Circolare numero 107 del 25-07-2019
Si forniscono le istruzioni operative relative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e la FEDERAZIONE LAVORATORI PENSIONATI ED AUTONOMI (FEDER.LAVORATORI), per la riscossione dei contributi sindacali su prestazioni temporanee
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 6 luglio 2019 tra INPS e FEDER.LAVORATORI per la trattenuta e il versamento dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee. Definisce i soggetti che possono aderire, le modalità di rilascio, trasmissione, revoca e conservazione delle deleghe, la misura dei contributi, le regole di flusso dati e i rapporti finanziari. Sono inoltre richiamate le clausole di salvaguardia, le cause di recesso/risoluzione, il codice INPS assegnato e le istruzioni contabili per la gestione delle somme trattenute e riversate all’Organizzazione sindacale.
Convenzione INPS-FEDER.LAVORATORI per la riscossione dei contributi sindacali su prestazioni temporanee
Convenzione INPS-FEDER.LAVORATORI per la riscossione dei contributi sindacali su prestazioni temporanee
La circolare illustra la disciplina applicativa della convenzione stipulata il 6 luglio 2019 tra INPS e la Federazione Lavoratori Pensionati ed Autonomi (FEDER.LAVORATORI), finalizzata alla riscossione dei contributi sindacali sugli importi erogati a titolo di prestazioni temporanee. Il documento disciplina i soggetti legittimati a rilasciare la delega, le modalità di presentazione e revoca, la misura del contributo, gli scambi informativi, i rapporti finanziari e le regole contabili.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione, fondata sullo schema approvato con Determinazione presidenziale n. 48 del 3 maggio 2018, ha efficacia fino al 31 dicembre 2021. Il rinnovo è possibile solo su richiesta della Organizzazione sindacale da trasmettere all’INPS tramite PEC almeno sei mesi prima della scadenza. In assenza di tale richiesta, la convenzione cessa automaticamente e l’INPS interrompe il servizio di riscossione senza necessità di ulteriori comunicazioni.
Resta salva la facoltà di recesso di ciascuna parte mediante comunicazione scritta da inviare all’altra parte a mezzo PEC.
Soggetti che possono rilasciare la delega
Possono esercitare il diritto di versare il contributo associativo mediante delega personale volontaria i beneficiari di:
- trattamenti di mobilità in corso di pagamento;
- NASpI;
- DIS-COLL;
- disoccupazione speciale;
- trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
- sussidi per lavori socialmente utili.
Modalità di rilascio e presentazione della delega
L’autorizzazione alla trattenuta avviene attraverso la trasmissione telematica all’INPS di apposita delega. La delega deve essere compilata sul modulo predisposto dall’Istituto, che deve indicare espressamente la misura del contributo e contenere le autorizzazioni al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003. Il modulo deve essere sottoscritto dal titolare della prestazione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
La delega alla riscossione della quota associativa deve:
- indicare la sigla dell’Organizzazione sindacale destinataria della trattenuta;
- essere inserita nel modello INPS relativo alla richiesta di prestazione;
- essere sottoscritta dal delegante;
- essere accompagnata da copia di un documento di identità in corso di validità.
Per le prestazioni temporanee erogate per periodi superiori a un anno, la delega può essere presentata anche successivamente alla domanda di prestazione, secondo le specifiche modalità indicate dall’Istituto.
Conservazione della delega e riparto degli adempimenti
L’Organizzazione sindacale deve conservare l’originale della delega sottoscritta e la copia del documento di identità, nel rispetto delle regole sulla conservazione sostitutiva e fino ai termini ordinari di prescrizione. La conservazione deve garantire identificazione certa del soggetto che ha formato il documento, integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e rispetto delle norme di sicurezza.
Nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, la comunicazione dei dati relativi alle deleghe e la conservazione della documentazione competono al datore di lavoro.
Revoca della delega
Il rapporto associativo è considerato intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Organizzazione sindacale; ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere indirizzata alla stessa Organizzazione.
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la revoca della delega, indicando:
- l’Organizzazione sindacale revocata;
- gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità.
L’INPS elabora la richiesta nel più breve tempo possibile e la comunica all’Organizzazione competente.
Se perviene una nuova delega su una prestazione per la quale è già attiva una delega verso altra Organizzazione sindacale, la nuova delega produce effetti solo se è preceduta dalla revoca della precedente. In tal caso, la revoca deve contenere l’indicazione dell’Organizzazione revocata e gli estremi del documento del revocante.
L’Organizzazione che acquisisce revoca e nuova delega contestualmente deve conservare entrambi gli originali e la copia del documento d’identità, secondo le regole già previste per la documentazione.
