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Circolare

Circolare numero 111 del 26-07-2019

Si forniscono le istruzioni operative per l’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e l’Organizzazione sindacale FEDERAZIONE NAZIONALE USPPI AGRICOLTURA (F.N.U.A.), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 5 giugno 2019 tra INPS e Federazione Nazionale USPPI Agricoltura (F.N.U.A.) per la trattenuta e riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni. Vengono disciplinati soggetti ammessi alla delega, modalità di rilascio e decorrenza, revoca, misura del contributo, rapporti finanziari e costi, clausole di salvaguardia, controlli, penali, recesso/risoluzione e istruzioni contabili. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2021, con rinnovo subordinato a richiesta PEC dell’Organizzazione sindacale almeno sei mesi prima della scadenza.

Convenzione INPS-F.N.U.A. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

Convenzione INPS-F.N.U.A. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

La circolare disciplina la convenzione stipulata il 5 giugno 2019 tra INPS e Federazione Nazionale USPPI Agricoltura (F.N.U.A.) per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni dei propri associati. Il documento illustra in modo organico i soggetti abilitati a rilasciare la delega, le modalità operative di presentazione e decorrenza, la revoca, la quantificazione del contributo, i rapporti economici, le responsabilità, i controlli e le regole contabili connesse.

Durata della convenzione e rinnovo

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile solo su richiesta specifica dell’Organizzazione sindacale da trasmettere all’INPS tramite PEC almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza di tale richiesta, il rapporto convenzionale cessa automaticamente alla scadenza, con interruzione del servizio di riscossione delle quote sindacali senza necessità di ulteriori comunicazioni. È comunque prevista la facoltà di recesso per ciascuna delle parti mediante comunicazione scritta da inviare all’altra parte via PEC.

Soggetti che possono rilasciare la delega

La delega alla riscossione può essere rilasciata dai pensionati titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico:

  • dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti,
  • delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi,
  • di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS.

Sono inoltre compresi, per effetto del rinvio contenuto nell’articolo 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364, i titolari di pensioni dirette, indirette o di reversibilità amministrate dall’INPS ed erogate dalle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica. Restano esclusi i titolari di pensione sociale o assegno sociale, poiché il presupposto normativo richiama pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio della delega

L’autorizzazione alla trattenuta deve essere resa mediante trasmissione telematica all’INPS di una delega compilata sull’apposito modulo predisposto dall’Istituto. Il modulo deve indicare espressamente la misura del contributo sindacale e contenere le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003. La delega deve essere sottoscritta dal titolare della pensione e recare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

Presentazione e decorrenza degli effetti

Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, essa produce effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa; in tal caso i dati vengono trasmessi all’INPS con le stesse modalità telematiche previste per la domanda di prestazione. Se invece la delega riguarda una pensione già in pagamento, l’Organizzazione sindacale trasmette i dati telematicamente secondo le specifiche tecniche dell’INPS e allega in formato digitale la delega acquisita e la copia del documento di identità in corso di validità.

Per le deleghe relative a pensioni già in essere, gli effetti decorrono dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega; per i trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica, gli effetti si producono entro tre mesi dalla data di rilascio della delega.

L’Organizzazione sindacale che acquisisce la delega, sia contestualmente alla domanda di prestazione sia su pensione già erogata, deve conservare l’originale della delega sottoscritta e la copia del documento d’identità, nel rispetto della normativa sulla conservazione sostitutiva e fino ai termini ordinari di prescrizione. La conservazione deve garantire identificazione certa del soggetto che ha formato il documento, integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e sicurezza.

Revoca della delega

Il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Organizzazione sindacale; perciò le comunicazioni relative a tale rapporto devono essere indirizzate all’Organizzazione stessa. Tuttavia, l’associato può comunicare direttamente all’INPS la volontà di revocare la delega, indicando l’Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità.

È ammessa una sola delega per singola prestazione. Di conseguenza, se perviene una nuova delega su una prestazione già gravata da un’altra delega, la nuova autorizzazione produce effetti solo se preceduta dalla revoca della delega esistente, contenente l’indicazione dell’Organizzazione revocata e gli estremi del documento del revocante. Quando revoca e nuova delega sono acquisite contestualmente, l’Organizzazione deve trasmettere in formato digitale entrambi i documenti e conservarne gli originali insieme alla copia del documento di identità, secondo le regole previste per la conservazione documentale.

L’INPS comunica l’acquisizione della revoca sia al soggetto che l’ha inviata sia all’Organizzazione sindacale revocata. La revoca produce effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

Misura del contributo sindacale

Il contributo sindacale è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, comprensive della tredicesima ed escluse le prestazioni familiari comunque denominate; per i trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica sono esclusi anche gli assegni accessori corrisposti ai grandi invalidi per servizio.

Le aliquote applicabili sono:

  • 0,50% sugli importi fino alla misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
  • 0,40% sulla parte eccedente il trattamento minimo e non oltre il doppio del trattamento minimo FPLD;
  • 0,35% sulla parte eccedente il doppio del trattamento minimo FPLD.

Rapporti finanziari, spese e costi del servizio

Le modalità di versamento delle quote associative e la disciplina delle spese sostenute dall’INPS per l’espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione, con adempimenti gestiti a livello centrale tra Direzione generale e Organizzazione sindacale.

I costi del servizio, fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018 e applicabili dal 1° gennaio 2018, sono indicati come segue:

  • revoca delega cartacea residuale: euro 0,29;
  • gestione delega: euro 0,11.

Ogni ulteriore onere inerente alla convenzione è posto a carico dell’Organizzazione sindacale.

Clausola di salvaguardia e responsabilità

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e Organizzazione sindacale e alle vicende che ne derivano. L’Organizzazione esonera l’Istituto da ogni responsabilità connessa a tali rapporti.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione stipulante che risulti soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi, anche nei casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte dei creditori dell’Organizzazione o delle strutture ad essa associate, compresi i pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

Se l’INPS viene convenuto o chiamato in giudizio per controversie attinenti ai rapporti tra associati e Organizzazione sindacale, quest’ultima deve rimborsare all’Istituto, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute, quantificate secondo la normativa vigente sui compensi professionali.

Recesso e risoluzione della convenzione

L’INPS può recedere unilateralmente nei casi in cui sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Organizzazione sindacale, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, oppure in caso di perdita dei requisiti prescritti dalla legge o di sopravvenute disposizioni normative o regolamentari che impediscano l’applicazione dell’articolo 15 della convenzione.

Prima di esercitare il recesso, l’Istituto deve comunicare motivatamente la propria decisione all’Organizzazione, che può presentare osservazioni, eventualmente documentate, entro 30 giorni. Nei 30 giorni successivi al ricevimento delle osservazioni, l’INPS comunica il recesso, motivandone il mancato accoglimento, oppure la decisione di non procedere.

La cessazione del servizio di riscossione associativa conseguente alla risoluzione ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento, tenendo conto dei tempi tecnici procedurali. La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., anche quando:

  • sopravvengano norme o regolamenti che rendano impossibile la prosecuzione della convenzione;
  • siano rilevati pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS;
  • siano applicate penali all’Organizzazione per un importo superiore al 10% del totale delle quote sindacali versate.

Tutte le comunicazioni relative a recesso e risoluzione devono essere effettuate via PEC.

Controlli a campione e penali

L’INPS si riserva di sottoporre annualmente a verifica a campione almeno l’1% delle deleghe alla riscossione del contributo associativo trasmesse dall’Organizzazione sindacale, secondo modalità e tempi definiti dall’Istituto e comunicati all’Organizzazione stessa.

Sono inoltre oggetto di verifica le deleghe che, in fase di acquisizione telematica, determinano il blocco funzionale dell’operatore sindacale per difformità tra i dati inseriti e quelli presenti nella banca dati dell’Istituto relativi al soggetto che ha rilasciato la delega.

Per consentire i controlli, l’Organizzazione deve inviare entro 30 giorni dalla richiesta PEC dell’INPS la documentazione cartacea originale che è tenuta a conservare, cioè:

  • delega;
  • copia del documento di identità;
  • eventuale ulteriore documentazione del pensionato.

La documentazione deve essere spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi. In caso di irregolarità, l’Istituto applica penali graduate in base alla gravità dell’inadempimento, secondo quanto previsto dall’articolo 10 della convenzione. Se le penali superano il 10% delle quote sindacali riversate nell’anno di riferimento, la convenzione si risolve immediatamente di diritto.

Codice INPS e istruzioni contabili

Alla F.N.U.A. è attribuito il codice INPS AY. Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute sui contributi sindacali sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25717, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
  • GPA27717, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti;
  • GPA11717, per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale e per l’imputazione del pagamento.

Gli accrediti a favore del sindacato sono imputati al conto GPA35041, già in uso. I conti sono movimentati dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni e dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali per i contributi trattenuti sulle pensioni. I rapporti finanziari con l’Organizzazione sono definiti direttamente dalla Direzione generale.

Punti principali

Premessa e durata della convenzione

Il 5 giugno 2019 è stata sottoscritta una convenzione con F.N.U.A. per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni pensionistiche. La convenzione deriva dallo schema approvato con Determinazione commissariale n. 47 del 3 maggio 2018 ed è valida fino al 31 dicembre 2021. Il rinnovo richiede una specifica domanda dell’Organizzazione sindacale da inviare via PEC almeno sei mesi prima della scadenza; in mancanza, il servizio cessa automaticamente. Resta salva per entrambe le parti la facoltà di recesso con comunicazione scritta via PEC.

Soggetti che possono rilasciare la delega

Possono autorizzare la trattenuta i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’AGO dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e degli altri fondi obbligatori di previdenza gestiti dall’INPS, nonché i titolari di pensioni amministrate dall’INPS ed erogate dalle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica, in base al rinvio dell’articolo 11 della legge n. 364/1975. Sono esclusi i titolari di pensione sociale o assegno sociale, poiché la norma richiamata riguarda pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio e presentazione della delega

La delega deve essere trasmessa telematicamente all’INPS utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Istituto. Il modulo deve indicare esplicitamente la misura del contributo e contenere le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003. La delega deve essere sottoscritta dal pensionato e contenere gli estremi di un documento di identità valido. Se la delega è presentata con la domanda di pensione, produce effetti dalla decorrenza della pensione. Se riguarda una pensione già in essere, l’Organizzazione sindacale trasmette telematicamente i dati e allega in formato digitale la delega e la copia del documento d’identità.

Decorrenza, conservazione e controlli documentali

Per le pensioni già liquidate, la delega produce effetti dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega; per i trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica, entro tre mesi dal rilascio. L’Organizzazione sindacale deve conservare l’originale della delega e la copia del documento di identità, nel rispetto della conservazione sostitutiva e fino ai termini ordinari di prescrizione, garantendo integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e sicurezza dei dati.

Revoca della delega e unicità della trattenuta

Il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra associato e Organizzazione sindacale; eventuali comunicazioni devono quindi essere indirizzate all’Organizzazione stessa. L’associato può comunicare direttamente all’INPS la revoca della delega, indicando l’Organizzazione revocata e gli estremi di un documento valido. È ammessa una sola delega per singola prestazione: una nuova delega su prestazione già gravata da altra delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente. La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

Misura del contributo sindacale

Il contributo sindacale è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, comprensive della tredicesima ed esclusi i trattamenti di famiglia e, per le Casse pensionistiche della Gestione Pubblica, gli assegni accessori ai trattamenti erogati ai grandi invalidi per servizio. Le aliquote sono: 0,50% fino al trattamento minimo FPLD; 0,40% sulla parte eccedente il trattamento minimo e fino al doppio dello stesso; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del trattamento minimo.

Rapporti finanziari, spese e costi del servizio

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’INPS sono disciplinate dagli articoli 6 e 7 della convenzione, con adempimenti centralizzati tra Direzione generale e Organizzazione sindacale. I costi del servizio, fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018 e applicabili dal 1° gennaio 2018, sono pari a 0,29 euro per la revoca delega cartacea residuale e 0,11 euro per la gestione delega. Ogni ulteriore onere inerente alla convenzione è a carico dell’Organizzazione sindacale.

Clausola di salvaguardia e responsabilità

L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e Organizzazione sindacale. L’Organizzazione esonera l’Istituto da responsabilità derivanti da tale rapporto e, in caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se risulta soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi, anche per pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. L’Organizzazione deve rimborsare all’Istituto le spese sostenute in eventuali giudizi connessi ai rapporti tra associati e Organizzazione.

Recesso, risoluzione e comunicazioni

L’INPS può recedere unilateralmente in presenza di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo dell’Organizzazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, in caso di perdita dei requisiti di legge o se sopravvengono norme che impediscano l’applicazione dell’articolo 15 della convenzione. Prima del recesso, l’Istituto comunica le ragioni all’Organizzazione, che può presentare osservazioni entro 30 giorni; l’INPS decide nei 30 giorni successivi. La cessazione del servizio produce effetti dalla prima estrazione utile. La convenzione si risolve di diritto anche se intervengono norme che rendano impossibile la prosecuzione, se emergono pregiudizi/irregolarità/conflitti di interesse o se le penali superano il 10% delle quote sindacali versate. Tutte le comunicazioni avvengono via PEC.

Controlli a campione e penali

L’INPS può verificare annualmente a campione almeno l’1% delle deleghe trasmesse dall’Organizzazione sindacale e controlla anche le deleghe che causano blocchi funzionali per difformità nei dati rispetto alla banca dati dell’Istituto. Per i controlli, l’Organizzazione deve inviare entro 30 giorni dalla richiesta PEC la documentazione cartacea originale conservata ai sensi dell’articolo 4, mediante raccomandata A/R alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi. Se emergono irregolarità, l’Istituto applica penali graduate secondo la gravità; se l’ammontare delle penali supera il 10% delle quote sindacali riversate nell’anno di riferimento, la convenzione si risolve automaticamente.

Codice INPS e istruzioni contabili

All’Organizzazione sindacale è assegnato il codice INPS AY. Ai fini contabili sono istituiti i conti GPA25717 e GPA27717 per i contributi trattenuti rispettivamente sulle pensioni dell’anno in corso e degli anni precedenti, il conto GPA11717 per il debito verso l’Organizzazione e l’imputazione del pagamento, mentre gli accrediti restano sul conto GPA35041. I conti sono movimentati tramite le procedure di ripartizione dei flussi telematici e dei pagamenti accentrati; i rapporti finanziari saranno definiti dalla Direzione generale.

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