Circolare numero 105 del 24-07-2019
Con la presente circolare si forniscono indicazioni per l’applicazione della disciplina concernente la facoltà per i Fondi di solidarietà bilaterali di provvedere al versamento degli oneri correlati a periodi utili per il diritto a pensione, riscattabili o ricongiungibili e precedenti all’accesso ai fondi di solidarietà. INDICE Premessa Esercizio, da parte dei datori di lavoro, della facoltà di riscatto e di ricongiunzione di periodi utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, precedenti all’accesso ai Fondi di solidarietà Modalità di presentazione della domanda di riscatto e di ricongiunzione Istruzioni operative per le Strutture territoriali Modalità di pagamento 6. Istruzioni contabili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’applicazione dell’art. 22, comma 3, del D.L. n. 4/2019, come convertito dalla L. n. 26/2019, che consente ai Fondi di solidarietà di versare, a carico e previo finanziamento dei datori di lavoro, la contribuzione correlata a periodi riscattabili o ricongiungibili precedenti all’accesso ai Fondi. Le istruzioni riguardano finalità, soggetti interessati, presentazione delle domande, condizioni di efficacia dell’operazione, modalità di pagamento e riflessi contabili. L’intervento è finalizzato a favorire l’esodo dei lavoratori e l’accesso alla prestazione straordinaria, con eventuale effetto anche sull’immediata maturazione del diritto a pensione, e si applica ai fondi bilaterali adeguati che prevedano assegni straordinari.
Istruzioni per il riscatto e la ricongiunzione di periodi utili alla pensione a carico dei Fondi di solidarietà
Riscatto e ricongiunzione di periodi utili alla pensione a carico dei Fondi di solidarietà
La circolare fornisce le istruzioni applicative dell’art. 22, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che consente ai Fondi di solidarietà di sostenere, a carico e previo finanziamento dei datori di lavoro, gli oneri di riscatto e ricongiunzione relativi a periodi anteriori all’accesso ai Fondi, utili per il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia. L’intervento si inserisce nelle procedure di gestione degli esodi e si coordina con l’erogazione dell’assegno straordinario.
Quadro normativo e finalità
La disposizione richiamata attribuisce ai Fondi di solidarietà il versamento della contribuzione correlata a periodi riscattabili o ricongiungibili precedenti all’accesso al Fondo, con oneri posti a carico dei datori di lavoro e destinazione vincolata alle finalità previste dalla norma. I versamenti effettuati dai datori di lavoro sono deducibili secondo la normativa vigente.
La finalità dell’istituto è agevolare i processi di esodo e favorire l’accesso alla prestazione straordinaria prevista dall’art. 26, comma 9, lettera b), del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148. Il riscatto o la ricongiunzione possono essere utili sia a ridurre il periodo massimo di permanenza nel Fondo, sia a far maturare direttamente il diritto alla pensione, con conseguente esclusione dell’assegno straordinario.
Ambito soggettivo di applicazione
Le istruzioni si applicano ai fondi bilaterali adeguati, costituiti o in corso di costituzione ai sensi del d.lgs. n. 148/2015, che prevedano l’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito.
I destinatari sono:
- i lavoratori che maturerebbero comunque i requisiti per la prestazione straordinaria anche senza riscatto o ricongiunzione, per i quali tali istituti possono incidere sulla durata della permanenza nel Fondo;
- i lavoratori che raggiungono i requisiti di accesso alla prestazione straordinaria proprio in conseguenza del riscatto o della ricongiunzione;
- i lavoratori per i quali il riscatto o la ricongiunzione determina l’immediata maturazione del diritto a pensione.
Domanda del datore di lavoro e ruolo della struttura territoriale
La facoltà di riscatto o ricongiunzione è esercitata dal datore di lavoro, nell’ambito dell’esodo del lavoratore, pur trattandosi in via ordinaria di una facoltà riferita al diretto interessato. La domanda va presentata con congruo anticipo rispetto alla risoluzione del rapporto di lavoro, e comunque almeno quattro mesi prima, in modo da consentire alle Strutture territoriali di definire tempestivamente l’istanza.
L’efficacia dell’operazione è subordinata a due condizioni essenziali:
- la sottoscrizione dell’accordo di esodo per l’erogazione dell’assegno straordinario di sostegno al reddito;
- la risoluzione del rapporto di lavoro in prossimità del pagamento, in unica soluzione, degli oneri di riscatto e/o ricongiunzione.
Se tali condizioni non si perfezionano, oppure se il lavoratore non consegue i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata entro il periodo massimo di fruizione della prestazione straordinaria, l’operazione è annullata e gli oneri sono restituiti al datore di lavoro senza interessi. In tale ipotesi viene inviata una comunicazione anche al lavoratore. La circolare riserva a successivi provvedimenti le istruzioni operative per la restituzione degli importi divenuti indebiti.