Per i trattamenti di integrazione salariale a pagamento diretto, revoca e nuova delega devono essere consegnate al datore di lavoro, che provvede alla comunicazione all’INPS e alla conservazione degli originali.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale, da indicare nel testo della delega, è rapportato all’importo lordo della prestazione nelle seguenti misure:
- 3% per NASpI;
- 1% per DIS-COLL;
- 0,50% per CIG;
- 1% per gli altri trattamenti, ossia trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidi per lavori socialmente utili.
Fornitura dati, fatture e sicurezza
Tramite l’applicazione online "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig", accessibile dai servizi online del sito istituzionale, l’INPS mette a disposizione dell’Organizzazione sindacale:
- gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e importi;
- l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore della medesima Organizzazione.
Attraverso la stessa applicazione l’Istituto invia anche le fatture relative al costo dei servizi e le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione. Consultazione e prelievo dei dati devono avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dall’Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali.
Rapporti finanziari, spese e versamenti
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’Istituto sono regolate dagli articoli 6 e 8 della convenzione e gestite a livello centrale tra Direzione generale e Organizzazione sindacale.
L’INPS versa all’Organizzazione l’importo delle trattenute effettuate, dedotte le spese di cui all’articolo 8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.
I costi del servizio di riscossione dei contributi sindacali sono stati fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018. Per la convenzione in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2018, è previsto il seguente costo:
- gestione delega: euro 0,45.
Ogni altro onere inerente alla convenzione è a carico dell’Organizzazione sindacale, oltre alle spese specificamente previste.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
L’applicazione della convenzione non deve determinare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra l’associato e l’Organizzazione sindacale.
L’Organizzazione esonera l’Istituto da ogni responsabilità derivante dai rapporti associativi. In particolare, nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione stipulante soccombente è tenuta a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
L’INPS è inoltre esonerato da responsabilità verso terzi derivanti dall’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte dei creditori dell’Organizzazione o delle strutture ad essa associate, anche se riferiti a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
Se l’Istituto è convenuto o chiamato in giudizio per controversie attinenti o comunque connesse ai rapporti tra associati e Organizzazione, quest’ultima deve rimborsare, a semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’INPS, nei limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa sui compensi professionali.
Recesso e risoluzione della convenzione
La convenzione attribuisce all’INPS la facoltà di recedere unilateralmente in presenza di:
- contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Organizzazione;
- contestazioni sul legittimo esercizio dei poteri statutari corrispondenti;
- perdita dei requisiti prescritti dalla legge per la stipula;
- sopravvenute disposizioni normative o regolamentari che non consentano la revisione o integrazione della convenzione secondo l’articolo 13.
Prima del recesso, l’INPS deve comunicare all’Organizzazione, con motivazione, la volontà di recedere. L’Organizzazione ha 30 giorni per presentare osservazioni, eventualmente supportate da documentazione. Nei 30 giorni successivi l’INPS comunica il recesso, motivando il mancato accoglimento delle osservazioni, oppure la decisione di non procedere.
La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., quando:
- sopravvengano disposizioni normative o regolamentari che rendano impossibile la prosecuzione della convenzione;
- emergano pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
La risoluzione opera nel momento in cui l’INPS comunica all’Organizzazione la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa. Tutte le comunicazioni devono avvenire via PEC.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla convenzione è assegnato il codice INPS 10 28.
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei versamenti a favore di FEDER.LAVORATORI sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25719, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
- GPA35719, per l’accreditamento all’Organizzazione sindacale dei contributi associativi;
- GPA11719, per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi devono essere imputati al conto GPA24042.
Le rimesse all’Organizzazione sindacale sono effettuate con le consuete procedure che consentono il pagamento accentrato e la contestuale rilevazione contabile. L’allegato n. 2 descrive le variazioni apportate al piano dei conti.
Punti principali
Convenzione, durata e rinnovo
Il 6 luglio 2019 INPS e FEDER.LAVORATORI hanno sottoscritto una convenzione, basata sullo schema approvato con Determinazione presidenziale n. 48 del 3 maggio 2018, per la riscossione dei contributi sindacali dagli associati titolari di prestazioni temporanee. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2021 e può essere rinnovata solo su richiesta dell’Organizzazione sindacale da inviare via PEC almeno sei mesi prima della scadenza; in mancanza, il servizio cessa automaticamente. Resta ferma la facoltà di recesso di ciascuna parte con comunicazione scritta via PEC.
Soggetti legittimati a rilasciare la delega
Possono versare i contributi associativi tramite delega personale volontaria i beneficiari di trattamenti di mobilità in pagamento, NASpI, DIS-COLL, disoccupazione speciale, integrazione salariale ordinaria e straordinaria, nonché dei sussidi per lavori socialmente utili.
