Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 106 del 25-07-2019

Con la presente circolare si forniscono indicazioni per l’applicazione della disciplina del nuovo istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione e del diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studio universitari da valutare nel sistema contributivo. Si illustra altresì la facoltà per i fondi di solidarietà di provvedere al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il diritto a pensione, riscattabili o ricongiungibili e precedenti all’accesso ai fondi di solidarietà.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare sostituisce la n. 36/2019 e recepisce le modifiche introdotte dalla legge di conversione n. 26/2019 al D.L. n. 4/2019. Vengono disciplinati il nuovo riscatto dei periodi non coperti da contribuzione ("pace contributiva"), il diverso calcolo dell’onere per i corsi universitari da valutare nel sistema contributivo, il ruolo dei fondi di solidarietà bilaterali nel finanziamento di riscatti/ricongiunzioni e la relativa copertura finanziaria. Sono indicati soggetti ammessi, condizioni, limiti temporali, modalità di domanda, pagamento, effetti pensionistici e profili contabili.

Riscatto periodi senza contribuzione, riscatto laurea contributivo, fondi di solidarietà e copertura oneri

Riscatto di periodi non coperti da contribuzione, riscatto laurea contributivo e fondi di solidarietà

La circolare aggiorna e sostituisce integralmente la n. 36/2019, recependo le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 26/2019 al decreto-legge n. 4/2019. Il documento illustra in modo sistematico la disciplina del nuovo riscatto dei periodi privi di contribuzione, il nuovo criterio di calcolo dell’onere per il riscatto dei corsi universitari da valutare nel sistema contributivo, le regole sui fondi di solidarietà bilaterali e la copertura finanziaria degli oneri.

Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione: ambito soggettivo

La facoltà di riscatto prevista dall’articolo 20, commi 1-5, è riconosciuta agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. È però richiesto che il soggetto sia privo di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non sia già titolare di un trattamento pensionistico diretto.

La condizione dell’iscrizione si considera soddisfatta in presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione in cui si esercita il riscatto, versato prima della domanda. La circolare chiarisce inoltre che l’eventuale acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996 comporta l’annullamento d’ufficio del riscatto, con restituzione dell’onere senza interessi.

Durata riscattabile e delimitazione temporale

Il periodo riscattabile è pari al massimo a cinque anni, anche non continuativi, e deve collocarsi dopo il 31 dicembre 1995 e prima del 29 gennaio 2019. La legge di conversione ha modificato il criterio di individuazione del periodo, sostituendo il riferimento alla data del primo e dell’ultimo contributo con quello all’anno del primo e dell’ultimo contributo accreditato. Ne deriva che il periodo da riscattare può anche essere anteriore al primo contributo o successivo all’ultimo, purché rientri nel medesimo anno di riferimento e comunque nell’intervallo 1° gennaio 1996 - 28 gennaio 2019.

Per individuare il primo e l’ultimo contributo rilevano soltanto le gestioni indicate dalla norma; restano escluse le Casse professionali e i regimi esteri. La facoltà può essere esercitata in una qualsiasi delle gestioni in cui l’interessato sia iscritto, senza necessità che primo e ultimo contributo siano nella stessa gestione.

Il periodo riscattabile deve inoltre essere completamente privo di contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto non solo nella gestione interessata, ma in qualunque forma di previdenza obbligatoria, compresi i regimi UE e convenzionati. Non è consentito usare questo istituto per coprire periodi di lavoro soggetti a obbligo contributivo, anche se i contributi siano prescritti; in tali casi restano applicabili gli ordinari istituti di regolarizzazione o la costituzione di rendita vitalizia.

La legge di conversione ha infine stabilito che i periodi oggetto di riscatto sono parificati a periodi di lavoro.

Effetti pensionistici e calcolo dell’onere

L’anzianità contributiva derivante dal riscatto è utile sia per il diritto sia per la misura della pensione. Poiché la facoltà è riservata a soggetti privi di anzianità al 31 dicembre 1995, i periodi riscattati devono essere valutati necessariamente con il sistema contributivo.

L’onere è quindi determinato con il metodo percentuale dell’articolo 2, comma 5, del D.lgs n. 184/1997, applicando l’aliquota di finanziamento vigente alla data della domanda nella gestione interessata. La base imponibile è la retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla domanda, rapportata al periodo da riscattare. La rivalutazione del montante decorre dalla data della domanda.

Presentazione della domanda e soggetti legittimati

La domanda può essere presentata dal diretto interessato, dal superstite o, entro il secondo grado, da parente o affine. Per i lavoratori del settore privato può presentarla anche il datore di lavoro, destinando a tal fine i premi di produzione spettanti al lavoratore. Nei casi di presentazione da parte di terzi o del datore di lavoro è necessario il consenso del soggetto interessato; in assenza di adesione la domanda è irricevibile.

La domanda è ammessa soltanto in via telematica, tramite:

  • servizi web dell’Istituto con PIN dispositivo, SPID di livello almeno 2 o CNS;
  • Contact Center multicanale;
  • patronati e intermediari dell’Istituto.

Per le domande presentate dal datore di lavoro o da parenti/affini, in attesa dell’implementazione della procedura telematica, deve essere utilizzato il modulo allegato alla circolare.

La presentazione è limitata al triennio 2019-2021: la domanda può essere inoltrata dal 29 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021.

Regime fiscale e modalità di pagamento

L’onere può essere versato in unica soluzione oppure in rate mensili di importo non inferiore a 30 euro, senza interessi. Il numero massimo di rate è pari a 120, in seguito alla modifica introdotta dalla legge di conversione. Al saldo dell’onere viene accreditato il periodo riscattato; in caso di interruzione della rateizzazione è comunque riconosciuto il periodo corrispondente alla somma effettivamente versata.

La rateizzazione non è ammessa quando i contributi da riscatto servono per la liquidazione immediata di una pensione diretta o indiretta oppure quando sono determinanti per l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria; se tali circostanze sopravvengono nel corso della dilazione, la somma residua deve essere versata in unica soluzione.

La circolare richiama la normativa generale per i termini di versamento, l’accettazione dell’onere e la gestione dei ritardi. Nei regimi dei dipendenti pubblici, quando il riscatto è esercitato da superstite, datore di lavoro o parenti/affini entro il secondo grado, le modalità di versamento tramite F24 saranno definite nel relativo provvedimento.

Istruzioni contabili

Per la contabilizzazione degli oneri di riscatto sono richiamati e adeguati numerosi conti del piano dei conti, tutti riferiti ai valori di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione ex articolo 20, commi 1-5, del D.L. n. 4/2019 convertito. La circolare riporta l’elenco dei conti interessati e rinvia all’allegato con le variazioni del piano dei conti.

Riscatto dei corsi universitari di studi: nuovo criterio per il sistema contributivo

Il comma 6 dell’articolo 20 ha introdotto nell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997 il comma 5-quater, che consente di determinare l’onere del riscatto dei periodi di studio da valutare nel sistema contributivo in base a un contributo annuo pari al minimale imponibile annuo di cui alla legge n. 233/1990 moltiplicato per l’aliquota di computo AGO vigente alla data della domanda.

La legge di conversione ha eliminato il limite dei 45 anni: dal 30 marzo 2019 la nuova modalità è applicabile indipendentemente dall’età del richiedente, restando fermi gli ulteriori requisiti. La disciplina riguarda solo i periodi del corso di studi che ricadono nel sistema contributivo della futura pensione.

La circolare sottolinea che il comma 5-quater non istituisce una nuova tipologia di riscatto, ma soltanto un diverso criterio di calcolo alternativo a quello ordinario. Le domande continuano a essere presentate secondo le modalità già in uso.

Alternatività dei criteri e casistiche operative

Per i periodi di corso di studi collocati nel sistema contributivo, l’interessato può scegliere tra:

  • il criterio del comma 5 dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, fondato sulla retribuzione degli ultimi dodici mesi e sull’aliquota di finanziamento;
  • il criterio del comma 5-quater, fondato sul minimale annuo e sull’aliquota di computo.

Quando il corso di studi si colloca in parte nel sistema retributivo e in parte in quello contributivo, l’onere è determinato sommando:

  • per i periodi retributivi, il metodo della riserva matematica;
  • per i periodi contributivi, uno dei due criteri alternativi sopra indicati.

Resta fermo che non è possibile rideterminare un riscatto già perfezionato con pagamento integrale dell’onere sulla base di un criterio alternativo. Se è in corso una rateizzazione, è possibile interromperla, ottenere l’accredito del periodo corrispondente a quanto già versato e presentare una nuova domanda per il periodo residuo. Se il riscatto non è ancora perfezionato, la domanda può essere ritirata e ripresentata, assumendo come rilevante la nuova data di domanda.

Chiarimenti sull’efficacia pensionistica

La circolare precisa che il comma 5-quater non modifica la natura e gli effetti tipici del riscatto. In particolare, i periodi riscattati con il nuovo criterio hanno la medesima valenza ai fini pensionistici dei periodi riscattati ai sensi dei commi 5 e 5-bis dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, anche se il comma 5-ter non è stato formalmente aggiornato.

Non osta all’esercizio della facoltà la presenza di contribuzione anteriore al 1° gennaio 1996. Il documento conferma inoltre che il criterio del comma 5-quater è applicabile solo ai periodi di studio che ricadono nel sistema contributivo e non incide sulle altre ipotesi di riscatto disciplinate dalla normativa vigente.

Fondi di solidarietà bilaterali

L’articolo 22, comma 3, del D.L. n. 4/2019 prevede che i fondi di solidarietà di cui al D.lgs n. 148/2015 versino gli oneri relativi a periodi riscattabili o ricongiungibili, utili per il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, anteriori all’accesso al fondo. Tali oneri sono a carico dei datori di lavoro e costituiscono specifica fonte di finanziamento con destinazione vincolata; i versamenti sono deducibili secondo la normativa vigente.

L’intervento è collegato all’accesso alla prestazione straordinaria di sostegno al reddito nei processi di esodo. Possono esserne destinatari sia i lavoratori che maturano i requisiti senza ricorrere a riscatto o ricongiunzione, sia quelli che li raggiungono proprio grazie a tali operazioni. La circolare segnala anche che il riscatto o la ricongiunzione possono determinare il diritto immediato a pensione, con conseguente esclusione dell’assegno straordinario.

Sono attivabili tutte le tipologie di riscatto e ricongiunzione previste dalla legge e utili ai fini della pensione anticipata o di vecchiaia, in base alla posizione previdenziale del lavoratore. Restano esclusi i riscatti che rilevano solo ai fini della misura del trattamento pensionistico, come quelli del part-time orizzontale già utili per il diritto. La circolare rinvia a successive istruzioni operative.

Copertura finanziaria

La legge di conversione ha incrementato il Fondo per interventi strutturali di politica economica di 1,3 milioni di euro per il 2024, 17,6 milioni per il 2025, 31,8 milioni per il 2026, 26,9 milioni per il 2027 e 22 milioni annui dal 2028.

Il comma 6-ter individua la copertura degli oneri derivanti dal comma 5 e dal nuovo comma 6-bis, specificando le quote finanziate mediante riduzione del Fondo e quelle coperte con le maggiori entrate derivanti dalla disciplina del riscatto dei periodi non coperti da contribuzione.

Punti principali

Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione

La facoltà è riservata agli iscritti all’AGO, alle forme sostitutive ed esclusive, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non titolari di pensione. Il periodo riscattabile è fino a 5 anni, anche non continuativi, tra il 1° gennaio 1996 e il 28 gennaio 2019; deve essere privo di contribuzione e non riferito ad attività lavorativa soggetta ad obbligo contributivo. Il riscatto produce effetto utile sia per il diritto sia per la misura della pensione, è calcolato col sistema contributivo e la domanda è proponibile solo dal 29 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021. Il pagamento può avvenire in unica soluzione o fino a 120 rate mensili senza interessi.

Domanda, soggetti legittimati ed effetti fiscali

La domanda può essere presentata dall’interessato, dal superstite o, entro il secondo grado, da parente/affine; per i lavoratori privati può presentarla anche il datore di lavoro destinando premi di produzione. È necessario il consenso del beneficiario nei casi di presentazione da parte di terzi, pena l’irricevibilità. L’istanza si presenta telematicamente tramite web, Contact Center o patronati/intermediari; in attesa dell’implementazione per alcuni soggetti, è previsto un modulo cartaceo allegato. L’onere versato è detraibile al 50% in cinque quote annuali per i privati o deducibile, nei casi del datore di lavoro, secondo le regole fiscali richiamate.

Riscatto laurea nel sistema contributivo

Per il riscatto dei corsi universitari da valutare nel sistema contributivo, la legge di conversione ha eliminato il limite anagrafico dei 45 anni: dal 30 marzo 2019 la nuova modalità di calcolo dell’onere è applicabile indipendentemente dall’età, purché siano presenti gli altri requisiti. Il costo è pari, per ogni anno riscattato, al minimale annuo ex legge n. 233/1990 moltiplicato per l’aliquota di computo AGO vigente alla domanda; la disciplina vale solo per i periodi che ricadono nel sistema contributivo della futura pensione. La circolare precisa che non si tratta di una nuova tipologia di riscatto, ma di un diverso criterio di calcolo alternativo a quello ordinario del comma 5 e non cumulabile con rideterminazioni successive dopo il perfezionamento del riscatto.

Fondi di solidarietà bilaterali e finanziamento

I fondi di solidarietà bilaterali devono versare gli oneri per periodi riscattabili o ricongiungibili antecedenti all’accesso ai fondi, utili per il diritto a pensione anticipata o di vecchiaia. I versamenti costituiscono fonte specifica di finanziamento e sono deducibili; l’intervento mira anche a favorire l’accesso all’assegno straordinario per il sostegno al reddito nei processi di esodo. La circolare chiarisce che sono esclusi i riscatti utili solo alla misura della pensione e rinvia a successive istruzioni operative.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.