Modalità di presentazione della domanda
In attesa dell’implementazione della procedura telematica, la domanda deve essere presentata dal datore di lavoro presso la Struttura territoriale INPS di residenza del lavoratore beneficiario, utilizzando il modulo allegato alla circolare, disponibile anche sul sito INPS nel percorso "Prestazioni e Servizi" > "Tutti i moduli" > "Assicurato/Pensionato".
Ai fini di una più rapida definizione dell’istanza, la domanda deve essere corredata sin da subito dalla documentazione prevista dalla normativa di riferimento, così da evitare integrazioni istruttorie successive. Il datore di lavoro deve inoltre dichiarare di aver acquisito il consenso del lavoratore, previamente informato delle condizioni dell’operazione, e deve allegare la dichiarazione di consenso debitamente sottoscritta.
Istruttoria e adempimenti delle Strutture territoriali
Le Strutture territoriali INPS, ricevuta la documentazione relativa all’accordo aziendale di esodo, avviano l’istruttoria verificando anzitutto che al datore di lavoro sia stato attribuito il previsto codice di autorizzazione. La Struttura acquisisce anche la lettera di adesione del lavoratore alle previsioni dell’accordo per l’assegno straordinario.
Per le domande riferite alle gestioni dei dipendenti privati, l’operatore inserisce la domanda nella procedura "NPIGPA", associando i dati del lavoratore beneficiario e la matricola del datore di lavoro tramite la funzionalità "Associa Azienda". Per le domande riferite alle gestioni dei dipendenti pubblici, la domanda cartacea è acquisita in procedura "SIN" tramite protocollo web, indicando nel campo "Mittente" il datore di lavoro e nel campo "Titolare" i dati del lavoratore. Le fasi successive seguono le modalità ordinarie fino alla determinazione dell’onere.
Tipologie di riscatto e ricongiunzione ammesse
La norma ha una formulazione ampia e consente ai datori di lavoro di attivare tutte le tipologie di riscatto e ricongiunzione previste dalla legge, purché siano utili ai fini del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia e coerenti con la posizione previdenziale del lavoratore.
Sono invece esclusi i riscatti che incidono soltanto sulla misura della pensione e non sul diritto, come nel caso dei riscatti del periodo di part-time orizzontale già interamente valutabili ai fini del diritto a pensione.
Modalità di pagamento degli oneri
Gli oneri di riscatto e ricongiunzione devono essere versati dai datori di lavoro in unica soluzione.
Per le gestioni dei dipendenti privati, il pagamento può avvenire:
- con bollettino MAV, stampabile online nella sezione "Bollettini" del Portale dei pagamenti INPS, accedendo con codice fiscale del lavoratore beneficiario e numero pratica;
- online tramite PagoPA, con pagamento immediato mediante carta di credito, carta di debito, prepagata oppure addebito in conto, sempre dal Portale dei pagamenti INPS.
La modalità di pagamento tramite gli enti convenzionati "Reti Amiche" è temporaneamente inibita. Dopo l’avvenuto pagamento, la ricevuta intestata all’azienda è consultabile e stampabile nella sezione "Pagamenti effettuati" del medesimo Portale dei pagamenti.
Istruzioni contabili
Per la gestione contabile degli oneri versati dai datori di lavoro privati ai Fondi di solidarietà vengono istituiti appositi conti per la ripartizione delle riscossioni tramite la procedura "Riscatti e Ricongiunzioni", che sarà adeguata di conseguenza. Sono indicati conti distinti per ricongiunzione e riscatto, riferiti alle varie gestioni interessate, sia nella sezione "DARE" sia nella sezione "AVERE".
In particolare, la riscossione degli oneri confluisce preliminarmente nel conto di servizio GPA54061, assistito da SC7/24. I conti già esistenti istituiti con la circolare n. 188/2017 per i Fondi del credito e del credito cooperativo saranno rinominati per adeguarli alla nuova disciplina, che rende operativa la possibilità per i datori di lavoro di attivare le forme di riscatto e ricongiunzione senza limiti di tempo.
Per i trasferimenti economici verso i fondi e le gestioni previdenziali di appartenenza dei lavoratori, la circolare elenca i conti da utilizzare per le varie categorie, tra cui Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Esattorie e Ricevitorie delle Imposte Dirette, personale di volo, Poste Italiane S.p.A., pubblici servizi di trasporto, Ferrovie dello Stato S.p.A., spettacolo, sportivi professionisti e le gestioni pubbliche degli Enti locali, Cassa Stato, Sanitari e Insegnanti.
La circolare segnala infine che saranno fornite specifiche istruzioni contabili per la restituzione degli importi versati nei casi in cui l’operazione venga annullata per mancato perfezionamento delle condizioni previste.
Punti principali
Quadro normativo e finalità
La circolare prende avvio dal D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, e in particolare dall’art. 22, comma 3, che attribuisce ai Fondi di solidarietà il compito di provvedere al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento della pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili prima dell’accesso ai Fondi. La misura è collocata nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo ed è funzionale all’accesso alla prestazione straordinaria prevista dall’art. 26, comma 9, lett. b), del d.lgs. n. 148/2015.
Soggetti destinatari e ambito di applicazione
L’istituto riguarda i fondi bilaterali adeguati, costituiti o in corso di costituzione ai sensi del d.lgs. n. 148/2015, purché prevedano l’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito. Sono destinatari dell’intervento sia i lavoratori che maturerebbero i requisiti per l’assegno straordinario anche senza riscatto o ricongiunzione, sia quelli che li raggiungono proprio grazie a tali istituti. Il riscatto o la ricongiunzione può inoltre determinare l’immediato accesso alla pensione, con esclusione dell’assegno straordinario.
Ruolo del datore di lavoro e condizioni di efficacia
Il datore di lavoro esercita la facoltà di riscatto o ricongiunzione, normalmente riservata all’interessato, con finalità di esodo del lavoratore. L’operazione è efficace solo se accompagnata dalla sottoscrizione dell’accordo di esodo per l’assegno straordinario e dalla risoluzione del rapporto di lavoro, che deve avvenire in prossimità del pagamento in unica soluzione degli oneri. In mancanza di tali condizioni, o se il lavoratore non maturi i requisiti pensionistici entro il periodo massimo di fruizione della prestazione straordinaria, l’operazione viene annullata e gli importi restituiti senza interessi al datore di lavoro, con comunicazione anche al lavoratore.
Presentazione della domanda e documentazione
I datori di lavoro devono presentare le domande con congruo anticipo rispetto alla data di cessazione del rapporto, almeno quattro mesi prima, per consentire la tempestiva istruttoria. In attesa della procedura telematica, la domanda va depositata presso la Struttura territoriale INPS di residenza del lavoratore utilizzando il modulo allegato; va allegata, già in questa fase, la documentazione utile e la dichiarazione di consenso del lavoratore, debitamente sottoscritta. Il datore di lavoro deve inoltre dichiarare di aver acquisito il consenso del lavoratore, informato delle condizioni dell’operazione.
Istruttoria e gestione operativa
Le Strutture territoriali verificano la presenza del codice di autorizzazione attribuito al datore di lavoro e acquisiscono la lettera di adesione del lavoratore all’accordo per l’assegno straordinario. Per le gestioni dei dipendenti privati la domanda viene inserita in procedura "NPIGPA" con associazione della matricola aziendale; per le gestioni dei dipendenti pubblici la domanda cartacea viene acquisita in procedura "SIN" tramite protocollo web, indicando il datore di lavoro nel campo "Mittente" e il lavoratore nel campo "Titolare". Le successive fasi seguono le modalità ordinarie fino alla determinazione dell’onere.
Tipologie ammesse ed esclusioni
La disposizione è formulata in termini generali e consente ai datori di lavoro di attivare tutte le tipologie di riscatto e ricongiunzione previste dalla legge e utili al diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, in relazione alla posizione previdenziale del lavoratore. Restano esclusi i riscatti utili solo alla misura del trattamento pensionistico, come ad esempio il riscatto del part-time orizzontale già interamente valutabile ai fini del diritto a pensione.
Modalità di pagamento
Gli oneri devono essere versati in unica soluzione. Per le gestioni dei dipendenti privati il pagamento avviene tramite MAV, stampabile online dal Portale dei pagamenti, oppure tramite PagoPA con pagamento immediato mediante carta o addebito in conto. Al momento è inibito il pagamento tramite gli enti convenzionati "Reti Amiche". Dopo il versamento è possibile consultare e stampare la ricevuta intestata all’azienda dal Portale dei pagamenti.
Istruzioni contabili e conti istituiti
Per la rilevazione contabile vengono istituiti numerosi conti dedicati alla riscossione degli oneri di riscatto e ricongiunzione versati dai datori di lavoro ai Fondi di solidarietà e alla successiva movimentazione verso le gestioni di appartenenza dei lavoratori. Sono previsti conti specifici per la sezione "DARE" e per la sezione "AVERE", distinti per gestioni private e pubbliche e per tipologia di operazione (riscatto o ricongiunzione). La riscossione affluisce preliminarmente al conto di servizio GPA54061, assistito da SC7/24, e i conti già istituiti con la circolare n. 188/2017 vengono rinominati. La circolare rinvia inoltre a successive istruzioni per la restituzione degli importi in caso di annullamento delle operazioni.
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