione e deve indicare la sigla dell’organizzazione sindacale beneficiaria. Deve inoltre essere allegata copia di un documento d’identità in corso di validità del delegante.
Per le prestazioni temporanee erogate per periodi superiori all’anno, l’organizzazione sindacale può presentare la delega anche successivamente alla richiesta della prestazione, secondo le modalità stabilite dall’Istituto, sempre con allegata copia del documento d’identità valido.
Conservazione della documentazione
L’organizzazione sindacale deve conservare l’originale della delega sottoscritta e la copia del documento d’identità, nel rispetto della normativa sulla conservazione sostitutiva e fino ai termini ordinari di prescrizione. La conservazione deve garantire identificazione certa del soggetto che ha formato il documento, integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e adeguate misure di sicurezza.
Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, spetta al datore di lavoro comunicare i dati delle deleghe rilasciate dai lavoratori e conservare la relativa documentazione.
Revoca della delega
Il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’organizzazione sindacale; pertanto, le comunicazioni relative a tale rapporto devono essere rivolte all’organizzazione stessa.
L’associato può comunque comunicare direttamente all’INPS la revoca della delega per la riscossione della quota associativa, indicando:
- l’organizzazione sindacale revocata;
- gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità.
L’INPS elabora la richiesta nel più breve tempo possibile e comunica la revoca all’organizzazione competente.
Se perviene una nuova delega quando è già attiva una delega a favore di altra organizzazione sindacale, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente. Anche in questo caso, la revoca deve contenere l’indicazione dell’organizzazione revocata e gli estremi del documento di riconoscimento del revocante.
L’organizzazione che acquisisce contestualmente revoca e nuova delega deve conservare gli originali e la copia del documento d’identità secondo le modalità previste per la conservazione documentale. Nei casi di pagamento diretto INPS delle integrazioni salariali, revoca e nuova delega devono essere consegnate al datore di lavoro, che provvede alla comunicazione all’Istituto e alla conservazione degli originali.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale, da indicare nel testo della delega, è determinato in percentuale sull’importo lordo della prestazione:
- 4% per NASpI;
- 2% per DIS-COLL;
- 4% per CIG;
- 2% per i restanti trattamenti, ossia trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidi per lavori socialmente utili.
Fornitura dei dati e gestione delle informazioni
Nell’applicazione "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig", accessibile dai servizi online del sito istituzionale, l’INPS mette a disposizione dell’organizzazione sindacale:
- gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con dati anagrafici e importo;
- l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore della medesima organizzazione.
Attraverso la stessa applicazione l’Istituto trasmette anche:
- le fatture relative al costo dei servizi;
- eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.
La consultazione e il prelievo dei dati devono rispettare le norme di sicurezza stabilite dall’Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’Istituto sono disciplinate dagli articoli 6 e 8 della convenzione; i relativi adempimenti sono gestiti a livello centrale tra Direzione generale e organizzazione sindacale.
L’INPS versa all’organizzazione sindacale l’importo delle trattenute operate, al netto:
- delle spese previste dall’articolo 8 della convenzione;
- di eventuali trattenute già versate e non dovute.
Il pagamento avviene con quattro mandati annuali, nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.
I costi del servizio di riscossione dei contributi sindacali sono stati fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018. Per la convenzione in esame, dal 1° gennaio 2018, è previsto il seguente costo:
- gestione delega: 0,45 euro.
Tutti gli ulteriori oneri inerenti la convenzione restano a carico dell’organizzazione sindacale.
Clausola di salvaguardia, responsabilità e spese legali
Dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra l’iscritto e l’organizzazione sindacale.
L’organizzazione sindacale esonera l’Istituto da ogni responsabilità derivante dai rapporti associativi. In particolare, nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’organizzazione che risulti soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’organizzazione stipulante o di strutture ad essa associate, comprese le ipotesi di pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
Se l’INPS viene convenuto o chiamato in giudizio per controversie attinenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’organizzazione sindacale, quest’ultima deve rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’Istituto, quantificate secondo la normativa vigente sui compensi professionali.
Recesso e risoluzione della convenzione
La convenzione attribuisce all’INPS la facoltà di recedere unilateralmente nei casi in cui:
- sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’organizzazione;
- sorgano contestazioni sul legittimo esercizio dei poteri statutari;
- l’organizzazione perda i requisiti prescritti per legge per accedere alla stipula;
- sopravvengano disposizioni normative o regolamentari che non consentano la revisione o integrazione della convenzione secondo l’articolo 13.
Prima di recedere, l’Istituto deve comunicare motivatamente l’intenzione di recedere all’organizzazione sindacale. Quest’ultima può trasmettere osservazioni, eventualmente corredate da documentazione, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione. Nei 30 giorni successivi l’INPS comunica se procede al recesso, motivando il mancato accoglimento delle osservazioni, oppure se decide di non recedere.
La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., quando:
- disposizioni normative o regolamentari rendano impossibile la prosecuzione;
- emergano pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
La risoluzione opera nel momento in cui l’INPS comunica all’organizzazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. Tutte le comunicazioni devono avvenire via PEC.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla convenzione è stato assegnato il codice INPS 10 29.
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei relativi versamenti a favore della F.N.A.M.P. - A.M.P.I. sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25720: imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
- GPA35720: accredito all’organizzazione sindacale dei contributi associativi;
- GPA11720: rilevazione del debito verso l’organizzazione sindacale.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione, da trattenere sulle somme da versare all’organizzazione, vanno imputati al conto GPA24042.
Le rimesse a favore dell’organizzazione sindacale sono effettuate con le consuete procedure di pagamento accentrato, con contestuale rilevazione contabile. L’allegato n. 2 descrive le variazioni apportate al piano dei conti.