Modalità di rilascio e presentazione della delega
La delega va trasmessa telematicamente all’INPS mediante l’apposito modulo predisposto dall’Istituto. Il modulo deve indicare la misura del contributo e contenere le autorizzazioni per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003; deve inoltre essere sottoscritto dal titolare della prestazione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido. La delega per la riscossione della quota associativa deve indicare la sigla dell’Organizzazione sindacale destinataria della trattenuta ed essere allegata al modello INPS relativo alla richiesta di prestazione, con copia del documento d’identità in corso di validità. Per prestazioni temporanee superiori a un anno, la delega può essere presentata anche successivamente alla richiesta della prestazione secondo le modalità INPS.
Conservazione della documentazione
L’Organizzazione sindacale deve conservare l’originale della delega firmata e la copia del documento d’identità, fino ai termini ordinari di prescrizione e secondo le regole di conservazione sostitutiva. La conservazione deve garantire identificazione certa del soggetto che ha formato il documento, integrità, immodificabilità, leggibilità, certezza della data e rispetto delle norme di sicurezza. Nel caso di pagamento diretto dell’INPS per i trattamenti di integrazione salariale, è il datore di lavoro a comunicare i dati delle deleghe e a custodire la relativa documentazione.
Revoca della delega e nuova delega
L’associato può revocare direttamente all’INPS la delega già rilasciata, indicando l’Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un documento valido; l’Istituto trasmette poi la comunicazione all’Organizzazione competente. Se arriva una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega, essa produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente, con indicazione dell’Organizzazione revocata e del documento del revocante. In caso di revoca e nuova delega contestuali, l’Organizzazione deve conservare entrambi gli originali e la copia del documento d’identità. Per i trattamenti di integrazione salariale a pagamento diretto, revoca e nuova delega vanno consegnate al datore di lavoro, che comunica i dati all’INPS e conserva gli originali.
Misura del contributo sindacale
L’ammontare del contributo è calcolato sull’importo lordo della prestazione e indicato nel testo di delega: 3% per NASpI, 1% per DIS-COLL, 0,50% per CIG e 1% per gli altri trattamenti, ossia disoccupazione speciale, indennità di mobilità e sussidi per lavori socialmente utili.
Fornitura dati e gestione informativa
Nell’applicazione online "Deleghe sindacali su disoccupazione e cig" l’INPS rende disponibili all’Organizzazione sindacale gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con dati anagrafici e importi, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati. Tramite la stessa applicazione vengono inviate anche le fatture relative ai costi del servizio e le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione. Consultazione e prelievo dei dati devono avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza dell’Istituto e del Garante privacy.
Rapporti finanziari, spese e versamenti
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’Istituto sono regolate dagli articoli 6 e 8 della convenzione e gestite centralmente tra Direzione generale e Organizzazione sindacale. L’INPS versa all’Organizzazione l’importo delle trattenute, al netto delle spese e di eventuali somme già versate e non dovute, con quattro mandati annui nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. I costi del servizio di riscossione sono stati fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018; per la gestione della delega è previsto un costo di 0,45 euro, a carico dell’Organizzazione sindacale, cui restano inoltre imputati ogni altro onere inerente la convenzione.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e Organizzazione sindacale. Quest’ultima esonera l’Istituto da ogni responsabilità derivante da tali rapporti e, in caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità verso terzi, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. L’Organizzazione deve rimborsare anche le spese legali sostenute dall’Istituto quando questo sia convenuto o chiamato in giudizio per controversie connesse ai rapporti tra associati e Organizzazione.
Recesso e risoluzione della convenzione
L’INPS può recedere unilateralmente in presenza di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo dell’Organizzazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti richiesti dalla legge o se sopravvengono norme che impediscono la revisione o integrazione della convenzione. Prima del recesso, l’Istituto comunica motivatamente la propria intenzione; l’Organizzazione ha 30 giorni per presentare osservazioni documentate e l’INPS decide nei 30 giorni successivi. La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., se sopravvengono norme che ne rendano impossibile la prosecuzione o se emergono pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto. Tutte le comunicazioni devono essere inviate via PEC.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla convenzione è assegnato il codice INPS 10 28. Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA25719, GPA35719 e GPA11719, rispettivamente per imputare i contributi trattenuti, accreditare le somme all’Organizzazione e rilevare il debito verso la stessa. Le spese per il servizio di esazione sono imputate al conto GPA24042. Le rimesse avvengono con le consuete procedure di pagamento accentrato, con contestuale registrazione contabile; nell’allegato n. 2 sono descritte le variazioni al piano dei conti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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