Punti principali
Sottoscrizione e durata della convenzione
La convenzione tra INPS e F.N.A.M.P.-A.M.P.I. è stata sottoscritta il 17 giugno 2019 sulla base dello schema approvato con Determinazione presidenziale n. 48 del 3 maggio 2018. Ha validità fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile su richiesta dell’organizzazione sindacale da inviare via PEC almeno sei mesi prima della scadenza. In assenza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente; resta comunque possibile il recesso di ciascuna parte con comunicazione scritta via PEC.
Soggetti abilitati a rilasciare la delega
Possono rilasciare la delega volontaria per la trattenuta dei contributi associativi i titolari di trattamenti di mobilità in pagamento, di NASpI, DIS-COLL, disoccupazione speciale, trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e sussidi per lavori socialmente utili.
Modalità di rilascio e presentazione della delega
La delega è trasmessa telematicamente all’INPS mediante l’apposito modulo predisposto dall’Istituto, nel quale devono essere indicati la misura del contributo e le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/03. La delega deve essere sottoscritta dal titolare della prestazione e corredata dagli estremi di un documento di riconoscimento valido. La sigla dell’organizzazione sindacale beneficiaria deve risultare nel modello INPS relativo alla richiesta di prestazione; per prestazioni temporanee di durata superiore all’anno la delega può essere presentata anche successivamente, secondo le specifiche modalità dell’Istituto, con allegata copia del documento d’identità valido.
Conservazione della documentazione
L’organizzazione sindacale deve custodire l’originale della delega e la copia del documento d’identità, secondo le regole di conservazione sostitutiva e fino ai termini ordinari di prescrizione, per consentire eventuali verifiche INPS. La conservazione deve garantire identificazione del soggetto che ha creato il documento, integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e rispetto delle norme di sicurezza. Nei casi di pagamento diretto INPS dei trattamenti di integrazione salariale, la comunicazione dei dati delle deleghe e la conservazione della documentazione spettano al datore di lavoro.
Revoca della delega e nuova delega
Il rapporto associativo resta esclusivamente tra associato e organizzazione sindacale, ma l’associato può revocare la delega comunicandolo direttamente all’INPS, con indicazione dell’organizzazione revocata e degli estremi di un documento valido. La nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente. L’INPS elabora la richiesta e informa l’organizzazione competente. In caso di revoca contestuale a nuova delega, l’organizzazione deve conservare entrambi gli originali e la copia del documento; nei casi di pagamento diretto INPS l’adempimento ricade sul datore di lavoro.
Misura del contributo sindacale
Il contributo è parametrato all’importo lordo della prestazione e viene indicato nel testo della delega. Le percentuali previste sono: 4% per NASpI, 2% per DIS-COLL, 4% per CIG e 2% per i restanti trattamenti (disoccupazione speciale, mobilità e sussidi per lavori socialmente utili).
Fornitura dei dati e comunicazioni
Nell’applicazione online "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig" l’INPS rende disponibili all’organizzazione gli elenchi dei soggetti per i quali è stata operata la trattenuta, con dati anagrafici e importi, nonché l’elenco dei pagamenti telematici eseguiti a favore dell’organizzazione. Tramite la stessa applicazione l’Istituto invia anche le fatture per il costo dei servizi e le comunicazioni relative alla convenzione. Consultazione e prelievo dei dati devono avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza dell’Istituto e del Garante per la protezione dei dati personali.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 8 della convenzione, con adempimenti gestiti a livello centrale tra Direzione generale e organizzazione sindacale. L’INPS versa le trattenute operate, al netto delle spese e di eventuali somme già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. I costi del servizio sono stati fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018; per la gestione della delega è previsto un costo di 0,45 euro, a carico dell’organizzazione sindacale, che sopporta anche ogni altro onere inerente la convenzione.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione sindacale. L’organizzazione esonera l’Istituto da responsabilità per controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega e, se soccombente, deve rimborsare all’interessato la trattenuta operata. L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, anche se relativi a procedure in corso o già eseguite alla data di stipula. L’organizzazione deve rimborsare all’Istituto le spese legali sostenute quando l’INPS sia convenuto o chiamato in giudizio per controversie connesse ai rapporti tra associati e organizzazione.
Recesso e risoluzione della convenzione
L’INPS può recedere unilateralmente in presenza di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o se sopravvengono norme che impediscano la revisione o integrazione della convenzione. Prima del recesso, l’Istituto deve comunicare motivatamente l’intenzione di recedere; l’organizzazione può presentare osservazioni entro 30 giorni. Nei 30 giorni successivi l’INPS comunica se recede o se non procede. La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., se norme successive rendono impossibile la prosecuzione o se emergono pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto. Tutte le comunicazioni avvengono via PEC.
Codice INPS e contabilità
Il codice INPS assegnato alla convenzione è 10 29. Ai fini contabili sono istituiti i conti GPA25720, GPA35720 e GPA11720 per imputazione, accredito e rilevazione del debito verso l’organizzazione sindacale; il rimborso spese per il servizio di esazione è imputato al conto GPA24042. Le rimesse avvengono con le consuete procedure di pagamento accentrato e con contestuale rilevazione contabile. L’allegato n. 2 descrive le variazioni al piano dei conti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 25 lug 2019Circolare numero 106 del 25-07-2019
- Circolare · 25 lug 2019Circolare numero 107 del 25-07-2019
- Circolare · 24 lug 2019Circolare numero 105 del 24-07-2019
- Circolare · 26 lug 2019Circolare numero 112 del 26-07-2019
- Circolare · 26 lug 2019Circolare numero 111 del 26-07-2019
- Circolare · 26 lug 2019Circolare numero 110 del 26-07-2019
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →